CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 26182/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22231/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 121/09/21 depositata in data 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di irrogazione sanzioni notificatole; - la CTP accoglieva il ricorso; l'Ufficio appellava tale pronuncia; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva il gravame; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - parte controricorrente ha prodotto, in sede di costituzione in giudizio, atto di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato; - stante l'annullamento dell'atto impugnato, va dichiarata cessata la materia del contendere; - la sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio (Cass. n. 7450/2022); - le spese dell'intero giudizio sono compensate; p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2022.