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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 dicembre 2020

Cassazione n. 42204/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 21/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 21/12/2020, con la quale lo stesso Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza integrativa dallo stesso avanzata e finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n.215/2020 R.G. misure di prevenzione.

Il Tribunale ha premesso che - con ordinanza del 15/12/2020 - lo stesso Collegio aveva dichiarazione l'inammissibilità dell'originaria istanza di ammissione per difetto di indicazione delle fonti del reddito che il richiedente aveva dichiarato di avere percepito nell'anno 2019 per un importo di C 4.500,00 e che, con successiva istanza del 17/12/2020, lo stesso richiedente aveva aggiunto la dicitura "in nero", prima dell'indicazione del reddito stesso. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi rilevato che con il provvedimento del 21/12/2020, oggetto di opposizione, era stato osservato che non sussistevano elementi idonei alla revoca dell'originario provvedimento di inammissibilità, in quanto la domanda non indicava in modo idoneo le fonti del reddito autocertificato, limitandosi la stessa ad asserire che la somma dichiarata sarebbe stata il frutto di lavori occasionali a chiamata, senza contratto e con pagamenti in contanti.

In ordine alla nuova istanza, il Tribunale ha quindi rilevato che la stessa doveva considerarsi originariamente inammissibile in quanto non esaurientemente indicante la fonte specifica di provenienza del reddito; ha rilevato che tale interpretazione doveva ritenersi imposta, in relazione all'art.98 del d.P.R. 30/05/2002, n.115, al fine di consentire l'effettiva attività di verifica da parte degli uffici finanziari; tanto anche in considerazione del fatto che la contraria interpretazione avrebbe legittimato forme di evasione totale e di sostegno al lavoro non regolarizzato, conseguendone che l'espressione «specifica determinazione del reddito», contenuta nell'art.79 del d.P.R. n.115/2002 doveva essere interpretata nel senso di imporre l'indicazione di tutti gli elementi tali da consentire la verifica della fonte e della consistenza del reddito stesso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, 79, 96 e 98 del d.P.R. n.115/2002.Ha dedotto che, sulla base del combinato degli artt. 76 e 79 del d.P.R. n.115/2002, si evinceva che unico elemento rilevante era rappresentato da quello inerente alla quantificazione del reddito e che nessuna disposizione imponeva la specifica indicazione della fonte del reddito medesimo, nel senso indicato dal Tribunale, ma unicamente il suo effettivo ammontare; deduceva che, argomentando a contrario, si sarebbe finiti per far gravare sull'istante una pro batio diabolica, imponendogli di dimostrare e rendicontare esaustivamente tutti i lavori occasionali svolti nel corso dell'anno di riferimento.

Ha altresì dedotto l'erroneità delle argomentazioni del Tribunale in punto di necessità dell'indicazione delle fonti di reddito in rapporto ai poteri di verifica conferiti agli uffici finanziari; dovendosi ritenere che questi ultimi abbiano la sola facoltà di controllare l'esattezza della somma indicata in sede di autodichiarazione; argomentando altresì la non congruenza della parte di motivazione sulla base della quale un'interpretazione di segno contrario avrebbe finito per favorire l'evasione fiscale o forme di lavoro non regolarizzato, atteso che la ratio della disciplina doveva considerarsi unicamente quella di garantire il patrocinio dei non abbienti; ha altresì dedotto che il Tribunale, in relazione all'art.96, comma 2, d.P.R. n.115/2002, non aveva dedotto alcun "fondato motivo" sulla base del quale ricavare la non veridicità dell'autocertificazione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

L'art.99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, stabilisce - in relazione all'ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che: «L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge».

Va quindi richiamato il principio in base al quale nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato„ ai sensi degli artt. 582 e 583 3 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571, specificamente relativa al ricorso avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio - ai sensi dell'art.113 del d.P.R. n.115/2002 - e dettante un principio applicabile al caso in esame per identità di ratio).

In sostanza - nel caso di specie - il ricorrente ha invece ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha notificato il ricorso alla controparte processuale ai sensi dell'art.369 cod.proc.civ. per poi depositare il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice ad quem.

Peraltro, sul punto, è stato affermato che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso per cassazione deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli art.582 e 583 cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793, pure relativa alla fattispecie processuale regolata dall'art..113 del d.P.R. n.115/2002) con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, pure notificato alle controparti entro il termine previsto per la impugnazione, non risulti essere stato depositato presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'art.582 cod.proc.pen..

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 21/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 21/12/2020, con la quale lo stesso Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza integrativa dallo stesso avanzata e finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n.215/2020 R.G. misure di prevenzione. Il Tribunale ha premesso che - con ordinanza del 15/12/2020 - lo stesso Collegio aveva dichiarazione l'inammissibilità dell'originaria istanza di ammissione per difetto di indicazione delle fonti del reddito che il richiedente aveva dichiarato di avere percepito nell'anno 2019 per un importo di C 4.500,00 e che, con successiva istanza del 17/12/2020, lo stesso richiedente aveva aggiunto la dicitura "in nero", prima dell'indicazione del reddito stesso. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi rilevato che con il provvedimento del 21/12/2020, oggetto di opposizione, era stato osservato che non sussistevano elementi idonei alla revoca dell'originario provvedimento di inammissibilità, in quanto la domanda non indicava in modo idoneo le fonti del reddito autocertificato, limitandosi la stessa ad asserire che la somma dichiarata sarebbe stata il frutto di lavori occasionali a chiamata, senza contratto e con pagamenti in contanti. In ordine alla nuova istanza, il Tribunale ha quindi rilevato che la stessa doveva considerarsi originariamente inammissibile in quanto non esaurientemente indicante la fonte specifica di provenienza del reddito; ha rilevato che tale interpretazione doveva ritenersi imposta, in relazione all'art.98 del d.P.R. 30/05/2002, n.115, al fine di consentire l'effettiva attività di verifica da parte degli uffici finanziari; tanto anche in considerazione del fatto che la contraria interpretazione avrebbe legittimato forme di evasione totale e di sostegno al lavoro non regolarizzato, conseguendone che l'espressione «specifica determinazione del reddito», contenuta nell'art.79 del d.P.R. n.115/2002 doveva essere interpretata nel senso di imporre l'indicazione di tutti gli elementi tali da consentire la verifica della fonte e della consistenza del reddito stesso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, 79, 96 e 98 del d.P.R. n.115/2002.Ha dedotto che, sulla base del combinato degli artt. 76 e 79 del d.P.R. n.115/2002, si evinceva che unico elemento rilevante era rappresentato da quello inerente alla quantificazione del reddito e che nessuna disposizione imponeva la specifica indicazione della fonte del reddito medesimo, nel senso indicato dal Tribunale, ma unicamente il suo effettivo ammontare; deduceva che, argomentando a contrario, si sarebbe finiti per far gravare sull'istante una pro batio diabolica, imponendogli di dimostrare e rendicontare esaustivamente tutti i lavori occasionali svolti nel corso dell'anno di riferimento. Ha altresì dedotto l'erroneità delle argomentazioni del Tribunale in punto di necessità dell'indicazione delle fonti di reddito in rapporto ai poteri di verifica conferiti agli uffici finanziari; dovendosi ritenere che questi ultimi abbiano la sola facoltà di controllare l'esattezza della somma indicata in sede di autodichiarazione; argomentando altresì la non congruenza della parte di motivazione sulla base della quale un'interpretazione di segno contrario avrebbe finito per favorire l'evasione fiscale o forme di lavoro non regolarizzato, atteso che la ratio della disciplina doveva considerarsi unicamente quella di garantire il patrocinio dei non abbienti; ha altresì dedotto che il Tribunale, in relazione all'art.96, comma 2, d.P.R. n.115/2002, non aveva dedotto alcun "fondato motivo" sulla base del quale ricavare la non veridicità dell'autocertificazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. L'art.99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, stabilisce - in relazione all'ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che: «L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». Va quindi richiamato il principio in base al quale nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato„ ai sensi degli artt. 582 e 583 3 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571, specificamente relativa al ricorso avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio - ai sensi dell'art.113 del d.P.R. n.115/2002 - e dettante un principio applicabile al caso in esame per identità di ratio). In sostanza - nel caso di specie - il ricorrente ha invece ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha notificato il ricorso alla controparte processuale ai sensi dell'art.369 cod.proc.civ. per poi depositare il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice ad quem. Peraltro, sul punto, è stato affermato che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso per cassazione deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli art.582 e 583 cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793, pure relativa alla fattispecie processuale regolata dall'art..113 del d.P.R. n.115/2002) con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, pure notificato alle controparti entro il termine previsto per la impugnazione, non risulti essere stato depositato presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'art.582 cod.proc.pen.. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Decreto Cassazione n. 42204/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris