CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 03889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22273/2024 R.G. , proposto da [OSCURATO:PERSONA].RI.CAL. S . p .A. , Società r isorse i driche c alabresi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e dife sa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lollo, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al presente atto. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa , in persona del Commissario liquidatore, rappresentatae difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata su foglio separato -controricorrente- Avversoil decreto n. 6696/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 10.09.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro, che aveva dichiarato inammissibile l ’opposizione allo stato passivo d el [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo delle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria in liquidazione coatta amministrativa, proposta a norma degli artt. 209 e 98 l.fall. In particolare, il Tribunale rilevava che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato il «progetto» di stato passivo, depositato in cancelleria dal Commissario liquidatore in data 30 settembre 2022, e non lo “stato passivo esecutivo”, depositato dallo stesso Commissario liquidatore in data 31 ottobre 2022 e notificato ai creditori in pari data. Il Tribunale, a fondamento della propria decisione, a ffermava che l’opposizione in esame non eracontemplata dall’ordinamento, poiché l’art. 209 l. fall. prevedeva espressamente che le impugnazioni dovevano essere rivolte nei confronti del contenuto dell’elenco dei crediti ammessi o respinti dal commissario, una volta avvenuto il deposito di tale elenco in cancelleria. Nessuna opposizione, invece, potevaessere presentata nei confronti di un mero “progetto” di stato passivo. Resisteva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, depositando controricorso. Èstata depositata una proposta di definizione accelerata ex art. 380- bis, c.p.c. avverso la quale la ricorrente ha formulato istanza per chiedere la decisione. Le parti hanno depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma; la violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione degli atti giuridici (art. 12 disp. prel. c.c.; artt. 1362 ss. cc.); la violazione e falsa applicazione del principio di conservazione degli effetti giuridici; il difetto assoluto di motivazione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 208 e 209 della l. fall.in combinato disposto con gli articoli 98, 99, 101 e 103 della stessa legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra leparti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. In particolare, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha allegato che “In data 3.10.2022 il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a mezzo pec la comunicazione prevista dall’art. 209 L.F., accompagnata da copia dell’elenco dei crediti dallo stesso formato, dal quale poteva evincersi come la domanda di ammissione al passivo presentata dall’odierna ricorrente fosse stata rigettata integralmente con la seguente motivazione: “Escluso per euro 15.079.321,83; Loro richiesta contestata integralmente” (all. 3). Segnatamente, in detta pec (impropriamente denominata: “comunicazione di deposito del progetto di stato passivo in cancelleria”) il [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di aver depositato, in data 30.09.2022, presso la cancelleria Fallimentare del Tribunale di Catanzaro l’allegato elenco dei crediti ammessi e ha avvertito altresì i creditori della possibilità di proporre opposizione nei termini di legge avverso detto elenco. Pertanto, in data 14.10.2022, avendone interesse, onde evitare di incorrere nelle stringenti decadenze di legge, SO.RI.CAL ha proposto dinanzi al Tribunale di Catanzaro “ricorso in opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del [OSCURATO:PERSONA]” (poi dichiarato inammissibile con il decreto qui impugnato). In data 31.10.2022 il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla odierna ricorrente un’altra pec nella quale comunicava di aver depositato un elenco rettificato dei creditiammessi “a causa di alcuni refusi nell’elaborazione dello StatoPassivo da parte della Piattaforma informatica” (all. 4). Elenco in cui la posizione SO.RI.CAL è rimasta immutata nel senso dell’esclusione. Appare evidente che l’unico atto impugnabile (sebbene impropriamente denominato dal [OSCURATO:PERSONA] come “progetto di stato passivo”) era l’elenco dei crediti depositato in data 30.09.2022 e comunicato in data 3.10.2022. Non certo la successiva rettifica dello stesso depositata in data 31.10.2022., priva di autonoma portata lesiva”. Detto elenco, infatti, era munito di tutti gli elementi sostanziali ed era in grado di produrre gli effetti giuridici previsti dall’art. 209 L.F. Con la conseguenza che esso era direttamente lesivo e necessariamente impugnabile[…] la comunicazione trasmessa a SO.RI.CAL dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] conteneva l’elenco dei crediti (ammessi o) respinti; detto elenco è stato depositato nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale (Catanzaro) ed è stato, poi, trasmesso a coloro la cui pretesa non fosse in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma”. 2. La proposta di definizione accelerata ha affermato che “ Il ricorso appare inammissibile. Il Tribunale ha correttamente fatto applicazione dei principi già espressi da questa Corte con la ordinanza n. 8485 del 2024, che ha sancito l’improponibilità della opposizione avverso il progetto di stato passivo depositato e comunicato dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 95, comma 2, l.fall., in quanto tale atto è un mero atto preparatorio e come tale insuscettibile di impugnazione ex art. 209 l.fall. Tale norma, infatti, prevede espressamente –ed unicamente – che le impugnazioni sono rivolte nei confronti del contenuto dell’elenco dei crediti ammessi o respinti dal commissario, una volta che tale elenco sia depositato in cancelleria. In quella occasione, la Corte ebbe modo di specificare che l’opponente non aveva alcun interesse a impugnare un mero progetto di stato passivo, in quanto l'interesse all'impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica. Difatti, «un progetto di stato passivo predisposto sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 95 l. fall. era volto, unicamente, a provocare il confronto con i creditori concorsuali, in un’ottica di economia processuale ed al fine di evitare errori superabili nel contraddittorio fra le parti, perché i medesimi potessero presentare osservazioni scritte e documenti integrativi. Era, invece, lo stato passivoformato ai sensi dell’art. 209 l. fall. ad individuare i crediti ammessi al concorso o respinti. Ne discende che l’odierno ricorrente non avrebbe ricavato alcuna concreta utilità dall’accoglimento della sua opposizione, in quanto non era il progetto di stato passivo depositato e impugnato a disporre o meno l’ammissione del suo credito nel novero dei crediti concorsuali e a incidere sulla possibilità di soddisfare lo stesso. L’improponibilità della causa, dunque, era determinata anche dalla mancanza (originaria) di un interesse ad agire». Tale orientamento va pienamente ribadito, conseguendone l’inammissibile del ricorso proposto”. 3. Il motivo non può trovare accoglimento. 4. A fronte della motivazione della proposta di definizione, d eve essere precisato che la censura della ricorrente si rivolge all a decisione adottata dalTribunale sotto il profilo della violazione di legge , nella parte in cui non ha dato prevalenza alla sostanza piuttosto che alla forma,in considerazione della sussistenza d i tutti gli elementi tipici dello stato passivo nell’atto impugnato. Per tale valutazione, è opportuno richiamare l’orientamento di questa Corte secondo ilquale “Quando nel ricorso percassazione è denunziataviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17570 del 21.8.2020). 5. I l Tribunale , applicando le norm e richiamate anche dallo stesso ricorrente, ha individuato quale stato passivo quello depositato in data 31.10.2022 e non quello denominato progetto di stato passivo depositato in data 30.9.2022.La ricorrente non si confronta con tale profilo, limitandosi a rilevare che l’elenco impugnato “era munito di tutti gli elementi sostanziali ed era in grado di produrre gli effetti giuridici previsti dall’art. 209 l.f., con la conseguenza che esso era direttamente lesivo e necessariamente impugnabile”e che il secondo era una mera rettifica del primo. L a contestazione della ricorrente , così posta,tuttavia, imporrebbe un distinto accertamento in fatto a proposito della individuazione dello stato passivotra i due deposit ati, che la ricorrente peraltro nemmeno contesta, limitandosi a rappresentare che la sostanza degli effetti era comunque ricollegabile al provvedimento impugnato in sede di opposizione allo stato passivo, avendo tutti gli elementi tipici di detto atto. Tale valutazione, tuttavia, è inammissibilein sede di legittimità poiché s i scontra col distinto accertamento di fatto; accertamento che lo stesso ricorrente, peraltro, non contesta rispetto al secondo provvedimento, tanto da fondare la censura sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, confermando , così, implicitamente,che quest’ultima era stata assolta nell’esatto senso indicato dal Tribunale; al quale d’altronde spettava, secondo una valutazione tipica di merito, qualificare l’oggetto dell’impugnazione. La conferma di ciò si trae, altresì, dalle stesse argomentazion i della ricorrente, dirette ad un esame del provvedimento impugnato nella ricerca degli indici tipici dell’elenco dei creditori ammessi o respinti dal Commissario, alla stessa stregua della valutazione del Tribunale; il quale però ha riconosciuto tale elenco in quello depositato successivamente. Cosa che induce a confermare che l’atto impugnabile era, in ogni caso, il secondo che, in ragione del suo deposito successivo, aveva superatoil primo, definendolo sotto ogni aspetto.In tale senso doveva essere intesa la precisazione di cui alla pronuncia di questa Suprema Corte richiamata nel decreto impugnato: “l’opponente non aveva alcun interesse a impugnare un mero progetto di stato passivo. Infatti, l'interesse all'impugnazione -inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda; Cass. 19268/2016) - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 3991/2020, Cass., Sez. U., 12637/2008). Un progetto di stato passivo predisposto sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 95 l. fall. era volto, unicamente, a provocare il confronto con i creditori concorsuali, in un’ottica di economia processuale ed al fine di evitare errori superabili nel contraddittorio fra le parti, perché i medesimi potessero presentare osservazioni scritte e documenti integrativi. Era, invece, lo stato passivo formato ai sensi dell’art. 209 l. fall. ad individuare i crediti ammessi al concorso o respinti. Ne discende che l’odierno ricorrente non avrebbe ricavato alcuna concreta utilità dall’accoglimento della sua opposizione, in quanto non era il progetto di stato passivo depositato e impugnato a disporre o meno l’ammissione del suo credito nel novero dei crediti concorsuali e a incidere sulla possibilità di soddisfare lo stesso. L’improponibilità della causa, dunque, era determinata anche dalla mancanza (originaria) di un interesse ad agire (v. Cass. 3461/1990)” (Cass. Sez. 1, n. 8485 del 28.3.2024). Si tratta di un complesso di affermazioni integrante la ricostruzione dei fatti. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 6. Non si procede alla condanna ex art. 96 , commi 3 e 4 , poiché la motivazione del rigetto non risulta totalmente conforme rispetto a quella della proposta di definizione accelerata in ragione della sua integrazione, secondo quanto stabilito da Cass. S.U. Ordinanza n. 36069 del 17.12.2023 (“In tema diprocedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi didefinizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art.96 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto”). P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe condannala ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 35.000,00, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accesso e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale oneri di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo