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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14124/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta tanto il giudizio di bilanciamento espresso in termini di equivalenza tra le opposte circostanze quanto l'applicabilità della recidiva, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, quanto alla recidiva specifica, la lettura della sentenza impugnata esclude alla radice il vizio motivazionale addotto dalla difesa, venendo al contrario dato compiutamente atto che il persistente inserimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti, desunto dalla professionalità da costui mostrata in ragione sia del vasto armamentario per il taglio delle sostanze trovato all'interno della sua abitazione sia della differente tipologia della droga trattata, sia dalla cospicua somma di danaro in suo possesso in assenza di stabile attività lavorativa, fosse indice di una sua concreta pericolosità a fronte del precedente specifico e di una pendenza relativa a spaccio di stupefacenti in flagranza; rilevato che quanto al giudizio di bilanciamento, anch'esso puntualmente motivato con l'evidenziazione delle ragioni ostative alla richiesta di prevalenza delle circostanze generiche articolata dall'appellante, non risultano essere state svolte, al di là del nomen juris della rubrica, contestazioni specifiche nel corpo del presente ricorso, per essersi la difesa limitata a censure soltanto l'applicabilità dell'aggravante; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta tanto il giudizio di bilanciamento espresso in termini di equivalenza tra le opposte circostanze quanto l'applicabilità della recidiva, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, quanto alla recidiva specifica, la lettura della sentenza impugnata esclude alla radice il vizio motivazionale addotto dalla difesa, venendo al contrario dato compiutamente atto che il persistente inserimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti, desunto dalla professionalità da costui mostrata in ragione sia del vasto armamentario per il taglio delle sostanze trovato all'interno della sua abitazione sia della differente tipologia della droga trattata, sia dalla cospicua somma di danaro in suo possesso in assenza di stabile attività lavorativa, fosse indice di una sua concreta pericolosità a fronte del precedente specifico e di una pendenza relativa a spaccio di stupefacenti in flagranza; rilevato che quanto al giudizio di bilanciamento, anch'esso puntualmente motivato con l'evidenziazione delle ragioni ostative alla richiesta di prevalenza delle circostanze generiche articolata dall'appellante, non risultano essere state svolte, al di là del nomen juris della rubrica, contestazioni specifiche nel corpo del presente ricorso, per essersi la difesa limitata a censure soltanto l'applicabilità dell'aggravante; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14124/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris