CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 39008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9 , conclusioni del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 7 febbraio 2020, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Torino il 16 gennaio 2014, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di reati di tentativo di furto pluriaggravato (capo n. 1) e di porto ingiustificato di coltello fuori dall'abitazione (capo n. 2), con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, fatti commessi entrambi il 31 agosto 2011, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo n. 2, per essere il reato estinto per prescrizione ed ha eliminato la relativa pena. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 157 cod. pen.), per essere anche il reato di cui al capo n. 1 - si assume - già prescritto alla data di adozione della decisione impugnata. Ad avviso del ricorrente, occorrerebbe diminuire la pena massima applicabile di dieci anni in ragione del tentativo di due terzi, in base al principio del favor rei, così giungendo alla sanzione di tre anni e quattro mesi (cioè quaranta mesi), • da aumentare poi per la recidiva qualificata di due terzi (ventisette mesi), giungendo a cinque anni e sette mesi (sessantasette mesi), da aumentare di un quarto ex art. 161, comma 2, cod. pen.: il termine massimo di prescrizione dal fatto sarebbe maturato, così ragionando, il 1c' febbraio 2019. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella propria requisitoria scritta del 23 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il calcolo operato del ricorrente e che si è riferito è vistosamente erroneo: infatti trascura che, secondo costante, condivisibile, insegnamento di legittimità, anche recentemente ribadito, «In tema di prescrizione, il tempo necessario a prescrivere va determinato con riferimento alla pena massima edittale stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale» (così Sez. 3, n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, P.M. in proc. Policoro, Rv. 262015; in termini,•Sez. 4,, n. 101 del 11/11/2015, dep. 2016, P.G. , in proc. Colella, Rv.• 265578; nello stesso senso, Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, P.G. in proc. Cilente, Rv. 276016). Deve, dunque, escludersi essere nel caso di specie maturata la prescrizione dell'illecito residuo, prescrizione che va correttamente calcolata partendo, appunto, dalla pena massima edittale applicabile (dieci anni, cioè centoventi mesi, meno un terzo uguale sei anni e otto mesi ossia ottanta mesi), da non aumentarsi per la, pur riconosciuta, recidiva, in applicazione del canone di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., quindi aumentata della metà ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. per effetto dell'ultimo evento interruttivo verificatosi (e così sino a dieci anni ovvero centoventi mesi, ergo: 31 agosto 2011 + dieci anni = 31 agosto 2021, data successiva all'adozione della sentenza impugnata). 2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa