CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 38595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente, ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Claudiu ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada (tasso alcolemico pari a 1,70 g/I e 1,73 g/I, in Roma il 9/6/2020); ritenuto che il ricorrente ha dedotto due motivi (quanto all'accertamento della responsabilità e alla dosimetria della pena), con i quali ha prospettato deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in ogni caso, i giudici del gravame hanno dato congrua risposta alle doglianze veicolate con il gravame, sia quanto al valore probatorio delle fotocopie (in base al principio per il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, la produzione in dibattimento della sola copia fotostatica degli scontrini ove sono stati registrati gli esiti dell'accertamento etilometrico non integra alcuna nullità e costituisce piena prova del fatto ascritto all'imputato, sez. 4, n. 5470 del 22/5/2012, dep. 2013, Russo, Rv. 254847-01; sez. 2, n. 36721 del 21/2/2008, Buraschi, Rv. 242083-01; sez. 3, n. 8557 del 1/12/2021, dep. 2022, Boldini, Rv. 282917-01), laddove la dosimetria della pena è stata commisurata alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali anche per rapina e al comportamento processuale (assenza); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ampi ppc--E2 DEPOS I