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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:441
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0722_RES

Cause riunite C‑722/23 [Rugu] i e C‑91/24 [Aucroix] ( i ), AR e Procureur général près la cour d’appel de Mons contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domande di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Motivi di rifiuto di esecuzione – Rischio che la persona ricercata subisca trattamenti inumani o degradanti vietati dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4, punto 6 – Motivi di non esecuzione facoltativa – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali – Articolo 4, paragrafo 5 – Richiesta dello Stato membro di esecuzione allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che infligge una pena detentiva ai fini della sua esecuzione sul proprio territorio» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Conseguenze della constatazione del rischio di trattamenti inumani o degradanti nei confronti della persona oggetto del mandato d’arresto europeo (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3) (v. punti 30‑32, 41‑44) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto motivato dal rischio di trattamento inumano o degradante – Effetti della decisione di rifiuto – Effetti per l’autorità di esecuzione – Impossibilità di applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 – Obbligo di avvalersi delle disposizioni della decisione quadro 2008/909 e di eseguire la pena nel suo territorio (Art. 3, § 2, e 4, § 3, comma 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, § 3, e 4, punto 6; decisione quadro del Consiglio 2008/909, artt. 3, § 1, 4, §§ 1 e 5, e 26, § 1) (v. punti 51‑71, 79 e dispositivo) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto motivato dal rischio di trattamento inumano o degradante – Effetti della decisione di rifiuto – Effetti per l’autorità emittente (Art. 3, § 2, TUE; decisione quadro del Consiglio 2008/909, artt. 4, § 5, e 6, §§ 1 e 2) (v. punti 72‑76) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), in due cause distinte, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sulle conseguenze di un rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo (MAE) fondato sul motivo di non esecuzione obbligatoria previsto all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ( 1 ), qualora un’autorità giudiziaria dell’esecuzione constati la sussistenza delle condizioni di applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro.

AR, cittadino rumeno (causa C‑722/23), e HL, cittadino belga (causa C‑91/24), entrambi residenti in Belgio, sono stati oggetto, ciascuno, di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di pene detentive, il primo emesso dalle autorità giudiziarie rumene il 1 o agosto 2023 e il secondo dalle autorità giudiziarie elleniche il 9 marzo 2016.

In entrambi i casi, le autorità giudiziarie belghe, in qualità di autorità di esecuzione, hanno rifiutato la consegna, ritenendo che le condizioni di detenzione negli Stati di emissione avrebbero esposto AR e HL a un serio rischio di violazione dei loro diritti fondamentali.

Il giudice del rinvio, adito in sede di impugnazione, ha deciso di interrogare la Corte al fine di stabilire se, in una situazione in cui i giudici dello Stato membro di esecuzione rifiutano di eseguire un MAE sulla base del motivo obbligatorio di non esecuzione derivante dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, a causa di un rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona interessata, tali giudici possano, o addirittura debbano applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, affinché tale persona sconti, nello Stato membro di esecuzione, la pena inflitta, qualora sia cittadina di tale Stato membro o vi risieda.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che il rifiuto di eseguire un MAE, fondato sul motivo di non esecuzione obbligatoria previsto all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, pone fine alla procedura di consegna istituita dalla medesima decisione quadro.

Di conseguenza, fintantoché sussistono le condizioni che giustificano tale rifiuto, la persona ricercata non sarà consegnata alle autorità dello Stato di emissione e non sconterà quindi la pena inflitta in tale Stato.

La decisione quadro 2002/584 non prevede, tuttavia, alcuna disposizione sulle conseguenze di tale rifiuto sull’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione.

Ciò precisato, la Corte constata che il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro ha, dal canto suo, carattere autonomo e non è destinato ad applicarsi, in via complementare, qualora l’esecuzione di un MAE sia già stata rifiutata sulla base dell’articolo 1, paragrafo

3. Pertanto, l’autorità giudiziaria di esecuzione non può ricorrere a tale motivo facoltativo dopo aver invocato il motivo obbligatorio, nemmeno per evitare l’impunità della persona ricercata.

Tuttavia, qualora un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, essa è tenuta, alla luce dell’interesse pubblico, ad adoperarsi attivamente affinché la persona ricercata non resti impunita a causa di tale rifiuto.

Tale obbligo trova il suo fondamento nel principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, comma 3, TUE e si esercita, se del caso, mediante le disposizioni della decisione quadro 2008/909 ( 2 ).

A tal fine, lo Stato di esecuzione è tenuto a basarsi sull’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 per chiedere di propria iniziativa, allo Stato di emissione, la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I di tale decisione quadro.

Detta trasmissione consente di ottenere il riconoscimento della sentenza nel territorio dello Stato di esecuzione e, a partire da tale riconoscimento, di garantire l’esecuzione della pena.

A tale riguardo, la Corte sottolinea che, sebbene le norme della decisione quadro 2008/909 abbiano principalmente lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, esse sono parimenti pertinenti per garantire l’esecuzione effettiva della pena e per evitare qualsiasi forma di impunità.

Infatti, il reinserimento sociale e la lotta contro l’impunità perseguono obiettivi complementari.

Benché lo Stato membro di emissione conservi in linea di principio la facoltà di rifiutare la trasmissione della sentenza e del certificato richiesti, esso è tenuto ad esercitare tale prerogativa in modo da assicurare una cooperazione efficace, volta a preservare il funzionamento del MAE nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze.

Esso deve, pertanto, tener conto del fatto che il suo rifiuto potrebbe lasciare impunita la persona condannata e compromettere il suo reinserimento sociale.

Inoltre, la Corte precisa che la trasmissione della sentenza corredata del certificato è subordinata, in linea di principio, al consenso della persona condannata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.

Tale consenso non è tuttavia richiesto se la persona condannata è cittadina e residente dello Stato di esecuzione, o qualora sia fuggita in detto Stato o vi abbia fatto ritorno dopo la condanna.

Spetta al giudice del rinvio verificare l’applicabilità di tali eccezioni nelle cause principali.

La Corte conclude che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, essa non può, per evitare l’impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro.

Per contro, in caso di siffatto rifiuto, lo Stato membro di esecuzione deve avvalersi dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 e, di propria iniziativa, chiedere allo Stato membro di emissione la trasmissione della sentenza e del certificato che deve corredarla, ai fini dell’esecuzione della pena nel suo territorio. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ). ( 2 ) Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 )

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0722_RES Cause riunite C‑722/23 [Rugu] i e C‑91/24 [Aucroix] ( i ), AR e Procureur général près la cour d’appel de Mons contro [OSCURATO:PERSONA] [domande di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Motivi di rifiuto di esecuzione – Rischio che la persona ricercata subisca trattamenti inumani o degradanti vietati dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4, punto 6 – Motivi di non esecuzione facoltativa – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali – Articolo 4, paragrafo 5 – Richiesta dello Stato membro di esecuzione allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che infligge una pena detentiva ai fini della sua esecuzione sul proprio territorio» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Conseguenze della constatazione del rischio di trattamenti inumani o degradanti nei confronti della persona oggetto del mandato d’arresto europeo (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3) (v. punti 30‑32, 41‑44) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto motivato dal rischio di trattamento inumano o degradante – Effetti della decisione di rifiuto – Effetti per l’autorità di esecuzione – Impossibilità di applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 – Obbligo di avvalersi delle disposizioni della decisione quadro 2008/909 e di eseguire la pena nel suo territorio (Art. 3, § 2, e 4, § 3, comma 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, § 3, e 4, punto 6; decisione quadro del Consiglio 2008/909, artt. 3, § 1, 4, §§ 1 e 5, e 26, § 1) (v. punti 51‑71, 79 e dispositivo) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto motivato dal rischio di trattamento inumano o degradante – Effetti della decisione di rifiuto – Effetti per l’autorità emittente (Art. 3, § 2, TUE; decisione quadro del Consiglio 2008/909, artt. 4, § 5, e 6, §§ 1 e 2) (v. punti 72‑76) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), in due cause distinte, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sulle conseguenze di un rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo (MAE) fondato sul motivo di non esecuzione obbligatoria previsto all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ( 1 ), qualora un’autorità giudiziaria dell’esecuzione constati la sussistenza delle condizioni di applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro. AR, cittadino rumeno (causa C‑722/23), e HL, cittadino belga (causa C‑91/24), entrambi residenti in Belgio, sono stati oggetto, ciascuno, di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di pene detentive, il primo emesso dalle autorità giudiziarie rumene il 1 o agosto 2023 e il secondo dalle autorità giudiziarie elleniche il 9 marzo 2016. In entrambi i casi, le autorità giudiziarie belghe, in qualità di autorità di esecuzione, hanno rifiutato la consegna, ritenendo che le condizioni di detenzione negli Stati di emissione avrebbero esposto AR e HL a un serio rischio di violazione dei loro diritti fondamentali. Il giudice del rinvio, adito in sede di impugnazione, ha deciso di interrogare la Corte al fine di stabilire se, in una situazione in cui i giudici dello Stato membro di esecuzione rifiutano di eseguire un MAE sulla base del motivo obbligatorio di non esecuzione derivante dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, a causa di un rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona interessata, tali giudici possano, o addirittura debbano applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, affinché tale persona sconti, nello Stato membro di esecuzione, la pena inflitta, qualora sia cittadina di tale Stato membro o vi risieda. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che il rifiuto di eseguire un MAE, fondato sul motivo di non esecuzione obbligatoria previsto all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, pone fine alla procedura di consegna istituita dalla medesima decisione quadro. Di conseguenza, fintantoché sussistono le condizioni che giustificano tale rifiuto, la persona ricercata non sarà consegnata alle autorità dello Stato di emissione e non sconterà quindi la pena inflitta in tale Stato. La decisione quadro 2002/584 non prevede, tuttavia, alcuna disposizione sulle conseguenze di tale rifiuto sull’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione. Ciò precisato, la Corte constata che il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro ha, dal canto suo, carattere autonomo e non è destinato ad applicarsi, in via complementare, qualora l’esecuzione di un MAE sia già stata rifiutata sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3. Pertanto, l’autorità giudiziaria di esecuzione non può ricorrere a tale motivo facoltativo dopo aver invocato il motivo obbligatorio, nemmeno per evitare l’impunità della persona ricercata. Tuttavia, qualora un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, essa è tenuta, alla luce dell’interesse pubblico, ad adoperarsi attivamente affinché la persona ricercata non resti impunita a causa di tale rifiuto. Tale obbligo trova il suo fondamento nel principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, comma 3, TUE e si esercita, se del caso, mediante le disposizioni della decisione quadro 2008/909 ( 2 ). A tal fine, lo Stato di esecuzione è tenuto a basarsi sull’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 per chiedere di propria iniziativa, allo Stato di emissione, la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I di tale decisione quadro. Detta trasmissione consente di ottenere il riconoscimento della sentenza nel territorio dello Stato di esecuzione e, a partire da tale riconoscimento, di garantire l’esecuzione della pena. A tale riguardo, la Corte sottolinea che, sebbene le norme della decisione quadro 2008/909 abbiano principalmente lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, esse sono parimenti pertinenti per garantire l’esecuzione effettiva della pena e per evitare qualsiasi forma di impunità. Infatti, il reinserimento sociale e la lotta contro l’impunità perseguono obiettivi complementari. Benché lo Stato membro di emissione conservi in linea di principio la facoltà di rifiutare la trasmissione della sentenza e del certificato richiesti, esso è tenuto ad esercitare tale prerogativa in modo da assicurare una cooperazione efficace, volta a preservare il funzionamento del MAE nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze. Esso deve, pertanto, tener conto del fatto che il suo rifiuto potrebbe lasciare impunita la persona condannata e compromettere il suo reinserimento sociale. Inoltre, la Corte precisa che la trasmissione della sentenza corredata del certificato è subordinata, in linea di principio, al consenso della persona condannata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909. Tale consenso non è tuttavia richiesto se la persona condannata è cittadina e residente dello Stato di esecuzione, o qualora sia fuggita in detto Stato o vi abbia fatto ritorno dopo la condanna. Spetta al giudice del rinvio verificare l’applicabilità di tali eccezioni nelle cause principali. La Corte conclude che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, essa non può, per evitare l’impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro. Per contro, in caso di siffatto rifiuto, lo Stato membro di esecuzione deve avvalersi dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 e, di propria iniziativa, chiedere allo Stato membro di emissione la trasmissione della sentenza e del certificato che deve corredarla, ai fini dell’esecuzione della pena nel suo territorio. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ). ( 2 ) Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 )
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