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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 05065/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7522/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e G G di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elett.tedomiciliati in Roma, via G. Casati n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e dife nde con l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procurain calce al ricorso ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., domiciliat a in Roma, piazza Cavour, presso l a cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: s.r.l. trasferimento quote AC –20/02/2024 r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e nei confrontidi SabelliniCarlo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna , terza sezione civile, n. 2049/2019del 23 luglio 2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 febbraio2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e la G G di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a nove m otiv i , avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenzadel Tribunale di Modena che aveva respinto la domanda da essi proposta avente a oggetto l’adempimento alle obbligazioni derivanti da rapporti societari, contenute nella scrittura privata del 9 aprile 2010, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva promesso loro il trasferimento in proprietà di un terreno, la SabelliniCostruzioni aveva promesso di trasferire loro un immobile e [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso di liberare il Grossidagli impegni fideiussori meglio descritti nella citata scrittura , condannando gli odierni ricorrenti a l pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 432.073,00 in forza degli obblighi derivanti da altra scritturaprivata dell’8 maggio 2009.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. – già [OSCURATO:PERSONA] - ha resistito con controricorso,mentre [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nelle more dichiarato, sono rimasti intimati.

3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha osservato: a)che il processo era stato automaticamente interrotto per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e che andava accolta l’eccezione di tardività della successiva riassunzione nei confronti del Fallimento r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], siccome effettuata oltre il termine trimestrale dalla data della dichiarazione dell’evento , avvenuta a opera del legale della [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo pec, con conseguente estinzione del giudizio nei confronti della procedura; b) che gli odierni ricorrenti non avevano provato in alcun modo che la scrittura pr i vata dell’aprile 2010 sostituisse quellada loro sottoscritta in data 8 maggio 2009, dovendo rilevarsi che quest’ultimaaveva a oggetto rapporti personali tra loro e [OSCURATO:PERSONA], laddove quella successiva del 2010 aveva a oggetto rapporti societari che coinvolgevano le società facenti cap o alle due parti dell’accordo del 2009, come anche confermato dal commercialistache aveva redatto le due scritture, assunto a teste in primo grado; c) che tanto determinava che l’obbligo di pagamento assunto dagli odierniricorrenti nella scrittura del 2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi inadempiuto , ciò che legittimava la condanna al relativo pagamento; d) che non poteva essere accolta la domanda di adempimentocoattivo alle obbligazioni contenute nella scrittura del 2010, giacché – quand’anche la detta scrittura potesse essere qualificata come preliminare e non come mera lettera di intenti – mancava del tutto l’ identificazione dell’oggetto della compravendita, attesa l’ assenza di qualsiasi individuazione dell’immobile oggetto di futuro trasferimento , sicché essa andava giudicatanulla, come del resto aveva concluso anche il Tribunale ; e) che non poteva accogliersi la domanda di liberazione del Grossi dagli obblighi fideiussori - oggetto di altra previsione nella s crittura del 2010 - perché essa andava qualificata co me promessa del fatto del terzo, in assenza di alcuna adesione al patto del beneficiari o della promessa, ciò che rendeva l’obbligazione incoercibile; f) che nessun danno il Grossi aveva provato sussistere per effetto dell’asserito r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inadempimento all’ obbligazione di liberazione dagli obblighi di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta:

1. Primo motivo : «

1. V iolazione dell’art. 299 e segg.

Cpc – Illegittima interruzione del processo – Nullità della sentenza » , deducendo che il processo era stato erroneamente interrotto, per essersi l’evento interruttivo verificato nelle more tra il deposito delle comparse conclusionalie delle repliche in fase di appello, ciò che non avrebbeconsentito alcuna declaratoria di interruzione .

2. S econdo motivo: «

2. F alsa applicazione de gli artt. 299 - 300 cpc ed Illegittima dichiarazione di estinzione del processo verso la fallita Pro.ge.co. per decorso del termine – Nullità della sentenza», deducendo la conseguente illegittimità del rilievo della tardività della riassunzione, con ulteriore conseguente illegittimità della dichiarazionedi parziale estinzione del giudizio .

I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sarebbero in astratto fondati, dovendosi dare continuità all’insegnamento di questa Corte ( Sez. 1, Sentenza n. 27829 del 22/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 03/03/2022) secondo cui la dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella prima memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta.r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], proprio dalla circostanza che la sentenza oggi impugnata non avrebbe potuto produrre alcun effetto giuridico nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. derivala sostanziale ininfluenza dell’erronea dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti del Fallimento, pronunciato dalla Corte di appello, poiché il [OSCURATO:PERSONA].ge.co. non avrebbe potuto essere in alcun modo interessato dalle conseguenze dell’eventuale prosecuzione del giudizio di appello nei confronti della società in bonis.

Ne consegue che l’error in procedendo è sostanzialmente irrilevante ai fi n i della validitàdella sentenza impugnata.

3. Terzo motivo: «

3. Illegittima fissazione dell’udienza di discussione orale ex art. 281 sexies per mancato rispetto del principio di prosecuzione del processo dall’ultimo atto di istruzione ante interruzione, nel caso de quo ex art. 190 cpc », deducendo che il processo avrebbe comunque dovuto riprendere da dove si era interrotto (termine per il deposito delle repliche), con conseguente illegittimità della invece disposta comparizione personale delle parti in udienza con successiva trattazioneorale.

Il motivo è inammissibile, sia perché , in fatto , il processo è proseguito, dopo la declaratoria di interruzione , con una comparizione delle parti - tra cui i ricorrenti - che rappresenta, pertanto, un valido momento processuale da cui far legittimamente partire il procedimento di decis ione ex art. 281 - sexies cod. proc. civ., sia perché, in diritto, i ricorrenti non deducono quale sia il concreto pregiudizio che la decisione resa dalla Corte territoriale a seguito di trattazione orale avrebbe arrecato loro rispetto all’ipotesi in cui il processo fosse proseguito con una fase decisoria ordinaria , così come era stato originariamentedisposto prima dell ’ interruzione.r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Quarto motivo: «

4. Violazione per eccesso di potere nella fattispecie della interpretazione della volontà delle parti della Scrittura privata 9 aprile 2010 – [OSCURATO:PERSONA] - Sabellini – contraddittorietà rispetto allascrittura precedente .

Violazione degli artt. 1381 e 2932 c.c.», deducendo l'erronea interpretazione della volontà delle parti in relazione alle due scritture private, emergendocon evidenza che quella del 2010 sostituiva quella del 2009 e conteneva per di più il riconoscimento in favore del Grossi di un credito verso lo Sabellinipari a euro 686.000,00.

Il motivo è inammissibile perché pretende da questa Corte una non consentita riedizione del giudizio di fatto inerente all’interpretazione del contenuto delle due scritture private per cui è causa; ciò che a questa Corte di legittimità non è consentito , ogniqualvolta – come nella specie – il motivo di ricorso non dimostri specificamente le ragioni di illegittimità dell’interpretazione adottata dai giudici del merito, ma si limiti a enfatizzare personali ragioni di un diverso approdo ermeneutico , con varie aggettivazioni che, tuttavia , appaiono del tutto inidonee a dimostrare la falsa applicazione dei criteri di interpretazione dei negozi giuridici, secondo peraltro p ar a m e tri normativi neppure invocati come falsamenteapplicati nel caso in esame.

5. Qu in to motivo: «

5. Violazione del principio che sottende alla individuazione dei beni oggetto di trasferimento ex art. 2932 c.c. nella scrittura redatta nel 2010 in ordine al trasferimento dei beni», deducendo l'erronea declaratoria di nullità della scrittura privatadel 2010 ove essa conteneva invece l’esatta individuazione dell’oggettodel futuro trasferimento immobiliare .

Il motivo è inammissibile per le identiche ragioni esposte a commento del quarto motivo di ricorso : la censura non dimostra r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’erroneità del giudizio espresso dal giudice del merito di non individuazione o individuabilità dell’oggetto della pattui zio ne , e posto dal giudice di appello a base della declaratoria di nullità della parte della scrittura privata sul punto, ma finisce per contrapporre a tale valutazione una propria personale convinzione inerente a un’asserita facile ed evidente individuazione che, tuttavia, non si confronta con alcuna delle ragioni poste a fondamento della motivazione dalla decisione impugnata.

6. Sesto motivo: «

6. Contraddittorietà nella motivazione sulla eventuale coesistenza delle due scritture private e sulla erronea e contraddittoria interpretazione della scrittura del 2009 », deducendo l'erronea interpretazione della complessiva volontà delle parti emergente dalle due scritture private, risultando chiaro che quella del 2010 sostituiva la precedente del 2009, con conseguente insussistenza del credito riconosciuto in favore dello Sabelliniin accoglimento della relativa domanda riconvenzionale.

La censura, se interpretata alla luce del canone di cui al n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., è inammissibile per le medesime ragioni illustrate a commento del quarto e del quinto motivo di ricorso; laddove, ove se qualifica ta come inerente a un vizio di motivazione, risulta inammissibile per non essere più la contraddittorietà della motivazione un parametro deducibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.

7. Settimo motivo: «

7. Violazione del principio sottostante alla promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. in ordine alla società Pro.ge.co e altre società del gruppo Sabellini sulla liberazione dagli impegni di firma del Grossi», deducendo l'erroneità dell’affermazione della Corte di appello secondo cui il Grossi non avrebbe provato il danno subito per effetto del relativo r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inadempimento all’ obbligo di liberazione , atteso che l’obbligo indennitario del promittente nei confronti del beneficiario sorge automaticamente e del tutto a prescindere dall’accettaz ion e della sostituzionea opera del terzo garantito.

Il motivo non contesta l’a ccertamento della Corte di appello che la mancata accettazione del terzo garantito avrebbe messo nel nulla il meccanismo di liberazione insito nell ’ assunzione da parte dello Sabellini delle obbligazioni di garanzia gravanti sul Grossi.

Ne consegueche, rispetto alla pretesa che da tale mancata operatività sia derivato un danno, la censura non si confronta con la ragione della reiezione della domanda sul punto, individuata dalla Corte territoriale (pag. 5) nella mancata dimostrazione di alcuna conseguenza dannosa per il Grossi derivata dalla mancata liberazione dagli obblighi fideiussori.

Deve, in proposito, rilevarsi – rispetto alla agitata questione del diritto all’indennizzo come alternativo al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – che la censura non indica dove, come e quando la domandadi indennizzo sia stata proposta e coltivata, posto che la Corte territoriale non ne fa cenno.

Sotto concorrente profilo, che rende vieppiù necessaria la dimostrazione delle modalità di formulazione della relativa domanda indennitaria , va rilevato che, in astratto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 24853 del 21/11/2014 ), nella promessa del fatto del terzo l’indennizzo è alternativo al risarcimentodel danno da inadempimento contrattuale , posto che il primo presuppone che il promittente abbia correttamente adempiuto all’obbligo assunto di adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, mentre il secondo presuppone che tale impegno non sia stata adempiuto.

Ciò che, con ogni evidenza, esclude qualsiasi pretesa “automaticità” del r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sorgere del diritto all’indennizzo, essendo esso , tutto all’opposto , alternativo all’inadempimentodella promessa stessa.

8. Ottavo motivo: «

8. Cambio collegio giudicante ed erronea valutazione degli elementi di diritto che indussero l’originario collegio alla sospensione della sentenza di primo grado e conseguente illegittima applicazione dell’art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e comma 1 quater art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il doppio del C.U. », deducendo l’evidentecontrasto motivazionale tra il provvedimento di inibitoria e la sentenza impugnata , pronunciati peraltro da due diversicollegi.

Il motivo è inammissibile, atteso che non fa comprendere quale sia la conseguenza giuridica, rilevante nel caso di specie, del “cambio collegio”, essendo per il resto del tutto fisiologico che la sentenza che definisce la fase del processo assorba il provvedimento di inibitoria pronunciato interinalmente nel corso dello svolgimento del processo nel grado.

9. Nono motivo: «

9. Evidente contraddittorietà e difetto di motivazione in ordine alla soccombenza ed applicazione delle spese di lite», deducendo che l’erroneadeclaratoria di interruzione del processo ha determinatoun incremento delle spese di lite, che si chiede di correggere anche in relazione al raddoppio del contributo unificato , stante la sua natura assimilabile a una sorta di sanzione.

Il motivo è infondato, dovendo rammentarsi che il giudice è libero di regolare le spese di lite con il solo limite del divieto di porle a carico della parte totalmentevittoriosa, ipotesi estranea al caso di specie, ove risulta applicato con chiarezza i l principio della soccombenza, laddove nessuna evidenza vi è dell’allegata natura r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] “sanzionatoria” del raddoppio del contributo , dovendo sul punto farsi rinvio ai termini precisati da Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020.

10. Il ricorso va quindi complessivamente respinto.

11. La soccombenza regola le spese di fase , liquidate come in dispositivo.

12. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e G G di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase dilegittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7522/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e G G di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elett.tedomiciliati in Roma, via G. Casati n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e dife nde con l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procurain calce al ricorso ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., domiciliat a in Roma, piazza Cavour, presso l a cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: s.r.l. trasferimento quote AC –20/02/2024 r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e nei confrontidi SabelliniCarlo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna , terza sezione civile, n. 2049/2019del 23 luglio 2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 febbraio2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e la G G di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a nove m otiv i , avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenzadel Tribunale di Modena che aveva respinto la domanda da essi proposta avente a oggetto l’adempimento alle obbligazioni derivanti da rapporti societari, contenute nella scrittura privata del 9 aprile 2010, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva promesso loro il trasferimento in proprietà di un terreno, la SabelliniCostruzioni aveva promesso di trasferire loro un immobile e [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso di liberare il Grossidagli impegni fideiussori meglio descritti nella citata scrittura , condannando gli odierni ricorrenti a l pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 432.073,00 in forza degli obblighi derivanti da altra scritturaprivata dell’8 maggio 2009. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. – già [OSCURATO:PERSONA] - ha resistito con controricorso,mentre [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nelle more dichiarato, sono rimasti intimati. 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha osservato: a)che il processo era stato automaticamente interrotto per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e che andava accolta l’eccezione di tardività della successiva riassunzione nei confronti del Fallimento r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], siccome effettuata oltre il termine trimestrale dalla data della dichiarazione dell’evento , avvenuta a opera del legale della [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo pec, con conseguente estinzione del giudizio nei confronti della procedura; b) che gli odierni ricorrenti non avevano provato in alcun modo che la scrittura pr i vata dell’aprile 2010 sostituisse quellada loro sottoscritta in data 8 maggio 2009, dovendo rilevarsi che quest’ultimaaveva a oggetto rapporti personali tra loro e [OSCURATO:PERSONA], laddove quella successiva del 2010 aveva a oggetto rapporti societari che coinvolgevano le società facenti cap o alle due parti dell’accordo del 2009, come anche confermato dal commercialistache aveva redatto le due scritture, assunto a teste in primo grado; c) che tanto determinava che l’obbligo di pagamento assunto dagli odierniricorrenti nella scrittura del 2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi inadempiuto , ciò che legittimava la condanna al relativo pagamento; d) che non poteva essere accolta la domanda di adempimentocoattivo alle obbligazioni contenute nella scrittura del 2010, giacché – quand’anche la detta scrittura potesse essere qualificata come preliminare e non come mera lettera di intenti – mancava del tutto l’ identificazione dell’oggetto della compravendita, attesa l’ assenza di qualsiasi individuazione dell’immobile oggetto di futuro trasferimento , sicché essa andava giudicatanulla, come del resto aveva concluso anche il Tribunale ; e) che non poteva accogliersi la domanda di liberazione del Grossi dagli obblighi fideiussori - oggetto di altra previsione nella s crittura del 2010 - perché essa andava qualificata co me promessa del fatto del terzo, in assenza di alcuna adesione al patto del beneficiari o della promessa, ciò che rendeva l’obbligazione incoercibile; f) che nessun danno il Grossi aveva provato sussistere per effetto dell’asserito r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inadempimento all’ obbligazione di liberazione dagli obblighi di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta: 1. Primo motivo : « 1. V iolazione dell’art. 299 e segg. Cpc – Illegittima interruzione del processo – Nullità della sentenza » , deducendo che il processo era stato erroneamente interrotto, per essersi l’evento interruttivo verificato nelle more tra il deposito delle comparse conclusionalie delle repliche in fase di appello, ciò che non avrebbeconsentito alcuna declaratoria di interruzione . 2. S econdo motivo: « 2. F alsa applicazione de gli artt. 299 - 300 cpc ed Illegittima dichiarazione di estinzione del processo verso la fallita Pro.ge.co. per decorso del termine – Nullità della sentenza», deducendo la conseguente illegittimità del rilievo della tardività della riassunzione, con ulteriore conseguente illegittimità della dichiarazionedi parziale estinzione del giudizio . I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sarebbero in astratto fondati, dovendosi dare continuità all’insegnamento di questa Corte ( Sez. 1, Sentenza n. 27829 del 22/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 03/03/2022) secondo cui la dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella prima memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta.r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], proprio dalla circostanza che la sentenza oggi impugnata non avrebbe potuto produrre alcun effetto giuridico nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. derivala sostanziale ininfluenza dell’erronea dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti del Fallimento, pronunciato dalla Corte di appello, poiché il [OSCURATO:PERSONA].ge.co. non avrebbe potuto essere in alcun modo interessato dalle conseguenze dell’eventuale prosecuzione del giudizio di appello nei confronti della società in bonis. Ne consegue che l’error in procedendo è sostanzialmente irrilevante ai fi n i della validitàdella sentenza impugnata. 3. Terzo motivo: « 3. Illegittima fissazione dell’udienza di discussione orale ex art. 281 sexies per mancato rispetto del principio di prosecuzione del processo dall’ultimo atto di istruzione ante interruzione, nel caso de quo ex art. 190 cpc », deducendo che il processo avrebbe comunque dovuto riprendere da dove si era interrotto (termine per il deposito delle repliche), con conseguente illegittimità della invece disposta comparizione personale delle parti in udienza con successiva trattazioneorale. Il motivo è inammissibile, sia perché , in fatto , il processo è proseguito, dopo la declaratoria di interruzione , con una comparizione delle parti - tra cui i ricorrenti - che rappresenta, pertanto, un valido momento processuale da cui far legittimamente partire il procedimento di decis ione ex art. 281 - sexies cod. proc. civ., sia perché, in diritto, i ricorrenti non deducono quale sia il concreto pregiudizio che la decisione resa dalla Corte territoriale a seguito di trattazione orale avrebbe arrecato loro rispetto all’ipotesi in cui il processo fosse proseguito con una fase decisoria ordinaria , così come era stato originariamentedisposto prima dell ’ interruzione.r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Quarto motivo: « 4. Violazione per eccesso di potere nella fattispecie della interpretazione della volontà delle parti della Scrittura privata 9 aprile 2010 – [OSCURATO:PERSONA] - Sabellini – contraddittorietà rispetto allascrittura precedente . Violazione degli artt. 1381 e 2932 c.c.», deducendo l'erronea interpretazione della volontà delle parti in relazione alle due scritture private, emergendocon evidenza che quella del 2010 sostituiva quella del 2009 e conteneva per di più il riconoscimento in favore del Grossi di un credito verso lo Sabellinipari a euro 686.000,00. Il motivo è inammissibile perché pretende da questa Corte una non consentita riedizione del giudizio di fatto inerente all’interpretazione del contenuto delle due scritture private per cui è causa; ciò che a questa Corte di legittimità non è consentito , ogniqualvolta – come nella specie – il motivo di ricorso non dimostri specificamente le ragioni di illegittimità dell’interpretazione adottata dai giudici del merito, ma si limiti a enfatizzare personali ragioni di un diverso approdo ermeneutico , con varie aggettivazioni che, tuttavia , appaiono del tutto inidonee a dimostrare la falsa applicazione dei criteri di interpretazione dei negozi giuridici, secondo peraltro p ar a m e tri normativi neppure invocati come falsamenteapplicati nel caso in esame. 5. Qu in to motivo: « 5. Violazione del principio che sottende alla individuazione dei beni oggetto di trasferimento ex art. 2932 c.c. nella scrittura redatta nel 2010 in ordine al trasferimento dei beni», deducendo l'erronea declaratoria di nullità della scrittura privatadel 2010 ove essa conteneva invece l’esatta individuazione dell’oggettodel futuro trasferimento immobiliare . Il motivo è inammissibile per le identiche ragioni esposte a commento del quarto motivo di ricorso : la censura non dimostra r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’erroneità del giudizio espresso dal giudice del merito di non individuazione o individuabilità dell’oggetto della pattui zio ne , e posto dal giudice di appello a base della declaratoria di nullità della parte della scrittura privata sul punto, ma finisce per contrapporre a tale valutazione una propria personale convinzione inerente a un’asserita facile ed evidente individuazione che, tuttavia, non si confronta con alcuna delle ragioni poste a fondamento della motivazione dalla decisione impugnata. 6. Sesto motivo: « 6. Contraddittorietà nella motivazione sulla eventuale coesistenza delle due scritture private e sulla erronea e contraddittoria interpretazione della scrittura del 2009 », deducendo l'erronea interpretazione della complessiva volontà delle parti emergente dalle due scritture private, risultando chiaro che quella del 2010 sostituiva la precedente del 2009, con conseguente insussistenza del credito riconosciuto in favore dello Sabelliniin accoglimento della relativa domanda riconvenzionale. La censura, se interpretata alla luce del canone di cui al n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., è inammissibile per le medesime ragioni illustrate a commento del quarto e del quinto motivo di ricorso; laddove, ove se qualifica ta come inerente a un vizio di motivazione, risulta inammissibile per non essere più la contraddittorietà della motivazione un parametro deducibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. 7. Settimo motivo: « 7. Violazione del principio sottostante alla promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. in ordine alla società Pro.ge.co e altre società del gruppo Sabellini sulla liberazione dagli impegni di firma del Grossi», deducendo l'erroneità dell’affermazione della Corte di appello secondo cui il Grossi non avrebbe provato il danno subito per effetto del relativo r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inadempimento all’ obbligo di liberazione , atteso che l’obbligo indennitario del promittente nei confronti del beneficiario sorge automaticamente e del tutto a prescindere dall’accettaz ion e della sostituzionea opera del terzo garantito. Il motivo non contesta l’a ccertamento della Corte di appello che la mancata accettazione del terzo garantito avrebbe messo nel nulla il meccanismo di liberazione insito nell ’ assunzione da parte dello Sabellini delle obbligazioni di garanzia gravanti sul Grossi. Ne consegueche, rispetto alla pretesa che da tale mancata operatività sia derivato un danno, la censura non si confronta con la ragione della reiezione della domanda sul punto, individuata dalla Corte territoriale (pag. 5) nella mancata dimostrazione di alcuna conseguenza dannosa per il Grossi derivata dalla mancata liberazione dagli obblighi fideiussori. Deve, in proposito, rilevarsi – rispetto alla agitata questione del diritto all’indennizzo come alternativo al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – che la censura non indica dove, come e quando la domandadi indennizzo sia stata proposta e coltivata, posto che la Corte territoriale non ne fa cenno. Sotto concorrente profilo, che rende vieppiù necessaria la dimostrazione delle modalità di formulazione della relativa domanda indennitaria , va rilevato che, in astratto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 24853 del 21/11/2014 ), nella promessa del fatto del terzo l’indennizzo è alternativo al risarcimentodel danno da inadempimento contrattuale , posto che il primo presuppone che il promittente abbia correttamente adempiuto all’obbligo assunto di adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, mentre il secondo presuppone che tale impegno non sia stata adempiuto. Ciò che, con ogni evidenza, esclude qualsiasi pretesa “automaticità” del r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sorgere del diritto all’indennizzo, essendo esso , tutto all’opposto , alternativo all’inadempimentodella promessa stessa. 8. Ottavo motivo: « 8. Cambio collegio giudicante ed erronea valutazione degli elementi di diritto che indussero l’originario collegio alla sospensione della sentenza di primo grado e conseguente illegittima applicazione dell’art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e comma 1 quater art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il doppio del C.U. », deducendo l’evidentecontrasto motivazionale tra il provvedimento di inibitoria e la sentenza impugnata , pronunciati peraltro da due diversicollegi. Il motivo è inammissibile, atteso che non fa comprendere quale sia la conseguenza giuridica, rilevante nel caso di specie, del “cambio collegio”, essendo per il resto del tutto fisiologico che la sentenza che definisce la fase del processo assorba il provvedimento di inibitoria pronunciato interinalmente nel corso dello svolgimento del processo nel grado. 9. Nono motivo: « 9. Evidente contraddittorietà e difetto di motivazione in ordine alla soccombenza ed applicazione delle spese di lite», deducendo che l’erroneadeclaratoria di interruzione del processo ha determinatoun incremento delle spese di lite, che si chiede di correggere anche in relazione al raddoppio del contributo unificato , stante la sua natura assimilabile a una sorta di sanzione. Il motivo è infondato, dovendo rammentarsi che il giudice è libero di regolare le spese di lite con il solo limite del divieto di porle a carico della parte totalmentevittoriosa, ipotesi estranea al caso di specie, ove risulta applicato con chiarezza i l principio della soccombenza, laddove nessuna evidenza vi è dell’allegata natura r.g. n. 07522/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] “sanzionatoria” del raddoppio del contributo , dovendo sul punto farsi rinvio ai termini precisati da Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020. 10. Il ricorso va quindi complessivamente respinto. 11. La soccombenza regola le spese di fase , liquidate come in dispositivo. 12. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e G G di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase dilegittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica
Sentenza Cassazione n. 05065/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris