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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 29283/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti in relazione al reato di furto aggravato e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da quattro motivi con i quali si contesta: il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di furto sulla base del solo ritrovamento dei beni sottratti all'interno di un container di proprietà della madre (primo motivo); la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non potendo farsi riferimento alla data in cui la persona offesa veniva a conoscenza del furto dei beni e della distruzione della propria abitazione (secondo motivo); l'eccessività del trattamento sanzionatorio (terzo motivo); il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (quarto motivo).

Con memoria del 5 giugno 2026, il ricorrente ha contestato l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e ribadito i motivi di ricorso.

Il ricorso è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, in parte, manifestamente infondati.

Con i primi due motivi si sollecita questa Corte di legittimità a procedere ad un accertamento, tipicamente di merito, in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato e alla data di consumazione del reato a fronte di una motivazione coerente e logica resa dai giudici territoriali.

La retrodatazione della data di consumazione della condotta, per di più, non costituiva oggetto dell'atto di appello e dunque integra anche un motivo inedito.

Analogamente, la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena sono valutazioni riservate ai giudici di merito, non sindacabili se sorrette da motivazione adeguata, come quella rese nelle due conformi sentenze di condanna, ove è stata ricostruita la gravità complessiva della condotta, determinativa di un danno alle persone offese superiore ai 217.000 euro.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti in relazione al reato di furto aggravato e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da quattro motivi con i quali si contesta: il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di furto sulla base del solo ritrovamento dei beni sottratti all'interno di un container di proprietà della madre (primo motivo); la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non potendo farsi riferimento alla data in cui la persona offesa veniva a conoscenza del furto dei beni e della distruzione della propria abitazione (secondo motivo); l'eccessività del trattamento sanzionatorio (terzo motivo); il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (quarto motivo). Con memoria del 5 giugno 2026, il ricorrente ha contestato l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e ribadito i motivi di ricorso. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, in parte, manifestamente infondati. Con i primi due motivi si sollecita questa Corte di legittimità a procedere ad un accertamento, tipicamente di merito, in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato e alla data di consumazione del reato a fronte di una motivazione coerente e logica resa dai giudici territoriali. La retrodatazione della data di consumazione della condotta, per di più, non costituiva oggetto dell'atto di appello e dunque integra anche un motivo inedito. Analogamente, la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena sono valutazioni riservate ai giudici di merito, non sindacabili se sorrette da motivazione adeguata, come quella rese nelle due conformi sentenze di condanna, ove è stata ricostruita la gravità complessiva della condotta, determinativa di un danno alle persone offese superiore ai 217.000 euro. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
Sentenza Cassazione n. 29283/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris