CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 18899/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di MILANO;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante due sentenze (sentenza del Tribunale di Nola del 14/10/2021, passata in giudicatoil 07/12/2021, di condanna alla pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui all’art. 642cod. pen., posto in essere a Casalnuovo di Napoli il 19/07/2018; sentenza del Tribunale diMilano del 15/01/2024, divenuta irrevocabile il 15/06/2024, di condanna alla pena di anni unoe mesi due di reclusione, per i reati di cui agli artt. 476-482 cod. pen. (commesso in Milano inepoca antecedente e prossima al 16/10/2020 e al 20/11/2020) e 642 cod. pen. (commessoin Milano il 16/10/2020 e il 20/11/2020).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlo [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perinosservanza ed erronea applicazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt.81 comma 2 e 671 cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione erroneamenteescluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati mediante le duesentenze suddette.La difesa ha depositato memoria, mediante la quale si è riportata alleargomentazioni già svolte, sostenendo l’ammissibilità del ricorso.In particolare, la difesa ha rappresentato come l’ordinanza impugnata abbiaomesso di considerare la natura solo apparente – in quanto legata alla fisiologica durata delcontratto assicurativo – della riscontrata distanza temporale esistente tra i più fatti giudicati.Non riveste carattere dirimente, poi, il fatto che le condotte del 2020 (oggetto della sentenzadel Tribunale di Milano) siano state poste in essere mentre era già pendente il processo diprimo grado, relativo al reato del 2018 (oggetto della sentenza del Tribunale di Nola).3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – adopera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, dellaloro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, lacui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotte che, sebbene simili tra loro,risultano poste in essere entro un arco temporale dilatato e che non sono tra loro in alcunmodo ricollegabili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dedotta situazione di disagioeconomico).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]