CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza presentata ex art. 35 ter ord. pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due periodi di detenzione sofferti presso il [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta mancanza dei presupposti di legge; Rilevato che avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., ma non il ricorso diretto per cassazione; Ritenuto che il ricorso, pertanto, va qualificato come reclamo e trasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell'impugnazione espresso nell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 315 del 17/12/2014, 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261706 - 01); P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per quanto di competenza. Così deciso il