CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 1-bis, T.U. imm. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di 20.000 euro di multa. Osserva che l'imputato, come si evince dagli accertamenti della polizia giudiziaria, non aveva ottemperato all'ordine del questore di consegnare il passaporto o altro documento equipollente e di presentarsi presso gli uffici per il successivo accompagnamento alla frontiera. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce omessa motivazione in ordine al proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Lamenta di non aver ricevuto alcuna risposta alla richiesta di applicazione dell'istituto, pur in presenza di concreti elementi, risultanti dalla documentazione prodotta, che ne avrebbero giustificato il riconoscimento. Al riguardo evidenzia che la notifica del decreto di espulsione a [OSCURATO:PERSONA] era stata eseguita a seguito della sua presentazione spontanea e che lo stesso, oltre ad essere gravato da un solo precedente commesso in epoca risalente, è padre di una cittadina italiana e svolge regolare attività lavorativa. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. dolendosi della misura della pena inflitta, ritenuta eccessiva e sproporzionata. 3: Con memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, tempestivamente depositata, il ricorrente ha evidenziato di avere adempito all'obbligo di autosufficienza del ricorso che non va inteso in termini formalistici, come di recente ribadito dalla giurisprudenza della Corte EDU. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato ed assorbente del secondo comunque formulato in termini così generici da non sperare il preliminare valgio di ammissibilità. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va appezzata per mezzo di un giudizio che deve avere ad oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata; attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore ossia l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il ridotto grado di colpevolezza. La «particolare tenuità» del fatto ricorre quando, alla luce degli indici normativi congiuntamente considerati, si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7.5.2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28.4.2006 Ciampa, Rv. 234577), tenuto conto anche del pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8.3.2011, Prisecari, Rv. 249855). Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è applicabile ai reati previsti dal T.U. imm., assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15.9.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5.7.2013, Ochinca, Rv. 256825). Quanto al sindacato di legittimità sull'omessa pronuncia, la richiesta di applicazione dell'istituto da parte dell'imputato, in ragione della sua natura processuale, può essere desunta dal verbale di udienza. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come si evince dal verbale di udienza allegato al ricorso per renderlo autosufficiente. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Bergamo, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, verifichi se sussistano o meno le condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Bergamo, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel r