Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 659/2010
ECLI:EU:C:2010:783
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑362/09 P
[OSCURATO:PERSONA] AE
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Revoca della decisione di archiviazione — Requisiti di legittimità della revoca — Regolamento (CE) n. 659/1999»
Massime della sentenza
Aiuti concessi dagli Stati — Esame delle denunce — Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] — Fase preliminare di esame — Obbligo di concludere
tale fase con una decisione — Revoca di una decisione di archiviazione di una denuncia riguardante un presunto aiuto illegale
— Presupposti
(Art. 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, nn. 2, 3 e 4, 13, n. 1, e 20, n. 2)
L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, impone alla [OSCURATO:PERSONA],
a seguito del deposito delle osservazioni supplementari eventualmente presentate dagli interessati o del decorso del termine
ragionevole, di concludere la fase di esame preliminare con l’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 4, nn. 2, 3 o 4,
di tale regolamento, vale a dire una decisione in cui si dichiara l’inesistenza dell’aiuto, oppure di non sollevare obiezioni
o di avviare il procedimento formale di esame.
Se, a seguito di una decisione di archiviazione di una denuncia riguardante un presunto aiuto di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] avesse
il diritto di revocare un simile atto essa potrebbe permanere, durante la fase di esame preliminare, in uno stato di inattività
contrario agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 13, n. 1, e 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 e sfuggire
a qualsivoglia controllo giurisdizionale. Ammettere una siffatta possibilità si porrebbe in contrasto, del resto, con la certezza
del diritto che il regolamento n. 659/1999 intende proprio rafforzare, come risulta dai suoi terzo, settimo e undicesimo ‘considerando’.
Di conseguenza, in considerazione delle esigenze di buona amministrazione e di certezza del diritto nonché del principio di
tutela giurisdizionale effettiva, si deve ritenere, da una parte, che la [OSCURATO:PERSONA] possa procedere alla revoca di una decisione
di archiviazione di una denuncia che riguardi un asserito aiuto illegittimo solo per porre rimedio ad un illecito che vizi
detta decisione e, dall’altra, che essa non possa, in seguito a tale revoca, riprendere la procedura ad una fase precedente
al momento preciso in cui sia intervenuta l’illegittimità accertata.
(v. punti 63, 68-70)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
16 dicembre 2010 (
*
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Denuncia – Decisione di archiviare la denuncia – Revoca della decisione di archiviazione – Requisiti di legittimità della revoca – Regolamento (CE) n. 659/1999»
Nel procedimento C‑362/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 7 settembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA] AE
, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall’avv. S. Pappas, dikigoros,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado
[OSCURATO:PERSONA] AE Symmetochon
, con sede in Marrousi (Grecia), rappresentata dall’avv. N. Korogiannakis, dikigoros,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis
e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «ricorrente») chiede l’annullamento
dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑94/05,
in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), in cui il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a provvedere sul ricorso
con il quale si chiedeva l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 giugno 2004 di archiviare la denuncia della ricorrente
relativa ad un asserito aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell’appalto
pubblico «[OSCURATO:PERSONA]», dal momento che era divenuto privo di oggetto (in prosieguo: l’«atto impugnato»).
Contesto normativo
2
Come emerge dal suo secondo ‘considerando’, il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione
dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), codifica e stabilizza la prassi in materia di esame degli aiuti di Stato
elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee in conformità con la giurisprudenza della Corte.
3
Ai sensi del terzo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999:
«(…) un regolamento di procedura relativo all’applicazione dell’articolo [88] del trattato accresce la trasparenza e la certezza
del diritto».
4
Ai sensi del settimo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999:
«(…) è opportuno che il termine entro il quale la [OSCURATO:PERSONA] deve concludere l’esame preliminare degli aiuti notificati sia
fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello
Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste
dalla [OSCURATO:PERSONA] non esistono o sono già state fornite; (…), per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi
con una decisione».
5
L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999 così recita:
«(…) al fine di assicurare il rispetto dell’articolo [88] del trattato, in particolare dell’obbligo di notifica e della clausola
di sospensione di cui al suo paragrafo 3, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali; (…) ai fini della
trasparenza e della certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi; (…) qualora uno Stato
membro non abbia rispettato l’obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe essere vincolata
al rispetto di termini».
6
Al capo II di detto regolamento, rubricato «Procedure relative agli aiuti notificati», l’art. 4 prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 8, la [OSCURATO:PERSONA]
adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.
2. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante
una decisione.
3. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato
comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 1,
del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione di non sollevare obiezioni»).
La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.
4. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato
comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [88], paragrafo 2, del trattato (in
seguito denominata «decisione di avviare il procedimento d’indagine formale»).
(…)».
7
L’art. 7 del regolamento n. 659/1999 precisa le ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta la decisione di concludere il procedimento
d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE.
8
Il capo III di detto regolamento disciplina la procedura relativa agli aiuti illegali.
9
Ai sensi dell’art. 10, n. 1, di tale regolamento:
«[OSCURATO:PERSONA] esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali,
da qualsiasi fonte esse provengano».
10
L’art. 13, n. 1, di detto regolamento così recita:
«L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni
di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. In caso
di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base
alle informazioni disponibili».
11
Nel capo VI del regolamento n. 659/1999, rubricato «Parti interessate», l’art. 20 così recita:
«1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell’articolo 6 in seguito ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
di dare inizio al procedimento d’indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario
di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 7.
2. Ogni parte interessata può informare la [OSCURATO:PERSONA] di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva
di aiuti. [OSCURATO:PERSONA], se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere
un parere sul caso, ne informa l’interessato. [OSCURATO:PERSONA], se adotta una decisione su un caso riguardante l’argomento delle
informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.
3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10,
paragrafo 3, e 11».
12
A termini dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999:
«Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. (…)».
I fatti
13
I fatti della controversia sono esposti come segue dal Tribunale ai punti 4‑6 dell’ordinanza impugnata:
«4 Nell’ottobre 2001, le autorità elleniche indicevano una gara pubblica in vista della cessione del 49% del capitale del casinò
[OSCURATO:PERSONA]. Erano in concorrenza due offerenti, ossia il consorzio [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]. In seguito a una
procedura asseritamente viziata, la gara veniva aggiudicata allo [OSCURATO:PERSONA].
5 Un membro del consorzio [OSCURATO:PERSONA], la Egnatia SA, cui era succeduta, a seguito di fusione, la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]
(…), sporgeva denuncia (…) alla [OSCURATO:PERSONA] relativamente ad un aiuto di Stato che sarebbe stato concesso allo [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito di una gara di appalto. Al deposito della denuncia facevano seguito una corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la
ricorrente, nonché alcune richieste di informazioni complementari da parte della [OSCURATO:PERSONA].
6 Il 2 dicembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla ricorrente una lettera (in prosieguo: la «lettera controversa») redatta nei
seguenti termini:
“Scrivo in riferimento al vostro quesito telefonico, inteso a confermare se la [OSCURATO:PERSONA] continui la sua inchiesta nella
suddetta controversia ovvero se detta controversia sia stata archiviata.
Con lettera 16 settembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva informata che, sulla base delle informazioni di cui disponeva, non sussistevano
motivi sufficienti per continuare l’esame del caso [ai sensi dell’art. 20 del (regolamento n. 659/1999)].
In mancanza di informazioni supplementari che giustifichino il proseguimento dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l’archiviazione
amministrativa del caso in data 2 giugno 2004”».
Il primo procedimento dinanzi al Tribunale
14
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso
volto all’annullamento dell’atto impugnato di cui è venuta a conoscenza mediante la lettera controversa.
15
Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 aprile 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione
di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
16
Con ordinanza 26 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑94/05), il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Il Tribunale ha considerato, essenzialmente, che, con l’archiviazione della denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato una
posizione definitiva in ordine alla qualifica ed alla compatibilità con il mercato comune della misura oggetto della denuncia
della ricorrente, sicché la lettera controversa non costituiva una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
17
Il 18 dicembre 2006, la ricorrente ha introdotto un’impugnazione avverso tale ordinanza ai sensi dell’art. 56 dello Statuto
della Corte di giustizia.
18
La Corte si è pronunciata su tale impugnazione con sentenza 17 luglio 2008, causa C‑521/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5829).
La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
19
Con tale sentenza, la Corte ha annullato la menzionata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’eccezione di
irricevibilità della [OSCURATO:PERSONA] e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, con riserva delle spese.
20
La Corte ha precisato, anzitutto, la natura degli atti adottati in esito alla fase di esame preliminare degli aiuti di Stato.
21
Al riguardo, la Corte ha ricordato, in primo luogo, che nel contesto del procedimento di controllo degli aiuti di Stato si
deve distinguere, da un lato, la fase di esame preliminare degli aiuti, che ha soltanto lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA]
di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di
esame propriamente detta, la quale è diretta a consentire a detta istituzione di essere completamente ragguagliata su tutti
i dati della questione, ove tale seconda fase si dimostri indispensabile non appena la [OSCURATO:PERSONA] si trovi in gravi difficoltà
nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune (punti 33 e 34).
22
La Corte ha chiarito che solo nel contesto di tale ultima fase il Trattato CE prevede l’obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA], di intimare
agli interessati di presentare le proprie osservazioni, di modo che, qualora la [OSCURATO:PERSONA], al termine della prima fase,
adotti una decisione diversa da quella di avviare un procedimento formale di esame, i suddetti interessati hanno diritto di
contestarla per ottenere il rispetto di tali garanzie procedurali (punti 35 e 36).
23
La Corte ha indicato, inoltre, che il regolamento n. 659/1999 attribuisce ai suddetti interessati il diritto di avviare la
fase di esame preliminare indirizzando alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni relative ad un aiuto asseritamente illecito e che obbliga
l’istituzione ad esaminare, senza indugio, l’eventuale sussistenza di un aiuto e la sua compatibilità con il mercato comune.
Gli interessati che non possono far valere il diritto di difesa nell’ambito di tale procedimento dispongono per contro del
diritto di parteciparvi in misura adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso di specie, e ciò implica che, qualora
la [OSCURATO:PERSONA] li informi, conformemente all’art. 20, n. 2, secondo periodo, del regolamento n. 659/1999, che non sussistono
motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, essa deve parimenti consentire loro di presentarle, entro un termine ragionevole,
osservazioni supplementari (punti 37‑39).
24
La Corte ha proseguito il suo ragionamento, ai punti 40 e 41 di tale sentenza, come segue:
«40 A seguito della consegna di tali osservazioni o del decorso del termine ragionevole, l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999
impone alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere la fase di esame preliminare con l’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 4, nn. 2,
3 o 4, di tale regolamento, vale a dire una decisione in cui si dichiara l’inesistenza dell’aiuto, di non sollevare obiezioni
o di avviare il procedimento formale di esame. In tal modo, detta istituzione non è autorizzata a perpetuare uno stato di
inattività durante la fase di esame preliminare. Al momento opportuno, spetta ad essa avviare la fase di esame successiva,
ovvero archiviare la questione adottando una decisione in tal senso (v., nel contesto del procedimento in materia di concorrenza,
sentenza 18 marzo 1997, causa C‑282/95 P, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1503, punto 36). A termini dell’art. 20,
n. 2, terza frase, del regolamento n. 659/1999, la [OSCURATO:PERSONA], se adotta una decisione siffatta in esito ad informazioni
fornite da una parte interessata, le invia copia di tale decisione.
41 In tale contesto, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] può adottare una delle suddette decisioni, previste dall’art. 4 del
regolamento n. 659/1999, senza peraltro indicarla come decisione ai sensi di tale disposizione».
25
Al riguardo, la Corte ha ricordato la sua costante giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi di annullamento,
secondo la quale occorre riferirsi alla sostanza stessa degli atti impugnati nonché all’intenzione dei loro autori per qualificare
gli atti medesimi. Essa ha indicato che, in linea di principio, costituiscono atti impugnabili i provvedimenti che stabiliscono
in modo definitivo la posizione della [OSCURATO:PERSONA] al termine di una procedura amministrativa e che sono intesi alla produzione
di effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, indipendente dalla forma di tali atti, dal
rispetto o meno di esigenze formali quali la rubrica, la motivazione o la menzione delle disposizioni che ne costituiscono
il fondamento legislativo (punti 42-44).
26
La Corte ne ha dedotto che era pertanto irrilevante che l’atto impugnato sia designato quale una «decisione» o che non si
riferisca all’art. 4, nn. 2, 3 o 4 del regolamento n. 659/1999, o ancora che non sia stato notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] allo
Stato membro interessato, in violazione dell’art. 25 di tale regolamento.
27
La Corte ha poi esaminato se il Tribunale poteva correttamente concludere che la decisione di archiviazione non costituiva
un atto impugnabile. Al riguardo, ai punti 52‑62 della stessa sentenza, ha considerato quanto segue:
«52 Dalla sostanza [dell’atto impugnato] e dall’intento della [OSCURATO:PERSONA] discende che l’Istituzione ha deciso in tal modo di
concludere il procedimento preliminare d’esame avviato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con tale atto, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato
che l’indagine avviata non aveva consentito di concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto ai sensi dell’art. 87 CE, e
si è implicitamente rifiutata di aprire il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE (v., in tal senso,
sentenza [2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719], punto 47).
53 Risulta inoltre dalla giurisprudenza citata al precedente punto 36 che, in una situazione di tal genere, i beneficiari delle
garanzie procedurali previste da tale disposizione possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare
detta decisione dinanzi al giudice comunitario conformemente all’art. 230, quarto comma, CE. Tale principio si applica sia
nel caso in cui la decisione sia adottata perché la [OSCURATO:PERSONA] ritiene l’aiuto compatibile con il mercato comune, sia qualora
l’Istituzione ritenga che debba escludersi l’esistenza stessa di un aiuto.
54 L’atto impugnato non può essere qualificato come preliminare o preparatorio, in quanto ad esso non farà seguito, nel contesto
del procedimento amministrativo avviato, nessun altro atto suscettibile di dar luogo a un ricorso di annullamento (v., in
tal senso, in particolare, sentenza [16 giugno 1994, causa C‑39/93 P, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681], punto 28).
55 Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non rileva, al riguardo, che la parte interessata possa ancora fornire alla
[OSCURATO:PERSONA] informazioni supplementari che possano obbligare quest’ultima a rivedere la propria posizione sulla misura di
cui è causa.
(…)
57 Se una parte interessata fornisce informazioni supplementari dopo l’archiviazione del caso, la [OSCURATO:PERSONA] può essere tenuta
ad avviare, eventualmente, un nuovo procedimento amministrativo. Per contro, tali informazioni non incidono sulla circostanza
che il primo procedimento preliminare di esame sia ormai concluso.
58 (…) contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto una posizione
definitiva sulla domanda della [ricorrente] volta a far dichiarare la violazione degli artt. 87 CE e 88 CE.
(…)
60 (…) L’atto impugnato, pertanto, deve essere qualificato come decisione ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 659/1999,
letto nel combinato disposto con gli artt. 13, n. 1, e 20, n. 2, terza frase, del regolamento medesimo.
61 Tale atto, avendo impedito alla [ricorrente] di presentare le sue osservazioni nell’ambito del procedimento formale di esame
previsto dall’art. 88, n. 2, CE, ha prodotto effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi di detta società.
62 L’atto impugnato costituisce, pertanto, un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE».
28
Sulla base di tale ragionamento, la Corte ha affermato che il Tribunale era incorso in un errore di diritto nello statuire
che la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro un atto che non produce effetti giuridici e che, pertanto,
non è impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE e, conseguentemente, ha annullato la menzionata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e rimesso la causa dinanzi ad esso affinché statuisca sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] di annullare la decisione della
[OSCURATO:PERSONA] 2 giugno 2004 di archiviare la sua denuncia relativa ad un asserito aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica
al consorzio [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di un appalto pubblico relativo alla cessione de 49% del capitale del casino [OSCURATO:PERSONA].
Il secondo procedimento dinanzi al Tribunale
29
Con lettera del 2 ottobre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato al Tribunale che, il 26 settembre 2008, aveva inviato alla ricorrente
una lettera così redatta:
«Scrivo in riferimento alla lettera del [2 dicembre 2004] con cui i servizi della DG concorrenza vi hanno informato che, in
base alle informazioni di cui dispongono, non sussistevano motivi sufficienti per continuare l’esame della pratica indicata
in oggetto e che, in mancanza di informazioni supplementari che giustificherebbero il proseguimento dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA]
ha disposto l’archiviazione amministrativa della pratica di cui trattasi.
Considerata la sentenza [[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza], i servizi della DG concorrenza vi notificano
il ritiro della presente lettera e la riapertura della pratica sopra menzionata.
Rinnoviamo, pertanto, la nostra precedente domanda invitandovi nuovamente [a] presentare elementi che indichino l’attribuzione
di un aiuto di Stato illegittimo nell’ambito della vendita del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]».
30
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la lettera del 26 settembre 2008 implicava che, essendo divenuta la causa priva di oggetto, non era
più necessario statuire.
31
Nelle sue osservazioni del 26 novembre 2008, depositate in risposta alla domanda di non luogo a statuire presentata dalla
[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente si è opposta a tale domanda.
32
Al riguardo, la ricorrente ha invocato quattro motivi attinenti, rispettivamente, al fatto che la lettera del 26 settembre
2008 non costituiva un atto che aveva l’effetto di rendere giuridicamente inesistente l’atto impugnato, che l’atto impugnato,
ponendo fine all’esame preliminare, non era revocabile, che la lettera del 26 settembre 2008 era intesa, essenzialmente, a
sottrarre l’atto impugnato al sindacato giurisdizionale e che detta lettera si poneva in contrasto con l’autorità di cosa
giudicata che derivava dalla menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
33
Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] AE Symmetochon ha segnalato il proprio accordo con la
domanda di non luogo a statuire presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
L’ordinanza impugnata
34
Il Tribunale ha ritenuto che non fosse più necessario pronunciarsi sul ricorso di annullamento dell’atto impugnato per i seguenti
motivi, esposti ai punti 31-37 dell’ordinanza impugnata:
«31 Occorre considerare che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 settembre 2008 solleva un incidente di procedura sul quale occorre
statuire senza procedere alla fase orale, in conformità all’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura.
32 In primo luogo, occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato, nella sua ordinanza 18 novembre 1992, causa C‑222/92, SFEI
e a./[OSCURATO:PERSONA] (…) (punti 1 e 2), che, nell’ambito di un ricorso contro una decisione di archiviare amministrativamente
una denuncia relativa ad un presunto aiuto di Stato, la riapertura del procedimento preliminare di esame implica la revoca
della decisione di archiviazione. La Corte ha poi considerato che il suddetto ricorso era divenuto privo di oggetto e ha dichiarato
il non luogo a statuire (ordinanza SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza, punti 5 e 7; v. altresì, in tal senso, sentenza
della Corte 1° luglio 2008, cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost e la Poste/UFEX e a. [[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4777], punto
3, e sentenza del Tribunale 7 giugno 2006, causa T‑613/97, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1531, punti 8 e 11).
33 In secondo luogo, dai punti 52, 54 e 58 della sentenza [[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza] emerge che l’accertamento
cui è pervenuta la Corte, secondo cui l’atto impugnato ha fissato definitivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA] riguardo
alla misura controversa, era necessaria affinché tale atto potesse essere qualificato come impugnabile. Orbene, dopo la riapertura
del procedimento preliminare di esame e l’invito alla ricorrente a presentare documenti a sostegno delle sue accuse, non esiste
più un atto che fissi definitivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e sia, quindi, impugnabile.
34 In terzo luogo, va rilevato che l’atto impugnato è stato adottato in esito al procedimento preliminare di esame e dev’essere
interpretato, secondo la sentenza [[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza], o come una decisione implicita che
accerta che la misura di cui trattasi non è un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, o come una decisione implicita di non
sollevare obiezioni. Pertanto, in caso di annullamento, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a riaprire il procedimento preliminare
di esame e, come precisato dalla Corte al punto 40 della sentenza [[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza],
ad adottare formalmente una delle decisioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 659/1999 oppure una decisione di archiviazione
che costituirebbe un nuovo atto impugnabile.
35 Di conseguenza, si deve considerare che la revoca dell’atto impugnato produce effetti equivalenti a quelli di una sentenza
di annullamento di tale atto, poiché il procedimento preliminare di esame così riaperto verrà chiuso da una delle decisioni
formali di cui all’art. 4 del regolamento n. 659/1999 ovvero da una decisione di archiviazione. Infatti, una sentenza che
annullasse l’atto impugnato non comporterebbe alcuna conseguenza giuridica supplementare rispetto alle conseguenze della revoca
effettuata (ordinanza del Tribunale 6 dicembre 1999, causa T‑178/99, Elder/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3509, punto 20).
36 La ricorrente non conserva dunque alcun interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato (v., in tal senso, ordinanze
del Tribunale 28 maggio 1997, causa T‑145/95, Proderec/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑823, punto 27, e Elder/[OSCURATO:PERSONA], citata
in precedenza, punto 21).
37 Occorre pertanto dichiarare che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a provvedere».
35
Il Tribunale ha esposto poi le ragioni per cui ha ritenuto che gli argomenti della ricorrente non confutassero la sua conclusione.
36
Al riguardo, esso ha chiarito, per quanto riguarda in primo luogo l’argomento della ricorrente secondo cui la lettera controversa
menzionava la [OSCURATO:PERSONA], mentre la lettera 26 settembre 2008 richiamava i servizi della [OSCURATO:PERSONA], che tale argomento
non poteva influire sulla qualificazione di quest’ultima lettera.
37
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento per cui la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe restare inattiva e dovrebbe avviare
il procedimento formale di esame, il Tribunale ha indicato che la ricorrente non menzionava alcuna regola di diritto che imporrebbe
alla [OSCURATO:PERSONA], dopo la revoca della decisione di archiviazione, di avviare un procedimento diverso da quello che si è concluso
con tale decisione.
38
In terzo luogo, per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente secondo cui, da un lato, l’azione della [OSCURATO:PERSONA] mirava
a sottrarre la decisione di archiviazione al sindacato giurisdizionale e, dall’altro lato, l’invito a presentare informazioni
non era rilevante, esso ha considerato che non era stato dedotto in merito alcun argomento in diritto.
39
Il Tribunale ha aggiunto che dai documenti presentati nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso dalla ricorrente non risultava
che quest’ultima avesse già spiegato, nel corso del procedimento amministrativo, perché le misure contestate rispondessero
alle condizioni che determinano l’esistenza di un aiuto di Stato, sicché la ricorrente non potrebbe validamente contestare
che l’invito, rivoltole dalla [OSCURATO:PERSONA], a presentare informazioni supplementari costituiva la procedura adeguata nelle
circostanze del caso di specie.
40
In quarto luogo, riguardo agli argomenti della ricorrente relativi all’autorità di cosa giudicata, il Tribunale ha rilevato
che, con la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha annullato la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
senza che detta sentenza abbia alcuna incidenza sulla validità della decisione di archiviazione.
Conclusioni delle parti
41
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata;
– accogliere le domande presentate in primo grado, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
42
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata, e
– condannare la ricorrente alle spese.
43
[OSCURATO:PERSONA] AE Symmetochon chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata, e
– condannare la ricorrente alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
44
La ricorrente invoca quattro motivi a sostegno del ricorso.
45
Con il suo primo motivo, sostiene che il Tribunale abbia mal interpretato la giurisprudenza relativa alle condizioni di legittimità
della revoca di un atto amministrativo in forza della quale la revoca di un atto amministrativo è valida a condizione che
l’atto revocato sia illegittimo e che la revoca sia effettuata entro un termine ragionevole. Orbene, da un lato, la decisione
di revoca sarebbe stata adottata oltre quattro anni e mezzo dopo l’adozione della decisione originale, ossia al di là del
termine ragionevole. Dall’altro lato, la motivazione della decisione di revoca farebbe riferimento non all’illegittimità della
decisione di archiviazione, ma unicamente alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Poiché la motivazione della
decisione è un motivo di ordine pubblico, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il difetto di tale motivazione e dichiarare
l’illegittimità della decisione di revoca.
46
La ricorrente censura poi al Tribunale, con il suo secondo motivo, di essere incorso in un errore di diritto omettendo di
statuire sulla questione dello sviamento di potere. Al riguardo, fa valere che la revoca di un atto non può avere altro obiettivo
se non quello di consentire all’amministrazione di garantire il rispetto del principio di legittimità. Orbene, la motivazione
della revoca di cui trattasi si limiterebbe al semplice riferimento alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la
quale non si pronunciava sulla legittimità dell’atto impugnato. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inteso ritirare tale
decisione non per rispettare il principio di legittimità, ma semplicemente per sottrarsi al sindacato del giudice comunitario.
47
Nel contesto del suo terzo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo
che l’unica conseguenza di un annullamento della decisione di archiviazione fosse l’obbligo di avviare nuovamente il procedimento
preliminare di esame. Orbene, se il giudice avesse direttamente accertato una violazione dell’art. 87 CE, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto trarre le conseguenze dell’esistenza di un aiuto di Stato cosa che, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, avrebbe obbligato
lo Stato interessato a sopprimere l’aiuto o a modificarlo entro il termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA].
48
Con il suo quarto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto disconoscendo l’autorità
di cosa giudicata della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dal punto 40 di tale sentenza emergerebbe
che la [OSCURATO:PERSONA] non può perpetuare uno stato di inattività nell’ambito della procedura di esame degli aiuti di Stato. Orbene,
con la revoca dell’atto impugnato la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tornata proprio allo stato della situazione precedente l’adozione
di tale decisione e il Tribunale, non censurando tale revoca, sarebbe incorso in un errore di diritto. Pertanto, non sarebbe
più possibile per la [OSCURATO:PERSONA] mantenere uno stato di incertezza. Al contrario, essa sarebbe tenuta a prendere una decisione
e ad assoggettarsi eventualmente alla decisione del giudice comunitario.
49
[OSCURATO:PERSONA] replica, anzitutto, che l’insieme delle censure relative alla revoca dell’atto impugnato riguarda non l’ordinanza
impugnata, ma solo la revoca di tale atto, revoca che non costituiva oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. Inoltre,
la parte del ricorso riguardante la legittimità della decisione di revoca dell’atto impugnato avrebbe carattere abusivo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe revocato l’atto impugnato a beneficio della ricorrente e potenzialmente a danno della sua concorrente.
La ricorrente non avrebbe pertanto alcun interesse a sollevare la questione del ritardo relativamente ad una revoca che si
presume effettuata nel suo interesse. Lo stesso varrebbe per l’argomento relativo alla motivazione della decisione di revoca.
Questi argomenti dovrebbero pertanto essere dichiarati manifestamente irricevibili. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che
nella lettera del 26 settembre 2008 era chiaramente indicato che essa procedeva a tale revoca alla luce della citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente conosceva essendo essa stessa la parte ricorrente nella causa che aveva
dato luogo a tale sentenza.
50
Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] risponde globalmente ai motivi riguardanti lo sviamento di potere nonché le conseguenze della citata
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], atteso che tali motivi, a suo avviso, ruotano tutti attorno all’idea secondo cui
essa avrebbe semplicemente inteso evitare il controllo giurisdizionale dell’atto impugnato e sarebbe ricaduta in uno stato
di inattività. Tali affermazioni sarebbero tuttavia errate poiché, con la riapertura della fase di esame preliminare, essa
esaminerebbe allo stato gli atti di causa.
51
Inoltre, la ricorrente non indicherebbe le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad avviare un procedimento formale
di esame. Per di più, il Tribunale non potrebbe decidere ultra petita. Orbene, in seguito alla revoca dell’atto impugnato,
il ricorso di annullamento sarebbe divenuto privo di oggetto e qualunque altra conclusione riguardante la procedura della
[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe sussumibile nelle conclusioni del ricorso.
52
[OSCURATO:PERSONA] AE Symmetochon, da parte sua, sostiene che, in assenza di regole speciali, i principi generali che
disciplinano la revoca degli atti amministrativi sono i principi di legittimità e di tutela del legittimo affidamento dell’amministrato.
Orbene, considerato che la ricorrente contesterebbe sin dall’inizio la legittimità dell’atto impugnato, essa non potrebbe
invocare detto principio della tutela del legittimo affidamento. A ciò si aggiunge che, per quanto riguarda la motivazione
dell’atto, secondo la giurisprudenza della Corte non sarebbe indispensabile che la motivazione emerga dall’atto stesso, ma
essa potrebbe essere dedotta, in modo indiretto, dalle regole applicabili o dal contesto dell’atto di cui trattasi.
53
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] AE Symmetochon considera, da una parte, che non solo la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe evitato il
sindacato giurisdizionale, ma al contrario sarebbe andata «oltre» la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] in quanto
avrebbe deciso di iniziare nuovamente l’indagine, accettando così di scoprire nuovi elementi di cui non era venuta a conoscenza.
Dall’altra, emergerebbe esclusivamente da tale sentenza che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto di rimanere inattiva e, entro
il termine ragionevole dal deposito della denuncia, doveva concludere la procedura in questione prendendo una decisione e
non tornare al procedimento preliminare di esame, non più consentito nell’ambito di tale controversia.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
54
Quanto alla dedotta irricevibilità delle censure che mettono in discussione la legittimità della revoca dell’atto impugnato,
in considerazione della circostanza che vertono sulla decisione di revoca, occorre rilevare che tali censure sono dirette
contro l’ordinanza impugnata e non contro la decisione di revoca. La ricorrente, infatti, con i suoi motivi censura, in sostanza,
al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel prendere in considerazione la revoca dell’atto impugnato, nonostante
il fatto che tale revoca fosse illegittima.
55
Quanto all’argomento secondo il quale queste stesse censure sarebbero irricevibili in quanto la decisione di revoca non era
oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, occorre rilevare che, al contrario, dall’ordinanza impugnata emerge che tali
censure sono state sottoposte dalla ricorrente al Tribunale e che facevano parte del contesto di detta controversia. Nell’ordinanza
impugnata, infatti, il Tribunale si è pronunciato sul punto se, in forza della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 settembre
2008, con la quale tale istituzione comunicava, in particolare, la revoca dell’atto impugnato, il ricorso avverso tale atto
fosse divenuto privo di oggetto. Inoltre, come risulta dai punti 22‑30 dei motivi di tale ordinanza, la ricorrente ha contestato
dinanzi al Tribunale la legittimità della revoca comunicata in detta lettera del 26 settembre 2008.
56
Infine, non si può fondatamente sostenere che la ricorrente non avesse alcun interesse a contestare la valutazione del Tribunale
relativa alla legittimità della revoca dell’atto impugnato, dal momento che tale interesse dipendeva direttamente dalla risposta
alla questione se il ricorso avverso l’atto impugnato fosse o meno divenuto privo di oggetto, questione che costituisce l’oggetto
della presente controversia.
57
Ne consegue che i motivi di ricorso sono ricevibili in toto.
Nel merito
58
Con il primo, secondo e quarto motivo, la ricorrente censura al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell’affermare
che non vi era più luogo a statuire sul ricorso, in quanto la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 settembre 2008 costituiva
un atto di revoca dell’atto impugnato, ove tale revoca era illegittima.
59
In limine, occorre rilevare che, facendo valere, al riguardo, che la revoca dell’atto impugnato non era intervenuta entro
un termine ragionevole, la ricorrente si fonda su una giurisprudenza che concerne la revoca retroattiva di un atto amministrativo
illegittimo da cui discendono diritti soggettivi (v. sentenze 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 585,
punto 38; 3 marzo 1982, causa 14/81, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 749, punto 10; 26 febbraio 1987, causa 15/85, [OSCURATO:PERSONA] d’Abruzzo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1005, punto 12, e 17 aprile 1997, causa C‑90/95 P, de Compte/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1999,
punto 35).
60
Tuttavia, è pacifico che l’atto impugnato non costituisce, nei confronti della ricorrente, un atto costitutivo di diritti,
bensì un atto che arreca pregiudizio. Pertanto, la giurisprudenza citata al punto precedente è inconferente nel caso di specie.
61
Ciò premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente, nella sua lettera del
26 settembre 2008, che, in considerazione della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], avrebbe revocato la lettera
controversa, riaperto la procedura preliminare di esame, reiterato la sua domanda precedente, invitando la ricorrente a sottoporle
elementi tali da provare la concessione di un aiuto di Stato e del fatto che aveva proceduto alla revoca dell’atto impugnato.
62
Orbene, nella menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] la Corte ha ricordato quali fossero gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA]
quando un interessato avvia, ai sensi degli artt. 10, n. 1, e 20, n. 2, primo periodo, del regolamento n. 659/1999, la fase
di esame preliminare prevista dall’art. 88, n. 3, CE.
63
La Corte ha quindi affermato che l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 impone alla [OSCURATO:PERSONA], a seguito del deposito
delle osservazioni supplementari eventualmente presentate dagli interessati o del decorso del termine ragionevole, di concludere
la fase di esame preliminare con l’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 4, nn. 2, 3 o 4, di tale regolamento, vale
a dire una decisione in cui si dichiara l’inesistenza dell’aiuto, di non sollevare obiezioni o di avviare il procedimento
formale di esame (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40).
64
[OSCURATO:PERSONA], pertanto, non è autorizzata a perpetuare uno stato di inattività durante la fase di esame preliminare. Al
momento opportuno, spetta ad essa avviare la fase di esame successiva, ovvero archiviare la questione adottando una decisione
in tal senso e, se la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione siffatta in esito ad informazioni fornite da una parte interessata,
le invia copia di tale decisione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40).
65
Orbene, nel caso di specie, la Corte ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, con l’atto impugnato, un atto di archiviazione
amministrativa del caso. Con tale atto, detta istituzione ha deciso di concludere il procedimento preliminare d’esame avviato
dalla ricorrente, ha rilevato che l’indagine avviata non aveva consentito di concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto
ai sensi dell’art. 87 CE e si è implicitamente rifiutata di aprire il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88,
n. 2, CE (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 51 e 52).
66
In tal modo, la Corte ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto una posizione definitiva sulla domanda della ricorrente
volta a far dichiarare la violazione degli artt. 87 CE e 88 CE. L’atto impugnato, inoltre, avendo impedito alla ricorrente
di presentare le sue osservazioni nell’ambito del procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE, ha prodotto
effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi di detta società. Secondo la Corte l’atto impugnato costituisce,
pertanto, un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 58, 61 e
62).
67
La ricorrente, quale beneficiaria delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE, poteva pertanto legittimamente
contestare la legittimità dell’atto impugnato in quanto persona direttamente ed individualmente interessata dall’atto di cui
trattasi ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, sentenza 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punti 41 e 48). Più precisamente, aveva il diritto di far controllare, da parte del giudice
comunitario, la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, dati gli elementi di cui disponeva il 2 giugno 2004,
quest’ultima poteva legittimamente procedere all’archiviazione del caso e, implicitamente, affermare che non vi era luogo
all’avvio di un procedimento formale di esame.
68
[OSCURATO:PERSONA], se avesse il diritto di revocare un atto quale l’atto impugnato nella situazione di cui alla fattispecie,
potrebbe permanere, durante la fase di esame preliminare, in uno stato di inattività contrario agli obblighi che le incombono
ai sensi degli artt. 13, n. 1, e 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 e sfuggire a qualsivoglia controllo giurisdizionale.
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, sarebbe sufficiente per tale istituzione
archiviare la denuncia depositata da una parte interessata e quindi, dopo la presentazione di un ricorso da parte di quest’ultima,
ritirare la decisione di archiviazione, riaprire la fase di esame preliminare e ripetere tali operazioni ogni volta che sia
necessario per eludere ogni controllo giurisdizionale sul suo operato.
69
Ammettere una siffatta possibilità si porrebbe in contrasto, del resto, con la certezza del diritto che il regolamento n. 659/1999
intende proprio rafforzare, come risulta dai suoi terzo, settimo e undicesimo ‘considerando’.
70
Orbene, in considerazione delle esigenze di buona amministrazione e di certezza del diritto nonché del principio di tutela
giurisdizionale effettiva, si deve ritenere, da una parte, che la [OSCURATO:PERSONA] possa procedere alla revoca di una decisione
di archiviazione di un illecito che riguardi un asserito aiuto illegittimo solo per porre rimedio ad un’illegittimità che
vizi detta decisione e, dall’altra, che essa non possa, in seguito a tale revoca, riprendere la procedura ad una fase precedente
al momento preciso in cui sia intervenuto l’illecito accertato.
71
Nel caso di specie, non sembra che la lettera del 26 settembre 2008 fosse intesa a porre rimedio ad un’illegittimità che viziava
l’atto impugnato. Tale lettera, infatti, non indica la natura dell’illegittimità da cui era viziato l’atto impugnato, unico
fattore che poteva giustificarne la revoca.
72
In tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente comunicato alla ricorrente che «[c]onsiderata la sentenza [[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
citata in precedenza], i servizi della DG concorrenza vi notificano il ritiro della presente lettera e la riapertura della
pratica sopra menzionata». Orbene, è pacifico che, in tale sentenza, la Corte non si sia pronunciata in ordine alla legittimità
dell’atto impugnato, ma solo sulla sua qualificazione quale atto impugnabile, sicché tale mero rinvio non è tale da giustificare
la decisione di revoca dell’atto impugnato.
73
Peraltro, quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la revoca dell’atto impugnato si sarebbe imposta dal momento
che esso non sarebbe stato sufficientemente motivato, si deve rilevare che a tale illegittimità si sarebbe potuto porre rimedio
con l’adozione di una nuova decisione di archiviazione e essa non avrebbe pertanto, in ogni caso, giustificato la riapertura
della fase di esame preliminare.
74
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rilevare che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA]
potesse legittimamente procedere alla revoca dell’atto impugnato alle condizioni di cui alla lettera del 26 settembre 2008.
75
Ne consegue che il primo, il secondo e il quarto dei motivi invocati dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso e con i quali
essa censura al Tribunale di aver affermato che l’atto impugnato era stato revocato mentre tale revoca era illegittima sono
fondati.
76
Ciò premesso, non occorre esaminare il terzo motivo invocato dalla ricorrente.
77
Dalle suesposte considerazioni discende che occorre accogliere l’impugnazione e annullare l’ordinanza impugnata.
Sul rinvio della causa al Tribunale
78
Risulta dall’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che, quando l’impugnazione è
fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare
la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
79
Nelle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene di non essere in grado di statuire sulla controversia, atteso che il
ricorso della ricorrente avverso l’atto impugnato non è stato esaminato nel merito dal Tribunale.
80
La causa dev’essere pertanto rinviata al Tribunale affinché esso decida in ordine alla domanda della ricorrente di annullamento
dell’atto impugnato.
Sulle spese
81
Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 giugno 2009, causa T‑94/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
è annullata.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.