CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12423/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 027ud7r) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 19.2.2025 la Corte d'appello di Roma ha confermato la Vítede sentenza del G.i.p. del Tribunale di e_paldel 18.12.2019 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; Ritenuto che il ricorso sia meramente reiterativo dei motivi di appello, già disattesi dai giudici di secondo grado con una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che il ricorrente avversa, da un canto, limitandosi a sollecitare, quanto alla dichiarazione di responsabilità, una non consentita rivalutazione dei fatti e, dall'altro, senza confrontarsi, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con gli argomenti della Corte d'appello, che ha adeguatamente richiamato il modesto scostamento della pena dal minimo edittale, la gravità del fatto, i precedenti plurimi e specifici del ricorrente; Considerato, quindi, che il ricorso si fondi, in un modo precluso nel giudizio di legittimità, su una lettura alternativa degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, per il tramite della adozione di parametri diversi di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M