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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19923/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 15 febbraio 2022.

Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca degli arresti domiciliari esecutivi concessi correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, aveva posto in essere comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti degli ospiti del centro di accoglienza doveva operava, che, in alcuni casi, avevano richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine.

Ritenuto che la ripetuta violazione delle prescrizioni connesse al beneficio penitenziario in questione imponevano di ritenere la misura alternativa alla detenzione applicata al ricorrente inidonea ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 15 febbraio 2022. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca degli arresti domiciliari esecutivi concessi correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, aveva posto in essere comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti degli ospiti del centro di accoglienza doveva operava, che, in alcuni casi, avevano richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine. Ritenuto che la ripetuta violazione delle prescrizioni connesse al beneficio penitenziario in questione imponevano di ritenere la misura alternativa alla detenzione applicata al ricorrente inidonea ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 19923/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris