Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09715/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3455-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa lamandataria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PETRALITO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] SPERONELLO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinuncia al ricorso -Estinzione del giudizio R.G.N.3455/2022 Cron.

Rep.

Ud.29/11/2023 Udienza Pubblica nonché contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ZAPPASODI; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa lamandataria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PETRALITO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] SPERONELLO; -controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la sentenza n. 185 / 21 del la Corte d’appello d i Firenze , depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica de l [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che si riporta alla memoria depositata chiedendo l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] – che la società [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di successore nel diritto controverso di [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 185/21, del 27 gennaio 2021, della Corte d’appello di Firenze, che ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto da lla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3850/2010,del 15 dicembre 2010, pronunciatasi sull e opposizion i all’esecuzione promosse da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] erativa e contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi, “BNL”), rispettivamente creditore pignorante principale e creditore pignorante successivo in talune procedure esecutive immobiliari riunite, relative a debiti di [OSCURATO:PERSONA], garantiti da fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]; – che il motivo denuncia – ai sensi del n. 4) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – nullità della sentenza per erronea interpretazione e applicazione degli artt. 331, 332, 493, 561 e 615 cod. proc. civ. e/o degli artt. 333 e 335 cod. proc. civ., in relazione all’erronea dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale; – che h a resistito alla proposta impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di due motivi; –che il primo denuncia – ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – violazione de gli artt. 115, 116 e 624, comma 3, cod. p roc . c iv . , per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare fatt i allegati al giudizio , non adeguatamente considerati, relativi all’asserita mancanza di prova della legittimazione attiva di BNL,rilevabile “ex officio”, e alla mancata instaurazione del giudizio di merito da parte di BNL costituita nella procedura esecutiva e correlativa asserita inammissibilità della introduzione dello stesso da parte di [OSCURATO:SOCIETA] , che non si era costituita nella collegata e precedente fase cautelare della sospensione dell’esecuzione, della quale il giudizio di merito costituiva sviluppo e prosecuzione; – che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 , comma 1, nn. 3) e 4),cod. proc. civ. – violazione de gli artt. 163 , 164,137, 102 e 148 c od . p roc . c iv . , per avere la Corte fiorentina omesso di rilevare e dichiararela documentata inesistenza della citazione introduttiva del giudizio dimerito nei confronti della già deceduta [OSCURATO:PERSONA], per effetto di notifica eseguitapresso un domicilio diverso dall’ultima residenza in vita; –che la società [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale, del quale ha chie sto dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza; – che è stato successivamente depositato dalle parti a tto congiunto di rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale , con richiesta di totale compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte; –che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato conclusioni scritte , nel senso dell’estinzione del presente giudizio di legittimità. –che la rinuncia depositata presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e391 cod. proc. civ; – che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti.

P.Q.

M .

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità , compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.

Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della Sezione Te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3455-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa lamandataria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PETRALITO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] SPERONELLO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinuncia al ricorso -Estinzione del giudizio R.G.N.3455/2022 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 Udienza Pubblica nonché contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ZAPPASODI; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa lamandataria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PETRALITO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] SPERONELLO; -controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la sentenza n. 185 / 21 del la Corte d’appello d i Firenze , depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica de l [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che si riporta alla memoria depositata chiedendo l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] – che la società [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di successore nel diritto controverso di [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 185/21, del 27 gennaio 2021, della Corte d’appello di Firenze, che ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto da lla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3850/2010,del 15 dicembre 2010, pronunciatasi sull e opposizion i all’esecuzione promosse da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] erativa e contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi, “BNL”), rispettivamente creditore pignorante principale e creditore pignorante successivo in talune procedure esecutive immobiliari riunite, relative a debiti di [OSCURATO:PERSONA], garantiti da fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]; – che il motivo denuncia – ai sensi del n. 4) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – nullità della sentenza per erronea interpretazione e applicazione degli artt. 331, 332, 493, 561 e 615 cod. proc. civ. e/o degli artt. 333 e 335 cod. proc. civ., in relazione all’erronea dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale; – che h a resistito alla proposta impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di due motivi; –che il primo denuncia – ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – violazione de gli artt. 115, 116 e 624, comma 3, cod. p roc . c iv . , per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare fatt i allegati al giudizio , non adeguatamente considerati, relativi all’asserita mancanza di prova della legittimazione attiva di BNL,rilevabile “ex officio”, e alla mancata instaurazione del giudizio di merito da parte di BNL costituita nella procedura esecutiva e correlativa asserita inammissibilità della introduzione dello stesso da parte di [OSCURATO:SOCIETA] , che non si era costituita nella collegata e precedente fase cautelare della sospensione dell’esecuzione, della quale il giudizio di merito costituiva sviluppo e prosecuzione; – che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 , comma 1, nn. 3) e 4),cod. proc. civ. – violazione de gli artt. 163 , 164,137, 102 e 148 c od . p roc . c iv . , per avere la Corte fiorentina omesso di rilevare e dichiararela documentata inesistenza della citazione introduttiva del giudizio dimerito nei confronti della già deceduta [OSCURATO:PERSONA], per effetto di notifica eseguitapresso un domicilio diverso dall’ultima residenza in vita; –che la società [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale, del quale ha chie sto dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza; – che è stato successivamente depositato dalle parti a tto congiunto di rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale , con richiesta di totale compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte; –che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato conclusioni scritte , nel senso dell’estinzione del presente giudizio di legittimità. –che la rinuncia depositata presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e391 cod. proc. civ; – che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti. P.Q. M . La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità , compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della Sezione Te
Sentenza Cassazione n. 09715/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris