CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 25497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di L'AquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, inparziale riforma della pronuncia con cui il giudice dell'udienza preliminare pressoil Tribunale di L'Aquila dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti a luiascritti — riuniti sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave quelloassociativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 —, ha riqualificato lacondotta contestata al capo 1) quale mera partecipazione, ha ricondotto le residuecontestazioni delittuose all'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R.n. 309/90, ha escluso le aggravanti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) e g), delmedesimo decreto e, per l'effetto, ha rideterminato la pena finale in anni otto direclusione.La Corte territoriale ha confermato la sussistenza del sodalizio criminale,ricostruito nelle sentenze di merito come struttura organizzata e stabile, deditaallo spaccio di stupefacenti nel complesso di edilizia popolare denominato "[OSCURATO:PERSONA]", nel quartiere Rancitelli di Pescara. Secondo la ricostruzione dei giudicidi merito, l'attività illecita si svolgeva attraverso un assetto operativo nonoccasionale, fondato sul controllo del territorio e sulla ripartizione dei ruoli: letelecamere installate sul piazzale antistante le abitazioni dei sodali consentivanodi monitorare gli accessi all'area; le vedette assicuravano la tempestivasegnalazione dell'eventuale arrivo delle forze dell'ordine; i diversi componenti delgruppo svolgevano compiti differenziati, riguardanti l'approvvigionamento, lacustodia, la consegna dello stupefacente e la gestione dei contatti con gliacquirenti; le comunicazioni avvenivano mediante un linguaggio convenzionale,funzionale a schermare il contenuto delle conversazioni; l'attività di cessione erainfine distribuita su plurime piazze di spaccio interne al medesimo complessoedilizio, così da garantire continuità e capillarità all'offerta di droga.Sotto il profilo del ruolo rivestito, il giudice di appello ha tuttavia escluso chea [OSCURATO:PERSONA] potesse ascriversi la qualifica di promotore, valorizzata dal giudice diprimo grado. Al riguardo, ha osservato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],escussa nel settembre 2019 dopo l'arresto per detenzione a fini di spaccio, econsapevole dell'attività illecita per avere riferito di essersi rifornita, per lo spaccio,presso la piazza del "Ferro di [OSCURATO:PERSONA]", non contenevano riferimenti specificiall'imputato, già detenuto dal 4 luglio 2019, ma riguardavano la sola PapaccioliErminia; ha inoltre rilevato che, dei quarantadue sequestri di stupefacente eseguititra il dicembre 2018 e il giugno 2020, soltanto il primo era avvenuto quandol'appellante era ancora libero.Nondimeno, il giudice di appello ha riconosciuto in capo al medesimo il ruolodi partecipe, valorizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferitodi essersi rivolto sin dal 2017 a [OSCURATO:PERSONA] e alla compagna per costanti forniture dicocaina; l'intercettazione del 19 gennaio 2020, nella quale [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di aver coinvolto altri soggetti nello spaccio durantel'assenza del compagno; le cessioni ripetute riscontrate nel periodo aprile-settembre 2019, quando l'imputato si trovava agli arresti domiciliari; le richiestedi rifornimento provenienti dal carcere mediante l'illecito utilizzo di apparaticellulari; nonché l'episodio del 15 novembre 2019, relativo all'incontro con KereciKevi per una fornitura di marijuana di tre o quattro chilogrammi al prezzo di 2.500euro al chilogrammo, ritenuto indicativo del consapevole contributo offerto alperseguimento del programma associativo.Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha negato le circostanzedell'imputato, fra i quali condanne irrevocabili in materia di armi, di stupefacenti,per resistenza a pubblico ufficiale e per tentato omicidio; ha quindi rideterminatola pena base, per il delitto associativo riqualificato a titolo di partecipazione, nelminimo edittale di anni dieci di reclusione, ritenendo preclusa, a fronte della penafinale di anni otto di reclusione, l'applicazione delle sanzioni sostitutive.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, affida il suoricorso ai seguenti motivi.2.1. Lamenta, sotto un primo profilo, la violazione di legge, con riferimentoall'art. 192 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, el'illogicità della motivazione per l'erronea qualificazione giuridica della propriaposizione quale partecipe anziché quale mero concorrente ex art. 110 cod.pen.La sentenza impugnata, nell'accogliere le censure mosse avverso la pronunciadi primo grado e nel ridisegnare il quadro probatorio in termini evidentementedifferenti, avrebbe omesso di fornire motivazioni argomentative idonee adimostrare la tenuta logica della motivazione in ordine alla differenziazione delleposizioni dei vari coimputati, ed in particolare al ruolo rivestito dal ricorrentenonché all'apporto causale fornito alla vita del sodalizio. I reati-fine contestati nonsarebbero, infatti, sintomatici dell'appartenenza all'associazione, bensìmanifestazione di una mera compartecipazione con la sola compagna.Il ricorrente premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'incidenzadei reati-fine sul giudizio relativo alla sussistenza del vincolo associativopresuppone la ricorrenza di "elementi dimostrativi del tipo di criminalità, dellastruttura e delle caratteristiche dei singoli reati nonché delle modalità della loroesecuzione", elementi che non sarebbero stati valorizzati nel ragionamento logicoseguito dalla Corte territoriale per qualificare [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe.Quanto all'avvio dell'attività di indagine, il ricorrente prende le mosse dalledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'arresto del 26 settembre2019, nelle quali la donna aveva riferito di essersi rifornita di stupefacente daPapaccioli [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione ove la stessa viveva anche con [OSCURATO:PERSONA],precisando che la [OSCURATO:PERSONA] era a sua volta rifornita dalla sorella e dal padre,presso la cui abitazione lo stupefacente veniva quotidianamente custodito.A tale dato la difesa collega la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era detenuto a partiredal 9 luglio 2019, dunque in epoca anteriore alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA],sicché — già per questo solo — il giudice di primo grado, al fine di dimostrare lafunzione apicale, avrebbe dovuto fornire elementi logici e probatori estremamenteforti, nella specie del tutto assenti.Nella stessa prospettiva, il numero dei reati-fine ascritti all'imputato — appenaotto — rispetto a quello attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] — circa centocinquanta —costituirebbe, secondo la prospettazione difensiva, indice del fatto che l'apportodel ricorrente non potesse configurarsi come quello di capo o promotore, ma al piùdi mero partecipe.Analoga valenza viene attribuita al dato secondo cui, dei quarantaduesequestri operati nel quartiere "Ferro di [OSCURATO:PERSONA]", uno solo era avvenuto durantela presenza in loco di [OSCURATO:PERSONA], essendo lo stesso, rispetto a tutti gli altri, semprestato detenuto.Pur dando atto che il giudice di appello ha condiviso parte di questeargomentazioni, escludendo il ruolo di promotore in conformità all'insegnamentoper cui detta qualifica esige l'individuazione di elementi sintomatici dell'avvenutainiziazione del sodalizio, della coagulazione attorno al soggetto delle primeadesioni, ovvero della provocazione di ulteriori partecipazioni con lasovrintendenza alla complessa attività di gestione, il ricorrente censura lasuccessiva opzione ermeneutica con la quale il collegio è giunto a riconoscere lapartecipazione, pur in assenza di elementi indiziari.Il ricorrente prospetta l'illogicità della motivazione, poiché la sentenza, purrichiamando il principio secondo cui il coinvolgimento in un reato-fine integra lapartecipazione quando la condotta dell'agente, "consapevolmente servitosidell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli un ruolo specifico in funzionedelle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione", non avrebbeindividuato il surplus indiziario necessario a dimostrare l'uso consapevoledell'organizzazione associativa e l'apporto alla crescita del sodalizio.Sotto altro aspetto, la censura investe l'omessa valutazione del rapportopersonale e familiare intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] —dal quale sono nati tre figli — preesistente alla data di rilascio delle dichiarazionidella [OSCURATO:PERSONA]. Il vincolo affettivo, sostiene la difesa, giustifica per sé solo lasussistenza dei numerosi contatti telefonici intercorsi durante la detenzione espiega la ragione per la quale il ricorrente, allorché necessita di reperire sostanzastupefacente, si rivolge alla compagna, costituendo essa l'unico e più vicinoriferimento familiare al quale richiedere aiuto. Quel legame, insomma, non trovaspiegazione nel vincolo associativo, bensì nel vincolo affettivo da cui sono nati itre figli. Ne discende, ad avviso del ricorrente, che i contatti con la [OSCURATO:PERSONA] nonpossono di per sé essere sintomatici dell'affiliazione, costituendo la compagnal'unico referente familiare anche durante la detenzione, per ogni necessitàpersonale e familiare.Ad avviso della difesa, la stessa sentenza impugnata dà atto che era stata laPapaccioli a confidare a [OSCURATO:PERSONA] di avere già coinvolto nell'associazione altrisoggetti, senza chiedere ausilio al compagno, e che era sempre la [OSCURATO:PERSONA] areperire nuovi clienti o nuovi aiutanti senza coinvolgerlo. Nelle intercettazioni indi fuori della moglie — con la quale parlava per motivi personali e familiari — néinterventi sulla gestione del "Ferro di [OSCURATO:PERSONA]", sugli approvvigionamenti, sullemodalità di cessione successive ai sequestri, sulla suddivisione dei compiti o suiprezzi praticati. Sebbene la sentenza riporti alcuni indici identificativi del sodalizio— medesimi canali di approvvigionamento, utilizzo delle stesse piazze, luoghicomuni di occultamento, vedette, assenza di attività lavorativa lecita — nessunodi essi sarebbe riferibile alla posizione del ricorrente.Sotto un'ulteriore prospettiva, a dimostrazione dell'illogicità dellamotivazione, la censura si appunta sull'episodio di [OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre2019, descritto alle pagine 74-76 della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] lo eleva a significativo elemento sintomatico della partecipazioneassociativa, sebbene la trattativa non fosse mai stata conclusa, avendo riguardo aun ipotetico acquisto di sostanza non precisata, a un prezzo non precisato,destinata a un pubblico imprecisato, mai realizzatosi. La sentenza impugnata,dopo aver disatteso l'eccezione difensiva sull'irrilevanza dell'episodio in ragionedella sua mancata realizzazione, perviene infine ad affermare che il contributoofferto da [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio si sostanzierebbe, di fatto, nell'aver agevolato la solacompagna, senza fornire però alcun elemento, neppure indiziario, idoneo adimostrare che la sostanza, ove l'accordo fosse stato realizzato, sarebbe statautilizzata dall'organizzazione anziché dal ricorrente in proprio. La motivazione siappalesa, sotto questo profilo, illogica e contrastante con il dettato normativo,posto che l'episodio non dimostra altro che un ipotetico tentativo diapprovvigionamento mai realizzatosi e, come tale, non punibile né indicativo dialcunché.2.2. Con l'ulteriore censura denuncia la violazione di legge, con riferimentoall'art. 74, commi 2 e 6, d.P.R. n. 309/90, in relazione all'art. 416, commi 1 e 2,cod.pen., per l'erronea qualificazione della condotta e per la conseguentedeterminazione del trattamento sanzionatorio.Osserva che il giudice di appello, nell'accogliere i motivi di impugnazionedifensivi, ha riqualificato gli episodi di cessione contestati al ricorrente nei terminidello spaccio di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90,rilevando come le singole cessioni non superassero mai i trenta grammi ciascunae fossero inquadrabili nell'ipotesi attenuata anche in considerazione dell'assenzadi una organizzazione professionale. Una volta operata simile riqualificazione, laCorte territoriale avrebbe dovuto, come espressamente richiesto dalla difesa,applicare la pena di cui al combinato disposto degli artt. 74, comma 6, d.P.R. n.309/90 e 416, commi 1 e 2, cod.pen., partendo da una forbice edittale da uno acinque anni di reclusione.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, con cui il ricorrente si duole dell'erronea qualificazionedella propria condotta in termini di partecipazione al sodalizio dedito alnarcotraffico ex art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anziché di meroconcorso ex art. 110 cod.pen., è manifestamente infondato.Innanzitutto, è opportuno richiamare i criteri che governano il sindacato dilegittimità in presenza della doppia conformità delle decisioni di merito.Invero, quando le sentenze di primo e di secondo grado convergono nellaricostruzione fattuale e nell'apprezzamento del compendio probatorio, esse sisaldano in un unico tessuto motivazionale, integrandosi reciprocamente, sicché lemotivazioni delle pronunce di merito possono essere lette congiuntamente,costituendo un complessivo apparato argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218 – 01).Sempre in linea generale e con specifico riferimento alle questioni proposte,giova rammentare che l'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cuiall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e quella del concorso di persone nel reatoprevista dagli artt. 110 cod.pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elementoorganizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico distupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesinella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta larealizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del12/04/2024, Rv. 286738 – 01; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 -01).Quanto al ruolo del partecipe, l'orientamento di legittimità è univoco nelrichiedere — accanto alla coscienza e volontà di aderire al sodalizio — uncontributo apprezzabile e consapevole alla vita dell'organizzazione, secondol'insegnamento per cui la ripetuta commissione di reati-fine in concorso con altripartecipi può integrare gravi, precisi e concordanti indizi di partecipazione,superabili soltanto dalla prova contraria che il contributo non sia dovuto al vincoloassociativo (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 - 02).Particolare rilievo assume, ai fini che qui interessano, l'arresto secondo cui ilcoinvolgimento in un reato-fine integra la partecipazione laddove le connotazionidella condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione percommettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolonelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015,dep. 2016, Rv. 265890 - 01).2. Alla stregua delle descritte coordinate, l'iter argomentativo del giudice diappello si rivela immune dai vizi denunciati.Occorre premettere che la sussistenza del sodalizio criminoso operante nelquartiere "Ferro di [OSCURATO:PERSONA]" di Pescara non è oggetto di puntuale censura nelricorso, risolvendosi le doglianze esclusivamente nella contestazionedell'inserimento del ricorrente entro l'organizzazione e della natura del contributoda lui offerto.Peraltro, i giudici di merito hanno ben evidenziato i tratti essenziali dellaconsorteria, individuati nella pluralità dei compartecipi, nella stabilità delprogramma criminoso, nella disponibilità di piazze di spaccio nel medesimocomplesso edilizio, nell'utilizzo di vedette, nel sistematico ricorso a un linguaggioconvenzionale e nell'organizzazione dei flussi di approvvigionamento, sulla scortadi un ampio compendio probatorio.Con riferimento al ruolo dello [OSCURATO:PERSONA], entrambe le sentenze di merito hannoindividuato, con motivazione non manifestamente illogica, una serie di condotteritenute espressive non di episodici rapporti con la sola compagna, ma di stabileinserimento del ricorrente nelle dinamiche operative dell'associazione.La Corte di appello ne ha dato conto in forma sintetica ma completa; lasentenza di primo grado, alla quale quella impugnata si salda in ragione dellaconforme valutazione del nucleo essenziale della responsabilità, ha illustrato inmodo analitico le emergenze probatorie dalle quali è stato desunto l'inserimentodi [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione, ferma la diversa qualificazione del ruolo,ridimensionato in appello da promotore a partecipe.In tale prospettiva, entrambe le sentenze di merito hanno attribuito rilievoall'episodio del 15 novembre 2019 relativo al fornitore [OSCURATO:PERSONA], detenutoalbanese in permesso premio dalla Casa circondariale di Pescara.La pronuncia di primo grado ne offre, alle pagine 74-76, una ricostruzione piùanalitica e richiama le conversazioni intercettate dalle quali è stato desunto chePapaccioli [OSCURATO:PERSONA] si era recata in carcere a colloquio con il ricorrente, ricevendol'incarico di incontrare a [OSCURATO:PERSONA] il fornitore per concordare l'acquisto dimarijuana in quantitativi non marginali, pari ad almeno tre o quattro chilogrammi,al prezzo di 2.500 euro al chilogrammo. Nel medesimo percorso argomentativo èstata valorizzata la successiva telefonata del 3 dicembre 2019, nella quale ilricorrente rimproverava la compagna per il mancato esito dell'incontro e leimpartiva nuove direttive sui soggetti da incaricare della prosecuzione delletrattative, individuati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La valorizzazione di tale vicenda, quale indice del ruolo svolto da Spinellianche durante la detenzione, non presenta profili di manifesta illogicità, avendo igiudici di merito posto in correlazione il quantitativo oggetto della negoziazione, lemodalità dell'intervento e il coinvolgimento di soggetti collegati alla rete operativadel gruppo. In questa chiave, la motivazione ha ritenuto superata laprospettazione difensiva che riconduceva l'episodio al consumo personale o a unaiuto occasionale alla compagna, senza che tale apprezzamento si risolva, percome argomentato, in una mera congettura.Nella medesima prospettiva, entrambe le decisioni hanno richiamato lecondotte di cui ai capi 7) e 8).Le telefonate del gennaio 2020, riprodotte nei passaggi essenziali alle pagine77 e seguenti della prima sentenza, sono state lette, secondo un percorsoargomentativo non irragionevole, come indicativa del fatto che il ricorrente,mediante apparato cellulare illecitamente introdotto in carcere, interveniva nellaconcreta operazione di cessione, indicando alla compagna l'utenza telefonica deldestinatario, i quantitativi, i prezzi, l'orario e il luogo dell'appuntamento, conl'utilizzo di un linguaggio codificato.Analoga funzione dimostrativa è stata attribuita da entrambe le sentenze allacondotta relativa al capo 8), esposta in termini più puntuali a pagina 82 dellapronuncia di primo grado. La telefonata del 30 novembre 2019 è stata valutatanel senso che il ricorrente, rimproverando la compagna per aver saltato il colloquiodel mattino e rappresentandole di avergli creato un problema perché alle ore 12avrebbe dovuto parlare con alcuni amici, impartiva ulteriori indicazioni operativedopo aver appreso che la moglie non era riuscita a procurare la sostanza anche acausa della presenza delle forze dell'ordine nella zona "Ferro di [OSCURATO:PERSONA]".Nel medesimo quadro argomentativo, entrambe le decisioni hanno valorizzatoanche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oggetto del capo 26), il quale riferiva diessersi rifornito di cocaina, sin dal 2017, sia dal ricorrente sia dalla compagna,nonché le attività di cessione svolte durante il periodo degli arresti domiciliari, traaprile e settembre 2019, confermate dalle dichiarazioni degli acquirenti DeCrescenzo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nello stesso senso, entrambe le sentenze hanno collocato la vicenda dellacornetteria "[OSCURATO:PERSONA]", esaminata con maggiore ampiezza a pagina 76 dellasentenza di primo grado. Anche tale segmento motivazionale è stato utilizzato daigiudici di merito per rappresentare l'interferenza del ricorrente, dal carcere, nellescelte organizzative della compagna, con l’opposizione allo svolgimento di unanormale attività lavorativa e la pretesa di impiego del fratello Pasquale nella nuovalavorare presso la piazza di spaccio, dove avrebbe guadagnato cento euro algiorno, è stata valorizzata quale indice dell'interlocuzione tra i due in ordine alsodalizio, oltre che della stabile organizzazione della piazza e della percezionedell'attività di spaccio come fonte ordinaria di reddito del gruppo.Da tali emergenze i giudici di merito hanno desunto, con argomentazioneimmune da manifesta illogicità, che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non si esauriva nelrapporto personale con [OSCURATO:PERSONA], ma si proiettava su una pluralità disoggetti gravitanti attorno alla consorteria — tra cui diversi acquirenti e unfornitore — e si esprimeva in un contributo stabile, reiterato e funzionale allaprosecuzione dell'attività del gruppo, anche durante la detenzione.La qualificazione operata in sede di appello, che riconosce in capo all'imputatoil ruolo di sodale, sebbene non più in veste di promotore ma di partecipe, risultapertanto congruamente motivata. Il vincolo affettivo e familiare con PapaccioliErminia non è stato ignorato, ma è stato ritenuto insufficiente a spiegare, da solo,la pluralità degli interventi, la loro continuità, il coinvolgimento di terzi, lapartecipazione a specifiche operazioni di cessione e approvvigionamento e lafunzionalità delle condotte rispetto alla vita del sodalizio.La doglianza difensiva sollecita, in definitiva, una diversa lettura delcompendio probatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di unamotivazione completa, coerente e non manifestamente illogica.3. Inammissibile è il secondo motivo, che attinge l'omessa qualificazione dellacondotta associativa nei termini di cui al combinato disposto dell'art. 74, comma6, d.P.R. n. 309/90 e dell'art. 416, commi 1 e 2, cod.pen., e le conseguenze sultrattamento sanzionatorio.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la fattispecie associativadi cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 — operante quando "l'associazione ècostituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73" — costituiscaautonoma ipotesi di reato, e non mera circostanza attenuante della fattispecie dicui ai commi 1 e 2 della disposizione, in coerenza con il minor disvalore espressodal sodalizio dedito esclusivamente a fatti di lieve entità (Sez. U, n. 34475 del23/06/2011, Rv. 250352 – 01).Sul piano applicativo, il consolidato indirizzo di legittimità richiede, ai fini dellaconfigurabilità della fattispecie associativa lieve, che i sodali abbiano programmatoesclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalitàstrutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto,l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsionedell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep.2020, Rv. 278098 - 01; Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Rv. 274696 - 01).Non è dunque sufficiente la natura lieve dei singoli episodi ascritti ad uno deipartecipi, occorrendo una valutazione complessiva e oggettiva del programma delsodalizio.Con riferimento alla vicenda processuale in esame, la censura si rivelaaspecifica.Il giudizio sulla configurabilità dell'ipotesi residuale di cui all'art. 74, comma6, d.P.R. n. 309/90 esige, infatti, una valutazione oggettiva e complessiva delprogramma associativo, dovendo l'attività del sodalizio manifestarsi, nel suoinsieme, attraverso condotte tutte sussumibili nell'ipotesi lieve prevista dall'art.73, comma 5, del medesimo decreto, e non potendo la verifica essere circoscrittaalla sola posizione individuale del singolo partecipe.La riqualificazione operata dalla Corte di appello ha riguardato i soli reati-fineascritti a [OSCURATO:PERSONA] e non l'intero complesso delle condotte contestate ainumerosi compartecipi.La prospettazione difensiva fa invece discendere dalla qualificazione dei fattipersonali del ricorrente la riqualificazione dell'intera fattispecie associativa, senzaconfrontarsi con la dimensione complessiva del programma criminoso, con lastruttura organizzativa accertata e con le condotte degli altri sodali.Ne deriva l'inammissibilità del motivo, che non indica elementi idonei acontestare che l'associazione non fosse costituita esclusivamente per lacommissione di fatti di lieve entità, ma si limita a valorizzare la sola riqualificazionedei reati-fine attribuiti al ricorrente, prospettando una deduzione non coerente coni presupposti applicativi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente