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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2019

ECLI:EU:T:2019:826
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0736_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Bergsteiger) (causa T‑736/18) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Bergsteiger – [OSCURATO:PERSONA] denominativo e dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 47, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricevibilità di una domanda di prova dell’uso effettivo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Istanza presentata espressamente e tempestivamente dal richiedente – Possibilità di presentare l’istanza per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2) (v. punto 47)

2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Necessità di risolvere tale questione, una volta sollevata dal richiedente, prima di decidere sull’opposizione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2) (v. punto 53)

3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punto 55)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 67, 68)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 70, 75)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 92, 93, 100, 103, 104, 109, 111)

7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un marchio denominativo [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 94, 97)

8. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 116, 117)

9. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo Bergsteiger – Marchio figurativo e denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 120‑122) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 ottobre 2018 (procedimento R 572/2018‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 ottobre 2018 (procedimento R 572/2018-4) è annullata. 2) L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 3) [OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0736_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Bergsteiger) (causa T‑736/18) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Bergsteiger – [OSCURATO:PERSONA] denominativo e dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 47, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricevibilità di una domanda di prova dell’uso effettivo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Istanza presentata espressamente e tempestivamente dal richiedente – Possibilità di presentare l’istanza per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2) (v. punto 47) 2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Necessità di risolvere tale questione, una volta sollevata dal richiedente, prima di decidere sull’opposizione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2) (v. punto 53) 3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punto 55) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 67, 68) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 70, 75) 6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 92, 93, 100, 103, 104, 109, 111) 7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un marchio denominativo [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 94, 97) 8. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 116, 117) 9. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo Bergsteiger – Marchio figurativo e denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 120‑122) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 ottobre 2018 (procedimento R 572/2018‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 ottobre 2018 (procedimento R 572/2018-4) è annullata. 2) L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 3) [OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà le proprie spese.
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