CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 1956 avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bari resa il 3 gennaio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ex art. 630 cod. proc.pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 21 maggio 2019 dal Tribunale di Isernia, confermata con la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 9 novembre 2020 e passata in giudicato il 25 dicembre 2020, con cui il predetto è stato condannato in ordine al delitto di ricettazione. Con il detto provvedimento la corte ha ritenuto che la produzione di copia del passaporto su cui sono apposti alcuni visti di ingresso, dai quali può desumersi che [OSCURATO:PERSONA] all'epoca del fatto si trovava in Cina e a [OSCURATO:PERSONA], non integra quella prova nuova necessaria e idonea a dimostrare l'innocenza dell'imputato, tale da giustificare il giudizio di revisione. 2.Propone ricorso il condannato deducendo: 2.1 violazione di legge poiché l'ordinanza è stata emessa senza previamente comunicare alla difesa il parere negativo espresso dal pubblico ministero. Osserva il ricorrente che secondo questa Corte di cassazione, non essendo previsto alcun parere da parte del pubblico ministero, ove lo stesso sia stato irritualmente acquisito, deve essere comunicato a pena di nullità al richiedente ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, mentre la Corte ha omesso qualsivoglia comunicazione. 2.2 Violazione di legge in tema di mancata assunzione di una prova decisiva poiché la revisione è stata richiesta in forza della produzione di copia del passaporto che dimostrerebbe che Gagliardi non aveva potuto commettere il reato di ricettazione, in quanto all'epoca dei fatti si trovava all'estero, come facilmente desumibile dai timbri di entrata e uscita dalla Cina e da [OSCURATO:PERSONA] apposti sul detto documento. Tale documento è stato acquisito ma è stato ritenuto superfluo. 2.3 vizio di motivazione poiché la Corte è incorsa in esplicita contraddizione rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel suo più alto consesso, in ordine alla nozione di prova nuova. Il collegio decidente,pur manifestando perplessità in ordine all'attendibilità del passaporto e dei visti in esso apposti, ha dato atto che il Gagliardi è stato all'estero nei periodi indicati . il ricorrente osserva inoltre che la delibazione propria della fase preliminare non può tradursi in una approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito e deve limitarsi a rilevare segni di incoerenza o di inaffidabilità della prova nuova riscontrabili ictu oculi, mentre nel caso in esame la Corte non ha consentito alla parte ricorrente la corretta instaurazione del contraddittorio e ha motivato in maniera illogica condizionando gravemente la valutazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento emerge che l'udienza si è svolta nel contraddittorio delle parti e il Procuratore generale ha reso il proprio parere alla presenza della difesa, sicché il contraddittorio si è perfezionato. 1.2 II secondo motivo deduce formalmente vizi della motivazione e violazione di legge ma è manifestamente infondato e di fatto invoca da parte di questa Corte una diversa valutazione della prova dedotta come nuova e acquisita dalla corte di appello. La motivazione resa dalla Corte non risulta in contrasto con i criteri che debbono regolare la valutazione della prova nell'ambito del giudizio di revisione, né si palesa manifestamente illogica. Nel provvedimento impugnato, il collegio di secondo grado ha affermato che la prova nuova deve condurre all'accertamento di un fatto la cui dimostrazione evidenzi che il compendio probatorio originario non è più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio. Di contro la produzione del passaporto e del visto dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dimostra che il Gagliardi è stato ad [OSCURATO:PERSONA] nei giorni 4 e 6 gennaio 2012, 11 e 15 gennaio 2012, e nei giorni 17 e 21 gennaio 2012. Il documento non prova quindi l'assenza dell'imputato dal territorio nazionale nell'intero mese di gennaio 2012, epoca di consumazione dei reati a lui ascritti e non esclude che il Gagliardi abbia potuto commettere i reati per cui è stato condannato. Né gli altri documenti di cui è stata prodotta copia (mail e lettera di intenti) hanno nel ricorso argomento alcuno dal quale desumere la loro novità e decisività. 1.3 II terzo motivo è manifestamente infondato poiché è incontestabile che in tema di revisione il giudice di merito ha preliminarmente il solo limitato compito di valutare in astratto l'idoneità dimostrativa di nuovi elementi, nel senso di considerare se essi abbiano, ove eventualmente accertati, la capacità di condurre al proscioglimento del condannato attraverso l'esame di tutte le prove. Detta valutazione preliminare, pur operando in astratto, non può che riguardare la capacità dimostrativa del complesso probatorio, inclusivo delle prove vecchie e di quelle nuove, e ribaltare il giudizio di colpevolezza del condannato, attraverso il riesame di tutte le prove. (Cass. Sez. V del 7/3/2014 n.360563). Ed è quello che ha fatto la Corte di Appello con l'ordinanza impugnata. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 3 giugno 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]