CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 gennaio 1949
Cassazione n. 40349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 maggio 2021 la Corte di Appello di Roma ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 14 ottobre 2018) - le quali avevano chiesto la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita dal loro congiunto (custodia in carcere dal 25 febbraio al 14 luglio 2015; arresti domiciliari dal 15 luglio al 7 dicembre 2015). Risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto il 25 febbraio 2015 perché gravemente indiziato di aver procurato gravi lesioni a [OSCURATO:PERSONA] facendo uso di un'arma comune da sparo e per aver detenuto e portato illegalmente l'arma utilizzata per commettere quel reato. Stamegna è stato assolto dal Tribunale di Latina con sentenza del 3 maggio 2018, divenuta irrevocabile in data 8 novembre 2018. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. perché, quando fu interrogato dal G.i.p., pur avendo saputo di essere stato accusato da Padovano, Stamegna si avvalse della facoltà di non rispondere e non indicò «una differente dinamica dei fatti o i pregressi motivi di astio che avrebbero potuto originare l'accusa». 3. Contro l'ordinanza le parti istanti hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore e procuratore speciale. Le ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sottolineano, tra l'altro, che, pur essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, Stamegna ha depositato più memorie difensive volte a dimostrare «la totale infondatezza dell'imputazione» e che la Corte territoriale non ha spiegato in che modo la scelta di non rispondere avrebbe influito sulla privazione della libertà personale. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocatura generale dello Stato, con memoria del 2 settembre 2022 ne ha chiesto il rigetto.5. Il ricorso è fondato. 6. Nel ritenere sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha attribuito decisivo rilievo al fatto che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Stamegna si avvalse della facoltà di non rispondere. L'ordinanza impugnata richiama in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale potrebbe considerarsi gravemente imprudente o negligente il comportamento di chi scelga di esercitare il diritto al silenzio riconosciutogli dalla legge ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo in tal modo a ingenerare la falsa apparenza di un reato. Tale orientamento, tuttavia, deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore che, col d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, ha modificato il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. L'opzione legislativa è chiara nel senso di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343 con specifico riferimento all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (considerando n. 10 e considerando n. 24 della Direttiva). Si è stabilito, infatti, che «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b) , cod. proc. pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo» e non può assumere quindi esclusivo rilievo al fine di ritenere sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017; Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L., Rv. 283241 ). 7. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di leg