Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14063/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PETRICA, rappresentato e difeso dall'avvocatoGIUSEPPE QUAGLIERI;- controricorrente –2026avverso la sentenza n. 933/2025 della CORTE D'APPELLO di1222NAPOLI, depositata il 01/04/2025 R.G.N. 2301/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione diprimo grado quanto alla declaratoria di illegittimità dellicenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e,accogliendo in parte l’appello del datore di lavoro SicilianNoum, ehroa re gistro generale 15749/2025Numero sezionale 1222/2026quantificato l’indennità risarcitoria in sei mensilità delNl’uumletriom di ara ccolta generale 14063/2026retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., ritenendDoat a pubblicazione 13/05/2026applicabile l’art. 9 del d.lgs. 23 del 2015 per mancanza deirequisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della leggen. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1362-1371 c.c. per errata qualificazionedel licenziamento come disciplinare, anziché comelicenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo permancanza di lavoro, secondo quanto risultante dalla relativalettera.2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.324 c.p.c., degli artt. 1362 e ss. c.c., degli artt. 3 e 5 della leggen. 604 del 1966, per non avere la Corte d’appello rilevato ilgiudicato interno formatosi sulla “mancanza di lavoro”, fattoidoneo di per sé ad integrare un giustificato motivo di recesso enella specie accertato e dichiarato dal tribunale con statuizione(“qui peraltro non si discute della carenza dei lavori -motivo peril quale verosimilmente la società è stata cancellata dal Registroimprese…”) non impugnata dal lavoratore.

Secondo il ricorrente,la motivazione posta a base del licenziamento, identificata nellamancanza di lavoro, non può definirsi generica come ha faNtutmoe rola re gistro generale 15749/2025Numero sezionale 1222/2026Corte d’appello perché permette di individuare la Nraumgeiroo ndi era ccolta generale 14063/2026essenziale del recesso.

Data pubblicazione 13/05/20263.

Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia sulla eccezione del datore diqualificazione del licenziamento come intimato per giustificatomotivo oggettivo, avendo i giudici di appello analizzato taleipotesi ma solo nella prospettiva di valorizzare la colpa deidipendenti quale causa della mancanza di lavoro.4.

I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente perconnessione logica, sono inammissibili per alcuni aspetti einfondati per altri, oltre che logicamente inconciliabili.4.1.

Il primo motivo, con cui si censura la qualificazione dellicenziamento come disciplinare anziché intimato per giustificatomotivo oggettivo, è inammissibile perché non considera lacomplessiva ratio decidendi della sentenza impugnata che ha,comunque, preso in esame l’ipotesi del recesso motivato dallamancanza di lavoro ed ha giudicato lo stesso illegittimo perassoluta genericità del motivo addotto.4.2.

Il secondo motivo è infondato atteso che, come statuito daquesta Corte, il giudicato si determina su una statuizioneminima della sentenza, costituita dalla sequenza logicacostituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia lastatuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sottouna norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass.n. 2217 del 2016; Cass. n. 12202 del 2017; n. 16853 del 2018).Non può quindi parlarsi di giudicato in relazione ad un merofatto, o meglio ad una mera espressione adoperata dal tribunale(“qui peraltro non si discute della carenza dei lavori”) a finiassolutamente diversi dall’indagine sul motivo oggettiNvuom erod rie gistro generale 15749/2025Numero sezionale 1222/2026licenziamento.

Numero di raccolta generale 14063/20264.3.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché la CortDeat a pubblicazione 13/05/2026d’appello si è pronunciata sulla deduzione di parte datoriale inordine alla qualificazione del licenziamento come intimato pergiustificato motivo oggettivo, ha esaminato tale eventualitàgiungendo alla medesima conclusione di illegittimità delrecesso.5.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.6.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.7.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PETRICA, rappresentato e difeso dall'avvocatoGIUSEPPE QUAGLIERI;- controricorrente –2026avverso la sentenza n. 933/2025 della CORTE D'APPELLO di1222NAPOLI, depositata il 01/04/2025 R.G.N. 2301/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione diprimo grado quanto alla declaratoria di illegittimità dellicenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e,accogliendo in parte l’appello del datore di lavoro SicilianNoum, ehroa re gistro generale 15749/2025Numero sezionale 1222/2026quantificato l’indennità risarcitoria in sei mensilità delNl’uumletriom di ara ccolta generale 14063/2026retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., ritenendDoat a pubblicazione 13/05/2026applicabile l’art. 9 del d.lgs. 23 del 2015 per mancanza deirequisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della leggen. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1362-1371 c.c. per errata qualificazionedel licenziamento come disciplinare, anziché comelicenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo permancanza di lavoro, secondo quanto risultante dalla relativalettera.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.324 c.p.c., degli artt. 1362 e ss. c.c., degli artt. 3 e 5 della leggen. 604 del 1966, per non avere la Corte d’appello rilevato ilgiudicato interno formatosi sulla “mancanza di lavoro”, fattoidoneo di per sé ad integrare un giustificato motivo di recesso enella specie accertato e dichiarato dal tribunale con statuizione(“qui peraltro non si discute della carenza dei lavori -motivo peril quale verosimilmente la società è stata cancellata dal Registroimprese…”) non impugnata dal lavoratore. Secondo il ricorrente,la motivazione posta a base del licenziamento, identificata nellamancanza di lavoro, non può definirsi generica come ha faNtutmoe rola re gistro generale 15749/2025Numero sezionale 1222/2026Corte d’appello perché permette di individuare la Nraumgeiroo ndi era ccolta generale 14063/2026essenziale del recesso. Data pubblicazione 13/05/20263. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia sulla eccezione del datore diqualificazione del licenziamento come intimato per giustificatomotivo oggettivo, avendo i giudici di appello analizzato taleipotesi ma solo nella prospettiva di valorizzare la colpa deidipendenti quale causa della mancanza di lavoro.4. I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente perconnessione logica, sono inammissibili per alcuni aspetti einfondati per altri, oltre che logicamente inconciliabili.4.1. Il primo motivo, con cui si censura la qualificazione dellicenziamento come disciplinare anziché intimato per giustificatomotivo oggettivo, è inammissibile perché non considera lacomplessiva ratio decidendi della sentenza impugnata che ha,comunque, preso in esame l’ipotesi del recesso motivato dallamancanza di lavoro ed ha giudicato lo stesso illegittimo perassoluta genericità del motivo addotto.4.2. Il secondo motivo è infondato atteso che, come statuito daquesta Corte, il giudicato si determina su una statuizioneminima della sentenza, costituita dalla sequenza logicacostituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia lastatuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sottouna norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass.n. 2217 del 2016; Cass. n. 12202 del 2017; n. 16853 del 2018).Non può quindi parlarsi di giudicato in relazione ad un merofatto, o meglio ad una mera espressione adoperata dal tribunale(“qui peraltro non si discute della carenza dei lavori”) a finiassolutamente diversi dall’indagine sul motivo oggettiNvuom erod rie gistro generale 15749/2025Numero sezionale 1222/2026licenziamento. Numero di raccolta generale 14063/20264.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché la CortDeat a pubblicazione 13/05/2026d’appello si è pronunciata sulla deduzione di parte datoriale inordine alla qualificazione del licenziamento come intimato pergiustificato motivo oggettivo, ha esaminato tale eventualitàgiungendo alla medesima conclusione di illegittimità delrecesso.5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.7. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14063/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris