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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26037/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25969/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 9954/2015depositata il 20/08/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., ha depositato l'istanza di correzione dell’ errore materiale presente nellaordinanza n. 23159/21 depositata in data 2 agosto 2021 nel procedimento recante R.G. n. 9954/2015 tra parte istante e l'Agenzia delle Entrate;

2. l’ ufficio ha depositato memoria “ai soli fini della partecipazione all’ udienza” [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 391 - bis c.p.c. (v.

Cass. n. 12187/2020);

2. l’ istanza merita accoglimento, risultando erroneamente indicata quale giudice del rinvio, nel dispositivo, per mero errore materiale, la Commissione T ributaria R egionale del Lazio in diversa composizione anziché la Commissione T ributaria R egionale del la Lombardia, in diversa composizione;

3. conseguentementeva disposta la correzione dell’ ordinanza d e lla Corte di Cassazione n.23159/21, depositata in data 2 agosto 2021 , nel senso che il giudice di rinvio deve essere individuato nella [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione rispetto a quella di cui alla sentenza cassata ([OSCURATO:PERSONA] n. 5367 del 2014); 4.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (vedi Cass. n. 21213 del 2013); P.Q.M.

Dispone correggersi l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23159/21, depositata in data 2 agosto 2021, nel senso che il giudice di rinvio deve essere individuato nella [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione rispetto a quella di cui alla sentenza cassata ([OSCURATO:PERSONA] n. 5367 del 2014).

Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25969/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 9954/2015depositata il 20/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., ha depositato l'istanza di correzione dell’ errore materiale presente nellaordinanza n. 23159/21 depositata in data 2 agosto 2021 nel procedimento recante R.G. n. 9954/2015 tra parte istante e l'Agenzia delle Entrate; 2. l’ ufficio ha depositato memoria “ai soli fini della partecipazione all’ udienza” [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 391 - bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020); 2. l’ istanza merita accoglimento, risultando erroneamente indicata quale giudice del rinvio, nel dispositivo, per mero errore materiale, la Commissione T ributaria R egionale del Lazio in diversa composizione anziché la Commissione T ributaria R egionale del la Lombardia, in diversa composizione; 3. conseguentementeva disposta la correzione dell’ ordinanza d e lla Corte di Cassazione n.23159/21, depositata in data 2 agosto 2021 , nel senso che il giudice di rinvio deve essere individuato nella [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione rispetto a quella di cui alla sentenza cassata ([OSCURATO:PERSONA] n. 5367 del 2014); 4.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (vedi Cass. n. 21213 del 2013); P.Q.M. Dispone correggersi l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23159/21, depositata in data 2 agosto 2021, nel senso che il giudice di rinvio deve essere individuato nella [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione rispetto a quella di cui alla sentenza cassata ([OSCURATO:PERSONA] n. 5367 del 2014). Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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