Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 aprile 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:801
Testo integrale del provvedimento
62021TO0077_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 novembre 2021 – QC/Commissione
(causa T‑77/21) (
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)
«Funzione pubblica – Funzionari – Pensione – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Decisione che fissa il numero di annualità – Competenza vincolata – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Mancato avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità – Domanda di ingiunzione – Manifesta incompetenza»
1.
Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Controllo della legittimità di una decisione che riprende il calcolo di un’autorità nazionale dei diritti a pensione da trasferire al regime dell’Unione e che determina il numero di annualità da computare nell’ambito di detto regime – Inclusione
(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)
(v. punto 28)
2.
Funzionari – Atti dell’amministrazione – Atto fondato sulla decisione di un’autorità nazionale – Vizi che inficiano la decisione nazionale – Conseguenze sulla validità dell’atto dell’Unione – Insussistenza
(v. punto 29)
3.
Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Modalità – Determinazione del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati presso il regime nazionale – Competenza delle autorità nazionali – Possibilità per l’istituzione dell’Unione di cui trattasi di controllare la compatibilità della decisione nazionale con il diritto dell’Unione – Esclusione
(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)
(v. punti 30‑33)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto, in parte, in quanto manifestamente infondato in diritto, in parte, in quanto irricevibile e, in parte, per incompetenza manifesta del Tribunale a conoscerne.
2)
QC è condannato alle spese.
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GU C 138 del 19.4.2021
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