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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13358/2026

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Guidobaldi, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonaiuti unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di Caccia ATC 2 Valtiberina, in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Calvanese, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2190/2023depositata il 30/10/2023;Numero registro generale 10376/2024Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 13358/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di un’azienda agrituristicadenominata Calcinaia sul Lago, convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Arezzo, l’[OSCURATO:PERSONA] di Caccia ATC 2 Valtiberina,in seguito ATC 2, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causatiglidai cinghiali che si erano introdotti nel terreno dell’aziendadanneggiando anche la piscina.2.

L’ATC 2 si costituì in causa e dedusse la propria carenza di legittimazionepassiva e contestò la domanda, deducendo che il Guidobaldi nonaveva eseguito le opere che il personale dell’ATC 2, dopo unsopralluogo, aveva prescritto a fini preventivi e di tutela.3.

Il Tribunale rigettò la domanda nel merito, ritenendo che il Guidobaldinon avesse rispettato le prescrizioni volte a evitare l’invasione deiterreni da parte degli ungulati e comunque per il mancato uso dellamodulistica appropriata.4. [OSCURATO:PERSONA] propose appello.5.

In fase d’impugnazione si costituì l’ATC 2, che reiterò le difese svolte nprimo grado.6.

La Corte d’appello di Firenze ha, con la sentenza n. 2190 del30/10/2023, rigettato l’impugnazione e compensato le spese,affermando che il giudice di primo grado aveva errato nellaqualificazione della domanda, che era una domanda risarcitoria daproporsi nei confronti della Regione Toscana, in quanto titolare deipoteri di gestione della fauna selvatica.7.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione FrancescoGuidobaldi, con atto affidato a tre motivi.8.

Risponde con controricorso l’ATC

2.9. Entrambe le parti hanno depositato memoria.r.g. n. 10376/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 10376/2024Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 13358/2026Data pubblicazione 08/05/202610.

Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio ha riservato la decisione con termine per il depositodell’ordinanza in sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare il Collegio rileva che la copia della sentenza impugnatadepositata dal ricorrente è aglifica, ossia priva dei dati identificativinormalmente impressi dal sistema informatico e che ne consentonol’identificazione mediante numero di ruolo e data di pubblicazione, masul punto non vi è contestazione tra le parti, cosicché deve ritenersiche esse concordino sul numero del provvedimento e sulla data dipubblicazione, che sono rispettivamente 2190 e 30/10/2023.2.

Col primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., si deduce violazione e (o) falsa e (o) errata applicazione dinorme di diritto e segnatamente dell’art. 2135 cod. civ. e della leggen. 96 del 20/02/2006 in materia di agriturismo.Il motivo censura la sentenza d’appello laddove essa non haconsiderato la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principalerivestita dal Guidobaldi, così confermando il rigetto in primo grado.Il motivo è inammissibile, in quanto non riporta alcuna parte dell’attodi citazione, in primo grado, volto a far constatare quale fosse lospecifico oggetto della domanda proposta dinanzi al Tribunale e inogni caso non attinge adeguatamente la ragione del decidere da partedella Corte d’appello, che ha comunque affermato che vi era stato unerrore nell’interpretazione della domanda da parte del Tribunale,intesa come chiaramente basata su di una causa petendi di diritto adun indennizzo e non ad un risarcimento, cosicché il Guidobaldiavrebbe dovuto convenire in giudizio la Regione Toscana e non l’ATC.Questa Corte ha affermato (Cass. 29/04/2020 n. 8383, inmotivazione), in causa concernente la legislazione di regione a statutospeciale, ma con riferimento generale all’interesse alla protezionedella fauna che:r.g. n. 10376/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 10376/2024Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 13358/2026Data pubblicazione 08/05/2026«9.

Infatti, in presenza di danni arrecati dalla fauna selvatica èconsolidato il riconoscimento di una duplice differenziata posizionegiuridica soggettiva in capo al danneggiato.10.

Da un lato, questi fruisce della tradizionale tutela risarcitoria (tramolte, v.

Cass. 26/02/2013, n. 4806, ove ampi riferimenti anchegiurisprudenziali), con la duplice conseguenza: - da una parte,dell’assoggettamento del danneggiato agli oneri di allegazione e provadi tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, impregiudicata in questasede, perché qui irrilevante, ogni questione sulla tipologia diresponsabilità in concreto configurabile e, in particolar modo, sullariconduzione di questa, per tutte le tipologie di danni da animali nondomestici, alla previsione generale dell’art. 2043 cod. civ. o, almenoper alcune specie ed a quali condizioni, a quella dell’art. 2052 cod.civ.; - dall’altra parte, dell’integralità del ristoro in caso di fausto esitodell’accertamento dei presupposti.11.

Dall’altro lato, al danneggiato può essere apprestata una tutelaindennitaria, svincolata - da una parte - da specifici oneri probatori,ma - dall’altra parte - allora rimessa alla discrezionale individuazione,da parte del legislatore competente, entro un ambitonecessariamente più ristretto, a riprova del carattere di bilanciamentotra contrapposti interessi, in particolar modo tra quello alla tutela dellafauna - che costituisce, nella comune accezione e comunque nelcontesto normativo vigente, un valore e non può quindi di per séintegrare un fatto illecito (da ultimo, in tali espressi sensi, Cass.22/10/2014, n. 22348) - e quello dei privati proprietari oimprenditori…».[OSCURATO:PERSONA] condivide la richiamata pronuncia e intende ribadirel’ontologica differenza tra risarcimento dei danni e indennizzo.A tanto consegue che il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamenteindividuare, soprattutto in questa sede di legittimità, l’oggettooriginario della propria domanda, riportando i passi salienti dell’attor.g. n. 10376/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 10376/2024Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 13358/2026Data pubblicazione 08/05/2026di citazione a tal fine rilevanti, al fine di consentire un adeguatocontrollo sulla corretta applicazione della normativa di fonte statale eregionale da parte del giudice di merito, il che, viceversa, non è stato.3.

Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., si deduce violazione e (o) falsa e (o) errata applicazione dinorme di diritto e segnatamente alla L. Regione Toscana n. 3 del12/01//1994 che in materia di fauna selvatica prevede la titolarità dicompetenze e di prevenzione degli [OSCURATO:PERSONA] di Caccia.Il motivo censura la sentenza d’appello per non avere questa accoltola domanda pur competendo all’ATC 2 i poteri di amministrazione delterritorio e di gestione della fauna selvatica.La censura è inammissibile per le stesse ragioni per le quali lo è quelladi cui al primo motivo: la competenza in materia di risarcimento deldanno da fauna selvatica, a differenza - in base alla singola normativaregionale di volta in volta applicabile - degli indennizzi per i danni daquella cagionati, spetta alla Regione Toscana ed è questo enteterritoriale che doveva essere convenuto in giudizio e non, invece,l’ATC

2. Ma la vista carenza, in ricorso, di appagante indicazione dellacausa petendi azionata in citazione rende impossibile verificare lafondatezza o meno della doglianza qui dispiegata.4.

Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., si lamenta omessa valutazione della somma richiesta dalGuidobaldi e dei fatti pacifici, ai fini del risarcimento dei danni, inviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ.Il motivo è inammissibile, in quanto la valutazione dei danni è unmomento successivo a quello dell’identificazione del soggetto tenutoal risarcimento e al loro effettivo accertamento, sulla base di dati che,almeno al fine di consentire una individuazione approssimativa deivalori di riferimento devono essere adeguatamente allegati da chiagisce in giudizio (con riferimento specifico a attività commerciali sivedano: Cass. 3/11/2021 n. 31251; Cass. 24/04/1997 n. 3596),r.g. n. 10376/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 10376/2024Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 13358/2026Data pubblicazione 08/05/2026sicché la valutazione e la liquidazione dei danni, anche se ne siachiesta la determinazione mediante l’equità ai sensi dell’art. 1226 cod.civ. (richiamato per la materia dell’illecito extracontrattuale dall’art.2056 cod. civ.), sono necessariamente precluse dall’esclusione dellapassiva legittimazione dell’unico convenuto.5.

Il ricorso è, in conclusione, dichiarato inammissibile per essereinammissibili tutte le censure prospettate.6.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto contodell’attività processuale espletata, in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.7.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deveversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 11/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 10376/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 6 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Guidobaldi, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonaiuti unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di Caccia ATC 2 Valtiberina, in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Calvanese, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2190/2023depositata il 30/10/2023;Numero registro generale 10376/2024Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 13358/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di un’azienda agrituristicadenominata Calcinaia sul Lago, convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Arezzo, l’[OSCURATO:PERSONA] di Caccia ATC 2 Valtiberina,in seguito ATC 2, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causatiglidai cinghiali che si erano introdotti nel terreno dell’aziendadanneggiando anche la piscina.2. L’ATC 2 si costituì in causa e dedusse la propria carenza di legittimazionepassiva e contestò la domanda, deducendo che il Guidobaldi nonaveva eseguito le opere che il personale dell’ATC 2, dopo unsopralluogo, aveva prescritto a fini preventivi e di tutela.3. Il Tribunale rigettò la domanda nel merito, ritenendo che il Guidobaldinon avesse rispettato le prescrizioni volte a evitare l’invasione deiterreni da parte degli ungulati e comunque per il mancato uso dellamodulistica appropriata.4. [OSCURATO:PERSONA] propose appello.5. In fase d’impugnazione si costituì l’ATC 2, che reiterò le difese svolte nprimo grado.6. La Corte d’appello di Firenze ha, con la sentenza n. 2190 del30/10/2023, rigettato l’impugnazione e compensato le spese,affermando che il giudice di primo grado aveva errato nellaqualificazione della domanda, che era una domanda risarcitoria daproporsi nei confronti della Regione Toscana, in quanto titolare deipoteri di gestione della fauna selvatica.7. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione FrancescoGuidobaldi, con atto affidato a tre motivi.8. Risponde con controricorso l’ATC 2.9. Entrambe le parti hanno depositato memoria.r.g. n. 10376/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 10376/2024Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 13358/2026Data pubblicazione 08/05/202610. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio ha riservato la decisione con termine per il depositodell’ordinanza in sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare il Collegio rileva che la copia della sentenza impugnatadepositata dal ricorrente è aglifica, ossia priva dei dati identificativinormalmente impressi dal sistema informatico e che ne consentonol’identificazione mediante numero di ruolo e data di pubblicazione, masul punto non vi è contestazione tra le parti, cosicché deve ritenersiche esse concordino sul numero del provvedimento e sulla data dipubblicazione, che sono rispettivamente 2190 e 30/10/2023.2. Col primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., si deduce violazione e (o) falsa e (o) errata applicazione dinorme di diritto e segnatamente dell’art. 2135 cod. civ. e della leggen. 96 del 20/02/2006 in materia di agriturismo.Il motivo censura la sentenza d’appello laddove essa non haconsiderato la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principalerivestita dal Guidobaldi, così confermando il rigetto in primo grado.Il motivo è inammissibile, in quanto non riporta alcuna parte dell’attodi citazione, in primo grado, volto a far constatare quale fosse lospecifico oggetto della domanda proposta dinanzi al Tribunale e inogni caso non attinge adeguatamente la ragione del decidere da partedella Corte d’appello, che ha comunque affermato che vi era stato unerrore nell’interpretazione della domanda da parte del Tribunale,intesa come chiaramente basata su di una causa petendi di diritto adun indennizzo e non ad un risarcimento, cosicché il Guidobaldiavrebbe dovuto convenire in giudizio la Regione Toscana e non l’ATC.Questa Corte ha affermato (Cass. 29/04/2020 n. 8383, inmotivazione), in causa concernente la legislazione di regione a statutospeciale, ma con riferimento generale all’interesse alla protezionedella fauna che:r.g. n. 10376/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 10376/2024Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 13358/2026Data pubblicazione 08/05/2026«9. Infatti, in presenza di danni arrecati dalla fauna selvatica èconsolidato il riconoscimento di una duplice differenziata posizionegiuridica soggettiva in capo al danneggiato.10. Da un lato, questi fruisce della tradizionale tutela risarcitoria (tramolte, v. Cass. 26/02/2013, n. 4806, ove ampi riferimenti anchegiurisprudenziali), con la duplice conseguenza: - da una parte,dell’assoggettamento del danneggiato agli oneri di allegazione e provadi tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, impregiudicata in questasede, perché qui irrilevante, ogni questione sulla tipologia diresponsabilità in concreto configurabile e, in particolar modo, sullariconduzione di questa, per tutte le tipologie di danni da animali nondomestici, alla previsione generale dell’art. 2043 cod. civ. o, almenoper alcune specie ed a quali condizioni, a quella dell’art. 2052 cod.civ.; - dall’altra parte, dell’integralità del ristoro in caso di fausto esitodell’accertamento dei presupposti.11. Dall’altro lato, al danneggiato può essere apprestata una tutelaindennitaria, svincolata - da una parte - da specifici oneri probatori,ma - dall’altra parte - allora rimessa alla discrezionale individuazione,da parte del legislatore competente, entro un ambitonecessariamente più ristretto, a riprova del carattere di bilanciamentotra contrapposti interessi, in particolar modo tra quello alla tutela dellafauna - che costituisce, nella comune accezione e comunque nelcontesto normativo vigente, un valore e non può quindi di per séintegrare un fatto illecito (da ultimo, in tali espressi sensi, Cass.22/10/2014, n. 22348) - e quello dei privati proprietari oimprenditori…».[OSCURATO:PERSONA] condivide la richiamata pronuncia e intende ribadirel’ontologica differenza tra risarcimento dei danni e indennizzo.A tanto consegue che il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamenteindividuare, soprattutto in questa sede di legittimità, l’oggettooriginario della propria domanda, riportando i passi salienti dell’attor.g. n. 10376/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 10376/2024Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 13358/2026Data pubblicazione 08/05/2026di citazione a tal fine rilevanti, al fine di consentire un adeguatocontrollo sulla corretta applicazione della normativa di fonte statale eregionale da parte del giudice di merito, il che, viceversa, non è stato.3. Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., si deduce violazione e (o) falsa e (o) errata applicazione dinorme di diritto e segnatamente alla L. Regione Toscana n. 3 del12/01//1994 che in materia di fauna selvatica prevede la titolarità dicompetenze e di prevenzione degli [OSCURATO:PERSONA] di Caccia.Il motivo censura la sentenza d’appello per non avere questa accoltola domanda pur competendo all’ATC 2 i poteri di amministrazione delterritorio e di gestione della fauna selvatica.La censura è inammissibile per le stesse ragioni per le quali lo è quelladi cui al primo motivo: la competenza in materia di risarcimento deldanno da fauna selvatica, a differenza - in base alla singola normativaregionale di volta in volta applicabile - degli indennizzi per i danni daquella cagionati, spetta alla Regione Toscana ed è questo enteterritoriale che doveva essere convenuto in giudizio e non, invece,l’ATC 2. Ma la vista carenza, in ricorso, di appagante indicazione dellacausa petendi azionata in citazione rende impossibile verificare lafondatezza o meno della doglianza qui dispiegata.4. Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., si lamenta omessa valutazione della somma richiesta dalGuidobaldi e dei fatti pacifici, ai fini del risarcimento dei danni, inviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ.Il motivo è inammissibile, in quanto la valutazione dei danni è unmomento successivo a quello dell’identificazione del soggetto tenutoal risarcimento e al loro effettivo accertamento, sulla base di dati che,almeno al fine di consentire una individuazione approssimativa deivalori di riferimento devono essere adeguatamente allegati da chiagisce in giudizio (con riferimento specifico a attività commerciali sivedano: Cass. 3/11/2021 n. 31251; Cass. 24/04/1997 n. 3596),r.g. n. 10376/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 10376/2024Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 13358/2026Data pubblicazione 08/05/2026sicché la valutazione e la liquidazione dei danni, anche se ne siachiesta la determinazione mediante l’equità ai sensi dell’art. 1226 cod.civ. (richiamato per la materia dell’illecito extracontrattuale dall’art.2056 cod. civ.), sono necessariamente precluse dall’esclusione dellapassiva legittimazione dell’unico convenuto.5. Il ricorso è, in conclusione, dichiarato inammissibile per essereinammissibili tutte le censure prospettate.6. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto contodell’attività processuale espletata, in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deveversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 11/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 10376/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 6 di 7
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