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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29059/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 giugno 2021, ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 9 ottobre 2020 confermando l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, connrni 1, 2, 3 e 4, cod. pen. e il giudizio di bilanciamento tra circostanze operato dal giudice di primo grado, ma riducendo ad anni due e mesi quattro di reclusione la pena di anni tre di reclusione inflitta in primo grado.

2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 24 marzo 2014, intorno alle ore 14:50, nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] al Lambro a seguito del quale [OSCURATO:PERSONA] riportò gravissime Ilesioni craniche cui seguì la morte e [OSCURATO:PERSONA] riportò lesioni al ginocchio sinistro giudicate guaribili in gg.

20. Nel corso del giudizio di merito è emerso che Akter e Dewan stavano percorrendo a piedi una strada provinciale, in un tratto rettilineo e in situazione di ottima visibilità.

Dewan precedeva l'amico e i due uomini si trovavano sul margine destro della carreggiata sicché davano le spalle alle auto che procedevano nella medesima direzione di marcia.

Ai sensi dell'art. 190 del codice della strada, invece, poiché si trattava di una strada a doppio senso, i due pedoni avrebbero dovuto circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli.

I due uomini si trovavano all'altezza di un cavalcavia ferroviario, quando Akter fu colpito da tergo dall'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] condotta da [OSCURATO:PERSONA].

Le sentenze di merito riferiscono che Akter fu caricato sul cofano della macchina, fu poi sbalzato a terra e riportò un grave trauma cranico.

Quanto a Dewan, egli riportò una lesione al ginocchio sinistro.

Le sentenze non chiariscono se ciò avvenne perché egli fu colpito di striscio dalla macchina, o perché fu colpito dal corpo del compagno sbalzato dal veicolo, o perché si lanciò oltre il guard rail per non essere travolto, ma la questione non rileva in questa sede perché non è stato proposto ricorso sul punto.

Dopo il sinistro, il conducente del veicolo, che appariva particolarmente agitato, fu accompagnato al pronto soccorso dove, su richiesta della polizia giudiziaria, furono eseguiti prelievi del sangue e delle urine.

Il tasso alcolemico risultò pari a 1,65 g/I e nelle urine fu rilevata la presenza di metaboliti della cocaina e della cannabis.

3. Il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso articolando due diversi motivi.3.1 Col primo motivo, il ricorrente si duole dell'utilizzazione processuale dell'esito degli esami ematochimici che non sarebbero stati preceduti dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art. 114 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

Osserva, inoltre, che il prelievo ematico sarebbe stato eseguito senza che Chiorazzo avesse prestato il consenso.

Sostiene che il consenso può essere provato solo dalla sottoscrizione di un apposito verbale, nel caso di specie inesistente.

3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Sostiene che dalla documentazione in atti emerge «l'assoluta imprevedibilità della condotta del pedone Akter, che invase la corsia di marcia del veicolo mentre questo sopraggiungeva».

4. Con memoria scritta il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Quanto al primo motivo è sufficiente osservare che «il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento» (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946).

Si è sottolineato in proposito che l'assunto secondo cui gli artt. 186 e 187 non prevedono alcun preventivo consenso al prelievo dei campioni - al quale l'interessato può opporre unicamente un rifiuto - trova fondamento nella previsione di illeciti penali incentrati proprio sul rifiuto di sottoporsi all'accertamento: la sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, infatti, sarebbe incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso (così, in motivazione, Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946; sez. 4 n. 8041 del 21/12/2011, dep. 2012, Pasohni, Rv. 252031).

Quanto alle modalità di acquisizione della volontà di non rifiutare il prelievo, si è più volte sottolineato che la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l'interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all'accertamento in uno dei modi indicati dalla legge (cfr.

SeZ. 4 n. 15189 del 18/01/2017, Pozzato, Rv. 269606; sul carattere informale„ seppur effettivo, dell'informazione, si veda anche, in motivazione: sez. 4 n. 21885 del 6/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270004 e la già citata Sez. 4 n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946) Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato il rifiuto al prelievo, ma soltanto la mancanza di consenso espresso e, come risulta dalla sentenza impugnata, l'agente di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo dell'incidente, deponendo come testimone, ha dichiarato che Chiorazzo si recò volontariamente in ospedale e consentì al prelievo ematico dopo essere stato avvisato che poteva rifiutarlo.

2.1. Manifestamente infondata è anche l'ulteriore doglianza che vorrebbe desumere l'omissione degli avvisi previsti dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. dal fatto che Chiorazzo non risulta aver sottoscritto il relativo verbale.

L'adempimento dell'obbligo di dare avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, infatti, è documentato dal verbale sottoscritto dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che lo hanno redatto, senza che sia necessaria la sottoscrizione dell'interessato, perché l'avviso è un atto proprio degli operanti che redigono il verbale (Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018, dep. 2019, Bontempi, Rv. 274978; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287; Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381).

3. Col secondo motivo il ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi di prova esaminati dai giudici di merito ai fini della decisione, operazione che è estranea al giudizio di legittimità (tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

La motivazione delle sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - ricostruiscono la dinamica del sinistro prendendo in esame la prospettazione difensiva e osservano: - che l'incidente si verificò in un tratto rettilineo e in una situazione di visibilità ottimale sicché la presenza dei due pedoni sulla strada era percepibile e avrebbe dovuto indurre a particolare cautela; - che il tasso alcolemico rilevato era idoneo a influire sulla capacità di reazione; - che non ogni movimento repentino di un pedone che venga successivamente investito esonera da responsabilità il conducente e perché questo avvenga è necessario che il guidatore non potesse avvedersi della sua presenza, situazione che certamente non sussisteva nel caso di specie.

Si tratta di motivazioni logiche, esaustive, non contraddittorie e pienamente conformi ai principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configura, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento; e questa situazione è configurabile solo nel caso in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 3320;7 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 giugno 2021, ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 9 ottobre 2020 confermando l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, connrni 1, 2, 3 e 4, cod. pen. e il giudizio di bilanciamento tra circostanze operato dal giudice di primo grado, ma riducendo ad anni due e mesi quattro di reclusione la pena di anni tre di reclusione inflitta in primo grado. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 24 marzo 2014, intorno alle ore 14:50, nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] al Lambro a seguito del quale [OSCURATO:PERSONA] riportò gravissime Ilesioni craniche cui seguì la morte e [OSCURATO:PERSONA] riportò lesioni al ginocchio sinistro giudicate guaribili in gg. 20. Nel corso del giudizio di merito è emerso che Akter e Dewan stavano percorrendo a piedi una strada provinciale, in un tratto rettilineo e in situazione di ottima visibilità. Dewan precedeva l'amico e i due uomini si trovavano sul margine destro della carreggiata sicché davano le spalle alle auto che procedevano nella medesima direzione di marcia. Ai sensi dell'art. 190 del codice della strada, invece, poiché si trattava di una strada a doppio senso, i due pedoni avrebbero dovuto circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli. I due uomini si trovavano all'altezza di un cavalcavia ferroviario, quando Akter fu colpito da tergo dall'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] condotta da [OSCURATO:PERSONA]. Le sentenze di merito riferiscono che Akter fu caricato sul cofano della macchina, fu poi sbalzato a terra e riportò un grave trauma cranico. Quanto a Dewan, egli riportò una lesione al ginocchio sinistro. Le sentenze non chiariscono se ciò avvenne perché egli fu colpito di striscio dalla macchina, o perché fu colpito dal corpo del compagno sbalzato dal veicolo, o perché si lanciò oltre il guard rail per non essere travolto, ma la questione non rileva in questa sede perché non è stato proposto ricorso sul punto. Dopo il sinistro, il conducente del veicolo, che appariva particolarmente agitato, fu accompagnato al pronto soccorso dove, su richiesta della polizia giudiziaria, furono eseguiti prelievi del sangue e delle urine. Il tasso alcolemico risultò pari a 1,65 g/I e nelle urine fu rilevata la presenza di metaboliti della cocaina e della cannabis. 3. Il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso articolando due diversi motivi.3.1 Col primo motivo, il ricorrente si duole dell'utilizzazione processuale dell'esito degli esami ematochimici che non sarebbero stati preceduti dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art. 114 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. Osserva, inoltre, che il prelievo ematico sarebbe stato eseguito senza che Chiorazzo avesse prestato il consenso. Sostiene che il consenso può essere provato solo dalla sottoscrizione di un apposito verbale, nel caso di specie inesistente. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Sostiene che dalla documentazione in atti emerge «l'assoluta imprevedibilità della condotta del pedone Akter, che invase la corsia di marcia del veicolo mentre questo sopraggiungeva». 4. Con memoria scritta il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Quanto al primo motivo è sufficiente osservare che «il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento» (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946). Si è sottolineato in proposito che l'assunto secondo cui gli artt. 186 e 187 non prevedono alcun preventivo consenso al prelievo dei campioni - al quale l'interessato può opporre unicamente un rifiuto - trova fondamento nella previsione di illeciti penali incentrati proprio sul rifiuto di sottoporsi all'accertamento: la sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, infatti, sarebbe incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso (così, in motivazione, Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946; sez. 4 n. 8041 del 21/12/2011, dep. 2012, Pasohni, Rv. 252031). Quanto alle modalità di acquisizione della volontà di non rifiutare il prelievo, si è più volte sottolineato che la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l'interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all'accertamento in uno dei modi indicati dalla legge (cfr. SeZ. 4 n. 15189 del 18/01/2017, Pozzato, Rv. 269606; sul carattere informale„ seppur effettivo, dell'informazione, si veda anche, in motivazione: sez. 4 n. 21885 del 6/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270004 e la già citata Sez. 4 n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946) Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato il rifiuto al prelievo, ma soltanto la mancanza di consenso espresso e, come risulta dalla sentenza impugnata, l'agente di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo dell'incidente, deponendo come testimone, ha dichiarato che Chiorazzo si recò volontariamente in ospedale e consentì al prelievo ematico dopo essere stato avvisato che poteva rifiutarlo. 2.1. Manifestamente infondata è anche l'ulteriore doglianza che vorrebbe desumere l'omissione degli avvisi previsti dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. dal fatto che Chiorazzo non risulta aver sottoscritto il relativo verbale. L'adempimento dell'obbligo di dare avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, infatti, è documentato dal verbale sottoscritto dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che lo hanno redatto, senza che sia necessaria la sottoscrizione dell'interessato, perché l'avviso è un atto proprio degli operanti che redigono il verbale (Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018, dep. 2019, Bontempi, Rv. 274978; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287; Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381). 3. Col secondo motivo il ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi di prova esaminati dai giudici di merito ai fini della decisione, operazione che è estranea al giudizio di legittimità (tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). La motivazione delle sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - ricostruiscono la dinamica del sinistro prendendo in esame la prospettazione difensiva e osservano: - che l'incidente si verificò in un tratto rettilineo e in una situazione di visibilità ottimale sicché la presenza dei due pedoni sulla strada era percepibile e avrebbe dovuto indurre a particolare cautela; - che il tasso alcolemico rilevato era idoneo a influire sulla capacità di reazione; - che non ogni movimento repentino di un pedone che venga successivamente investito esonera da responsabilità il conducente e perché questo avvenga è necessario che il guidatore non potesse avvedersi della sua presenza, situazione che certamente non sussisteva nel caso di specie. Si tratta di motivazioni logiche, esaustive, non contraddittorie e pienamente conformi ai principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configura, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento; e questa situazione è configurabile solo nel caso in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 3320;7 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Sentenza Cassazione n. 29059/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris