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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06367/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022 del Tribunale di Roma, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 14 febbraio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso a maggio 2019 ad Anzio e Aprilia (Roma), perché - secondo la tesi accusatoria - Albarello, con l'autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] e con il concorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva ceduto un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] na miglio.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione circa la sussistenza della concretezza e dell'attualità di tale pericolo.

In particolare, il ricorrente non comprende come il Tribunale avesse ritenuto sussistente il pericolo di recidivanza se agli atti vi era prova del fatto che le condotte contestate si erano esaurite il 29 maggio 2019.

Il giudice di merito, infatti, avrebbe in maniera apodittica individuato un pericolo di ricaduta nel reato, senza valutare la personalità dell'indagato in forza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, affinché potesse dirsi sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, era necessario dimostrare che fosse altamente probabile che l'indagato sarebbe tornato a delinquere qualora se ne fosse presentata l'occasione che, quindi, doveva essere prossima e imminente e doveva avere a oggetto delitti della stessa specie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità, dalle circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o ( atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione.

La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati.

Pertanto, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421).

Quindi, anche dopo la modifica dell'art. 274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato i sopra evidenziati principi di diritto, avendo evidenziato che l'inclinazione alla commissione dei reati della stessa indole era desunta dalla contestata condotta di cessione della sostanza stupefacente, in ordine alla quale l'indagato aveva dovuto ottenere l'autorizzazione da parte di Madaffari, e dal collegamento con ambiente legato al traffico continuativo di sostanza stupefacente, posto che in occasione della cessione l'indagato aveva fatto riferimento a un certo quantitativo di tale sostanza rimasto nella sua disponibilità, con ciò lasciando intendere di aver gestito altre attività illecite, come confermato dallo stesso acquirente, che aveva paragonato la sostanza ceduta con altra fornita in un diverso periodo dell'anno.

Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che, alla luce delle evidenze raccolte dagli inquirenti e poste a base dell'ordinanza cautelare - in particolare, dalle captazioni telefoniche e dalle riprese acquisite in prossimità del panificio gestito da Spanò del 15 aprile, 13, 14, 26 e 29 maggio 2019 - il quadro indiziario della cessione della sostanza stupefacente appariva granitico.

Dal tenore delle conversazioni, infatti, nelle quali gli indagati avevano usato espressioni del tipo «piazzare uno», «vendere un pacchetto» si evinceva la consapevolezza di Spanò della pericolosità e dell'illiceità della transazione.

Inoltre, che si fosse trattato di sostanza stupefacente e non di un furgone (come sostenuto dalla difesa) si desumeva dal fatto che Madaffari non aveva risposto alla domandai né aveva indicato il nominativo dell'acquirente, senza fornire informazioni su elementi rilevanti per il venditore (tra i quali il prezzo, la modalità di pagamento e l'affidabilità del veicolo); Scognamiglio, per di più, aveva affermato «ne prendo mezzo, la peso, la faccio...», espressioni che il giudice di merito ha ritenuto non riferibili all'acquisto di un furgone u»l e-cu4re Secondo il giudice di merito, inoltre, tale ricostruzione era avvalorata dalla evidente reticenza mostrata dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, nel corso del quale lo stesso aveva fornito giustificazioni non verosimili, mostrando in tal modo l'assenza di un percorso di resipiscenza.

In tal senso, il Tribunale ha ritenuto non credibile la ricostruzione fornita dall'indagato, secondo la quale lo stesso aveva chiesto se «fosse pronto il sugo» a Madaffari (il quale si trovava fuori regione) poiché era intenzionato a invitarsi da lui a pranzo; secondo l'accusa, infatti, tale domanda era una criptica richiesta di informazioni sulla cessione della sostanza stupefacente in corso.

Tali circostanze in modo ineccepibile hanno indotto il Tribunale a ritenere che, qualora se ne fosse presentata l'occasione, Albarello sarebbe stato un soggetto disponibile a reiterare le condotte delinquenziali, se non sottoposto alla misura della custodia in carcere, l'unica misura cautelare adeguata a contenere il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.

L'attualità del pericolo di reiterazione delittuosa che costituisce il contenuto di dette esigenze cautelari, infatti, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.).2.

In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022 del Tribunale di Roma, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 14 febbraio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso a maggio 2019 ad Anzio e Aprilia (Roma), perché - secondo la tesi accusatoria - Albarello, con l'autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] e con il concorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva ceduto un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] na miglio. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione circa la sussistenza della concretezza e dell'attualità di tale pericolo. In particolare, il ricorrente non comprende come il Tribunale avesse ritenuto sussistente il pericolo di recidivanza se agli atti vi era prova del fatto che le condotte contestate si erano esaurite il 29 maggio 2019. Il giudice di merito, infatti, avrebbe in maniera apodittica individuato un pericolo di ricaduta nel reato, senza valutare la personalità dell'indagato in forza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, affinché potesse dirsi sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, era necessario dimostrare che fosse altamente probabile che l'indagato sarebbe tornato a delinquere qualora se ne fosse presentata l'occasione che, quindi, doveva essere prossima e imminente e doveva avere a oggetto delitti della stessa specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità, dalle circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o ( atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. Pertanto, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421). Quindi, anche dopo la modifica dell'art. 274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato i sopra evidenziati principi di diritto, avendo evidenziato che l'inclinazione alla commissione dei reati della stessa indole era desunta dalla contestata condotta di cessione della sostanza stupefacente, in ordine alla quale l'indagato aveva dovuto ottenere l'autorizzazione da parte di Madaffari, e dal collegamento con ambiente legato al traffico continuativo di sostanza stupefacente, posto che in occasione della cessione l'indagato aveva fatto riferimento a un certo quantitativo di tale sostanza rimasto nella sua disponibilità, con ciò lasciando intendere di aver gestito altre attività illecite, come confermato dallo stesso acquirente, che aveva paragonato la sostanza ceduta con altra fornita in un diverso periodo dell'anno. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che, alla luce delle evidenze raccolte dagli inquirenti e poste a base dell'ordinanza cautelare - in particolare, dalle captazioni telefoniche e dalle riprese acquisite in prossimità del panificio gestito da Spanò del 15 aprile, 13, 14, 26 e 29 maggio 2019 - il quadro indiziario della cessione della sostanza stupefacente appariva granitico. Dal tenore delle conversazioni, infatti, nelle quali gli indagati avevano usato espressioni del tipo «piazzare uno», «vendere un pacchetto» si evinceva la consapevolezza di Spanò della pericolosità e dell'illiceità della transazione. Inoltre, che si fosse trattato di sostanza stupefacente e non di un furgone (come sostenuto dalla difesa) si desumeva dal fatto che Madaffari non aveva risposto alla domandai né aveva indicato il nominativo dell'acquirente, senza fornire informazioni su elementi rilevanti per il venditore (tra i quali il prezzo, la modalità di pagamento e l'affidabilità del veicolo); Scognamiglio, per di più, aveva affermato «ne prendo mezzo, la peso, la faccio...», espressioni che il giudice di merito ha ritenuto non riferibili all'acquisto di un furgone u»l e-cu4re Secondo il giudice di merito, inoltre, tale ricostruzione era avvalorata dalla evidente reticenza mostrata dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, nel corso del quale lo stesso aveva fornito giustificazioni non verosimili, mostrando in tal modo l'assenza di un percorso di resipiscenza. In tal senso, il Tribunale ha ritenuto non credibile la ricostruzione fornita dall'indagato, secondo la quale lo stesso aveva chiesto se «fosse pronto il sugo» a Madaffari (il quale si trovava fuori regione) poiché era intenzionato a invitarsi da lui a pranzo; secondo l'accusa, infatti, tale domanda era una criptica richiesta di informazioni sulla cessione della sostanza stupefacente in corso. Tali circostanze in modo ineccepibile hanno indotto il Tribunale a ritenere che, qualora se ne fosse presentata l'occasione, Albarello sarebbe stato un soggetto disponibile a reiterare le condotte delinquenziali, se non sottoposto alla misura della custodia in carcere, l'unica misura cautelare adeguata a contenere il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. L'attualità del pericolo di reiterazione delittuosa che costituisce il contenuto di dette esigenze cautelari, infatti, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.).2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rige
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