CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 20592/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 1030/2025 CC - 25/03/2025 R.G.N. 2981/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1973 avverso l'ordinanza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20592/2025 Roma, lì, 03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 08 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Potenza, accogliendo solo in parte la sua richiesta, aveva negato la liberazione anticipata per i semestri dal 04/07/2017 al 04/07/2020 e dal 04/07/2021 al 04/01/2022. Il magistrato aveva motivato il diniego con le infrazioni disciplinari commesse dal ricorrente, ritenute riverberare la valutazione negativa anche sui semestri dal 04/01/2018 al 04/07/2018 e dal 04/01/2019 al 04/07/2019, formalmente privi di rilievi disciplinari. Il Tribunale ha ritenuto condivisibile tale decisione, impugnata dal reclamante insistendo per la ulteriore concessione del beneficio e giustificando le infrazioni con ragioni relative ai suoi affetti familiari e alle sue condizioni di salute, ed ha affermato che le infrazioni commesse dimostrano la sua insofferenza verso il rispetto delle regole, avendo egli reagito in modo offensivo e aggressivo verso gli operatori carcerari, e talvolta anche verso i compagni, solo per problemi di modesta entità. Il Tribunale ha ritenuto tali condotte altresì dimostrative del mancato raggiungimento di alcun obiettivo nel trattamento rieducativo, ed ha sottolineato che, dopo un semestre privo di rilievi disciplinari, egli ha commesso ulteriori infrazioni, condotta che, per la sua reiterazione nonostante le sanzioni ricevute, esclude la valutazione positiva del percorso trattamentale anche nei semestri privi di rilievi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia l'erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e il vizio di motivazione. L'ordinanza, di fatto, è priva di motivazione, in quanto il Tribunale si è limitato ad applicare l'automatismo tra la sanzione disciplinare e la mancata partecipazione all'opera di rieducazione, senza valutare concretamente il rilievo di ogni infrazione e la sua causale, nonché l’idoneità ad incidere sul percorso rieducativo, e senza comparare tali infrazioni ad elementi di segno positivo, così da valutare in modo complessivo la condotta del detenuto, al fine di verificare la sua partecipazione o meno al trattamento rieducativo. Nei casi esaminati, il ricorrente ha reagito a carenze organizzative del singolo carcere, che determinavano ritardi nella consegna dei farmaci, incidendo così sul suo diritto alla salute. In altri istituti penitenziari la sua condotta è stata regolare, ed egli ha partecipato ai corsi di istruzione. Del tutto irrilevante, poi, è l'affermazione dell'omessa produzione delle decisioni sui reclami proposti avverso le singole sanzioni perché, trattandosi di sanzioni lievi, il magistrato non valutava il merito dei rapporti disciplinari. L'ordinanza, inoltre, non rispetta il principio della valutazione frazionata dei semestri, estendendo il diniego del beneficio anche ai semestri privi di rilievi disciplinari, benché le singole infrazioni non avessero una gravità tale da dimostrare una assoluta mancanza di partecipazione all'opera rieducativa, e senza tenere conto delle condotte positive comunque tenute. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. L'ordinanza è adeguatamente motivata, alla luce della condotta complessiva del ricorrente e delle violazioni disciplinari da lui commesse, di cui egli non ha negato la sussistenza. 2. Il ricorso è infondato nella parte in cui deduce un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella valutazione della rilevanza delle singole infrazioni, e in cui sostiene che il Tribunale di sorveglianza ha applicato un automatismo tra la sanzione disciplinare e la mancata partecipazione all'opera di rieducazione. L’ordinanza, infatti, risulta motivata in modo completo e logico, avendo il tribunale indicato ed esaminato tutte le violazioni commesse dal ricorrente, descritte singolarmente, ed avendo ritenuto che esse, per il loro numero e per la loro ripetitività, dimostrino la mancata adesione dell'interessato all'opera di risocializzazione, condotta che legittima il diniego della liberazione anticipata per i semestri contestati. Tale motivazione non è generica, bensì molto specifica, approfondita e non contraddittoria: lo stesso ricorrente non nega di avere commesso le violazioni indicate, e la loro idoneità per far ritenere mancante l'adesione al programma riabilitativo è logicamente dedotta dalla loro ripetizione nonostante l'applicazione di sanzioni disciplinari, ed anche dall'analogia della loro natura, in quanto ritenuta dimostrare una generale e non superata insofferenza verso il rispetto delle regole, e una generale incapacità di reagire a singole situazioni in modo corretto e conforme alle regole del vivere civile, mostrando rispetto dell'autorità e della controparte, essendo egli, in un caso, giunto a colluttazione con altri detenuti. L'iter argomentativo dell'ordinanza è logico, dal momento che la pluralità delle violazioni e la loro reiterazione anche dopo le sanzioni disciplinari applicate, per un arco temporale che va dal 10/08/2017 al 26/10/2021, impongono di escludere la occasionalità o involontarietà delle stesse, e sono state logicamente valutate come sintomatiche dell'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione: si ricordi che la concessione del beneficio è subordinata non ad una generica attestazione di non commissione di reati o di violazioni, ma alla prova di un concreto recupero sociale, dimostrato da un comportamento che sia rivelatore di una positiva evoluzione della personalità. La censura circa l'omessa valutazione degli elementi a favore del ricorrente è infondata e generica, in quanto lo stesso ricorrente non indica alcun elemento positivo, se non l'assenza di violazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell'ordinanza e la partecipazione, in alcuni istituti penitenziari, al percorso trattamentale proposto: la condotta positiva, o quanto meno regolare, tenuta dal ricorrente in altri periodi è stata tenuta in considerazione, al fine di concedere il beneficio della liberazione anticipata negli altri semestri da lui richiesti, ma è stato motivatamente ritenuto che essa non estendesse il suo effetto sugli altri semestri, caratterizzati dalle condotte negative indicate, la cui gravità non può essere oggetto di rivalutazione da parte di questa Corte. 3. Il ricorso è infondato anche nella parte in cui il ricorrente lamenta la violazione del principio di valutazione frazionata dei semestri. L'ordinanza, infatti, si è conformata al consolidato principio di questa Corte, espresso nelle sentenze da questa citate e da ultimo ribadito da Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120, secondo cui la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, anche non contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione idonea ad escludere la positiva partecipazione, in precedenza, al programma rieducativo. Nel presente caso il tribunale ha logicamente motivato che le violazioni commesse, consistenti in reazioni offensive e aggressive verso agenti, operatori e compagni detenuti, in relazione a problemi di modesta natura e rilevanza, sono sintomatiche della totale assenza del positivo svolgimento di un percorso rieducativo durante il periodo di carcerazione subito precedentemente ad esse, in quanto dimostrano, come detto, il permanere di una personalità oppositiva e incapace di rispettare le regole del vivere civile, nonché il mancato allontanamento da logiche devianti. Il fatto di commettere una nuova violazione disciplinare, tenendo una analoga condotta offensiva ed oppositiva, subito dopo un semestre privo di rilievi, legittima la valutazione negativa in quanto dimostra, logicamente, una mancata adesione effettiva e convinta al programma riabilitativo svolto nel semestre immediatamente precedente. L'ordinanza ha motivato il diniego della liberazione anticipata nei semestri contestati, privi di rilievi disciplinari, con le condotte negative tenute nel corso del semestre immediatamente successivo, e poi ancora in seguito, e tale motivazione è logica e conforme ai principi di questa Corte, e non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani