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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11822/2026

Testo disponibile della fonte

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procura in calce al ricorso, con domiciliodigitale ex lege;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazionestraordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], LorenzoSperati e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce alcontroricorso, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -CC 20/11/2025 Numero registro generale 12436/2023ric. n. 12436/2023 Numero sezionale 4461/2025Pres.

L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 11822/2026Rel.

I AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza n. 5371/2022 del Tribunale di Palermo pubblicata indata 20 dicembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025dalla [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Palermo con sentenza 22 luglio 2021 ha accoltola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria eha dichiarato la convenuta società responsabile per i danni cagionati a GiuliaRandazzo e [OSCURATO:PERSONA] a seguito della violazione del contratto ditrasporto com conseguente illegittimità del mancato imbarco, con condannaal pagamento dell’importo complessivo di euro 4.478,00 e delle spese dilite, come da dispositivo.2.

Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice d’appello, con lasentenza qui impugnata, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria e in riforma dellasentenza di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità delle domandeproposte in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concondanna degli attori originari alle spese dei due gradi di giudizio, come dadispositivo.3.

Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] e EdoardoCusumano hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattromotivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in amministrazione straordinaria.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisioneNumero registro generale 12436/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4461/2025ric. n. 12436/2023 Numero di raccolta generale 11822/2026Pres.

L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel.

I Ambrosi1.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 347 co. 1°c.p.c., dell’art. 165 co. 1° c.p.c. e dell’art.348 co. 1° c.p.c. tutti in relazione all’art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c. – Nullità delprocedimento e della sentenza art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; in particolare,lamentano l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per non aver dichiaratol’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., stantela costituzione dell’appellante in violazione del dettato di cui all’art. 347comma 1, c.p.c.; difatti, nell’ambito dei procedimenti innanzi al Tribunale,richiamati da quest’ultima disposizione, è previsto che l’attore debbacostituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto dicitazione a norma dell’art. 165 co. 1° c.p.c. e che, nella specie, lacontroparte ha notificato l’atto di appello in data 19 novembre 2021 ma siè costituita in giudizio il 2 dicembre 2021, ossia tredici giorni dopo la notificae, quindi, oltre il termine di dieci giorni prescritto dagli artt. 165 e 347 c.p.c..2.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, semprecon riferimento all’eccepita improcedibilità per violazione del termine dicostituzione, la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c..” in quanto il Tribunale riguardo adetta eccezione - rilevabile anche d’ufficio - avrebbe omesso ognipronuncia sul punto.3.

Con il terzo motivo, i ricorrenti in via subordinata, lamentano la“violazione o falsa applicazione dell’art. 348 co. 2° c.p.c in relazione all’art.360 co. 1° n. 3 e 4 c.p.c. - Nullità del procedimento e della sentenza (art.360 co. 1 n. 4 c.p.c.)” ed in particolare, evidenziano che [OSCURATO:PERSONA] appellantesi è disinteressata del giudizio di impugnazione e che, oltre a costituirsi inviolazione dei termini processuali, non è nemmeno comparsa alle udienze.Di conseguenza, fermo quanto denunciato nel precedente motivo di ricorso,in via subordinata, deducono anche la violazione dell’art. 348, comma 2°c.p.c., tenuto conto che il Tribunale, constatata la mancata comparazionedell’appellante alla prima udienza (costituitosi oltre dieci giorni dalla notificadell’atto di appello), avrebbe dovuto disporre il rinvio della causa ad unaCC 20/11/2025 Numero registro generale 12436/2023ric. n. 12436/2023 Numero sezionale 4461/2025Pres.

L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 11822/2026Rel.

I AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026successiva udienza, incombente che, però, non ha disposto, nonostante gliallora appellati, odierni ricorrenti, nelle note scritte avessero insisititonell’eccezione di improcedibilità ex art. 348 c.p.c dell’appello ex adversoproposto.4.

Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano infine la “Violazione efalsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.) sulle spese legali”;in particolare, evidenziano che l’improcedibilità della impugnazione, nonrilevata dal Tribunale, comporta l’erroneità anche della subita condanna alpagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio di merito.5.

Il ricorso è fondato.Questa Corte ha già affermato che la mancata costituzionedell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. determinaautomaticamente l'improcedibilità dell'appello.

Ebbene, l'art. 347, comma1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo leforme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabilial giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma nonquella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delleparti), in quanto tale ultima previsione è incompatibile con quella diimprocedibilità dell'appello; difatti, alla mancata o ritardata costituzionedell'appellante nei termini di cui all'art. 348 c.p.c. consegue l’improcedibilitàdel gravame, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termineassegnatogli (Cass., Sez.

U., 18/05/2011, n. 10864) e si sia difeso anchenel merito (Cass. Sez. 6 - 2, 13/03/2017 n. 6369; Cass. Sez. 3, 24/01/2006n. 1322; in senso conforme, più di recente, cfr. Cass. Sez. 3, 06/07/2020n. 13887).Nella specie, risulta che la società appellante, odiernacontroricorrente, dopo aver notificato l’atto di appello in data 19 novembre2021 (doc. 4 allegato al controricorso: pec di notifica dell’atto di appello, infile .eml - oggetto “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 atto dicitazione in appello [OSCURATO:PERSONA] vs Randazzo + 1”, ricevuta il 19.11.2021, ore18:40), si è costituita in giudizio il 2 dicembre 2021, ossia tredici giorniNumero registro generale 12436/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4461/2025ric. n. 12436/2023 Numero di raccolta generale 11822/2026Pres.

L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel.

I Ambrosidopo la notifica, quindi, oltre il termine di dieci giorni prescritto dagli artt.165 e 347 c.p.c..I richiamati principi non vengono scalfiti dalla duplice argomentazioneformulata dalla società controricorrente, la quale, per un verso, sostiene diessersi, comunque, costituita ben prima dei 20 giorni antecedenti l’udienzafissata (15 aprile 2022) provvedendo all’iscrizione a ruolo del giudizio indata 2 dicembre 2021 e, per l’altro, che la stessa parte appellata,contestando nel merito i motivi di appello mossi da [OSCURATO:PERSONA], avrebbeaccettato il contradditorio sul punto.6.

Ritenuta pertanto l'improcedibilità dell'appello proposto, il ricorsova accolto per quanto di ragione, va cassata la sentenza impugnata nellaparte in cui ha pronunciato, stante l'improcedibilità dell'appello, senzanecessità di rinviare al Tribunale poiché ricorre un'ipotesi in cui il processonon poteva essere proseguito ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. (cfr.Cass. n. 2532/1971).7.

Tenuto conto dell'esito del processo, va osservato che nell’ipotesi,come quella in esame, in cui la cassazione della sentenza avvenga senzarinvio, la Corte ha il potere di pronunciare sulle spese dei precedenti gradidi giudizio, avuto riguardo ai parametri di cui al d.m. n.55/14 e successivemodificazioni.Pertanto, la odierna controricorrente va condannata al rimborso infavore della parte ricorrente delle spese del doppio grado del giudizio dimerito nonché di quelle del presente giudizio di legittimità in ossequio delprincipio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in favore dellaRandazzo e del Cusumano.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassasenza rinvio la sentenza impugnata, perché il processo non poteva essereproseguito.

Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inamministrazione straordinaria, al pagamento in favore della Randazzo e delCusumano: delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida inNumero registro generale 12436/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4461/2025ric. n. 12436/2023 Numero di raccolta generale 11822/2026Pres.

L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel.

I Ambrosicomplessivi euro 400,00, oltre a spese generali e accessori di legge; dellespese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivi euro450,00, oltre a spese generali e accessori di legge; al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.800,00(di cui euro 2.600,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 20 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura in calce al ricorso, con domiciliodigitale ex lege;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazionestraordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], LorenzoSperati e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce alcontroricorso, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -CC 20/11/2025 Numero registro generale 12436/2023ric. n. 12436/2023 Numero sezionale 4461/2025Pres. L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11822/2026Rel. I AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza n. 5371/2022 del Tribunale di Palermo pubblicata indata 20 dicembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025dalla [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Palermo con sentenza 22 luglio 2021 ha accoltola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria eha dichiarato la convenuta società responsabile per i danni cagionati a GiuliaRandazzo e [OSCURATO:PERSONA] a seguito della violazione del contratto ditrasporto com conseguente illegittimità del mancato imbarco, con condannaal pagamento dell’importo complessivo di euro 4.478,00 e delle spese dilite, come da dispositivo.2. Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice d’appello, con lasentenza qui impugnata, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria e in riforma dellasentenza di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità delle domandeproposte in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concondanna degli attori originari alle spese dei due gradi di giudizio, come dadispositivo.3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] e EdoardoCusumano hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattromotivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in amministrazione straordinaria.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisioneNumero registro generale 12436/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4461/2025ric. n. 12436/2023 Numero di raccolta generale 11822/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosi1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 347 co. 1°c.p.c., dell’art. 165 co. 1° c.p.c. e dell’art.348 co. 1° c.p.c. tutti in relazione all’art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c. – Nullità delprocedimento e della sentenza art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; in particolare,lamentano l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per non aver dichiaratol’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., stantela costituzione dell’appellante in violazione del dettato di cui all’art. 347comma 1, c.p.c.; difatti, nell’ambito dei procedimenti innanzi al Tribunale,richiamati da quest’ultima disposizione, è previsto che l’attore debbacostituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto dicitazione a norma dell’art. 165 co. 1° c.p.c. e che, nella specie, lacontroparte ha notificato l’atto di appello in data 19 novembre 2021 ma siè costituita in giudizio il 2 dicembre 2021, ossia tredici giorni dopo la notificae, quindi, oltre il termine di dieci giorni prescritto dagli artt. 165 e 347 c.p.c..2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, semprecon riferimento all’eccepita improcedibilità per violazione del termine dicostituzione, la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c..” in quanto il Tribunale riguardo adetta eccezione - rilevabile anche d’ufficio - avrebbe omesso ognipronuncia sul punto.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti in via subordinata, lamentano la“violazione o falsa applicazione dell’art. 348 co. 2° c.p.c in relazione all’art.360 co. 1° n. 3 e 4 c.p.c. - Nullità del procedimento e della sentenza (art.360 co. 1 n. 4 c.p.c.)” ed in particolare, evidenziano che [OSCURATO:PERSONA] appellantesi è disinteressata del giudizio di impugnazione e che, oltre a costituirsi inviolazione dei termini processuali, non è nemmeno comparsa alle udienze.Di conseguenza, fermo quanto denunciato nel precedente motivo di ricorso,in via subordinata, deducono anche la violazione dell’art. 348, comma 2°c.p.c., tenuto conto che il Tribunale, constatata la mancata comparazionedell’appellante alla prima udienza (costituitosi oltre dieci giorni dalla notificadell’atto di appello), avrebbe dovuto disporre il rinvio della causa ad unaCC 20/11/2025 Numero registro generale 12436/2023ric. n. 12436/2023 Numero sezionale 4461/2025Pres. L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11822/2026Rel. I AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026successiva udienza, incombente che, però, non ha disposto, nonostante gliallora appellati, odierni ricorrenti, nelle note scritte avessero insisititonell’eccezione di improcedibilità ex art. 348 c.p.c dell’appello ex adversoproposto.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano infine la “Violazione efalsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.) sulle spese legali”;in particolare, evidenziano che l’improcedibilità della impugnazione, nonrilevata dal Tribunale, comporta l’erroneità anche della subita condanna alpagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio di merito.5. Il ricorso è fondato.Questa Corte ha già affermato che la mancata costituzionedell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. determinaautomaticamente l'improcedibilità dell'appello. Ebbene, l'art. 347, comma1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo leforme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabilial giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma nonquella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delleparti), in quanto tale ultima previsione è incompatibile con quella diimprocedibilità dell'appello; difatti, alla mancata o ritardata costituzionedell'appellante nei termini di cui all'art. 348 c.p.c. consegue l’improcedibilitàdel gravame, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termineassegnatogli (Cass., Sez. U., 18/05/2011, n. 10864) e si sia difeso anchenel merito (Cass. Sez. 6 - 2, 13/03/2017 n. 6369; Cass. Sez. 3, 24/01/2006n. 1322; in senso conforme, più di recente, cfr. Cass. Sez. 3, 06/07/2020n. 13887).Nella specie, risulta che la società appellante, odiernacontroricorrente, dopo aver notificato l’atto di appello in data 19 novembre2021 (doc. 4 allegato al controricorso: pec di notifica dell’atto di appello, infile .eml - oggetto “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 atto dicitazione in appello [OSCURATO:PERSONA] vs Randazzo + 1”, ricevuta il 19.11.2021, ore18:40), si è costituita in giudizio il 2 dicembre 2021, ossia tredici giorniNumero registro generale 12436/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4461/2025ric. n. 12436/2023 Numero di raccolta generale 11822/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosidopo la notifica, quindi, oltre il termine di dieci giorni prescritto dagli artt.165 e 347 c.p.c..I richiamati principi non vengono scalfiti dalla duplice argomentazioneformulata dalla società controricorrente, la quale, per un verso, sostiene diessersi, comunque, costituita ben prima dei 20 giorni antecedenti l’udienzafissata (15 aprile 2022) provvedendo all’iscrizione a ruolo del giudizio indata 2 dicembre 2021 e, per l’altro, che la stessa parte appellata,contestando nel merito i motivi di appello mossi da [OSCURATO:PERSONA], avrebbeaccettato il contradditorio sul punto.6. Ritenuta pertanto l'improcedibilità dell'appello proposto, il ricorsova accolto per quanto di ragione, va cassata la sentenza impugnata nellaparte in cui ha pronunciato, stante l'improcedibilità dell'appello, senzanecessità di rinviare al Tribunale poiché ricorre un'ipotesi in cui il processonon poteva essere proseguito ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. (cfr.Cass. n. 2532/1971).7. Tenuto conto dell'esito del processo, va osservato che nell’ipotesi,come quella in esame, in cui la cassazione della sentenza avvenga senzarinvio, la Corte ha il potere di pronunciare sulle spese dei precedenti gradidi giudizio, avuto riguardo ai parametri di cui al d.m. n.55/14 e successivemodificazioni.Pertanto, la odierna controricorrente va condannata al rimborso infavore della parte ricorrente delle spese del doppio grado del giudizio dimerito nonché di quelle del presente giudizio di legittimità in ossequio delprincipio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in favore dellaRandazzo e del Cusumano. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassasenza rinvio la sentenza impugnata, perché il processo non poteva essereproseguito. Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inamministrazione straordinaria, al pagamento in favore della Randazzo e delCusumano: delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida inNumero registro generale 12436/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4461/2025ric. n. 12436/2023 Numero di raccolta generale 11822/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosicomplessivi euro 400,00, oltre a spese generali e accessori di legge; dellespese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivi euro450,00, oltre a spese generali e accessori di legge; al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.800,00(di cui euro 2.600,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 20 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11822/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris