CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 32353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23865-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1668/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 13 aprile 2021, la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro. In particolare, il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla esenzione del contributo alla spesa sanitaria (ticket sanitario E02, per familiari a carico) nonché l'annullamento della intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con raccomandata n. 614541755900-9, ricevuta in data 8.10.2017. Detta intimazione scaturiva dal mancato riconoscimento da parte della ASL, per l'anno 2012, dell'esenzione dal ticket per la moglie e i figli, sulla base della mancanza dei requisiti reddituali in capo allo stesso ricorrente, per fruire dell'esenzione medesima. La Corte, condividendo l'iter decisorio del giudice di primo grado, ha ritenuto che il Barbarulo avesse beneficiato dell'esenzione nel 2012 per i propri congiunti senza tuttavia aver provato di averne i requisiti. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Resiste, con controricorso, la ASL Napoli 1. E' stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.CONSIDERATO che 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nonché difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cpc.). Si allega, in particolare, che la Corte di Appello di Napoli non si sarebbe pronunziata su alcuni precisi motivi di appello avendo sempre il Barbarulo sostenuto di non essere in grado di comprendere le ragioni della richiesta dell'ASL, che, priva degli elementi essenziali, non gli aveva consentito di valutare la fondatezza della pretesa onde procedere al pagamento o ad una contestazione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione, ex art. 360 c.p.c. n. 3, n. 4 e n. 5, degli artt. 2697 1° comma c.c., art. 115 e 116 c.p.c. 2. Sostiene, segnatamente, il ricorrente che sia il Tribunale che la Corte di appello avrebbero erroneamente conferito valore di prova ad una semplice affermazione di controllo dell'ASL in cui si dichiarava che il coniuge [OSCURATO:PERSONA] non risultasse a carico del disoccupato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo è inammissibile. Parte ricorrente, infatti, che denunzia in rubrica omessa motivazione, deduce, nel corpo del motivo, la omessa pronuncia su determinati motivi di appello, non solo non censurando la violazione degli artt. 112 e 360 n. 4 cod. proc. civ., ma nulla allegando al riguardo. Hanno precisato, in merito, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. D'altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (exp/urimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018). Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stata formulata l'originaria domanda né, al contempo, si premura di allegarne stralci, onde appare impossibile al Collegio stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutare - senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità - il contenuto della stessa e la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d'appello, con le conseguenze in termini di inammissibilità dell'impugnativa ad essa riconnesse. 4. Il secondo motivo è infondato. Relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità exp/utimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). In particolare, con riguardo alla doglianza riguardante l'asserita prova documentale offerta da parte appellante, la Corte ha ritenuto l'assoluta inidoneità a provare la situazione reddituale, sia della semplice autocertificazione di vivenza a carico della moglie e dei figli sia dell'ISEE, avendo il giudice ritenuto tale documento di per sé inidoneo a detta finalità in quanto rilasciato dall'Inps sulla base dei dati comunicati dalla stessa parte; tale valutazione, di fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dai attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se d