CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 15911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: /2 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Damiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/03/2021 dalla Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist. Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ri getto dei ricorsi ; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Arcan gelo, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist.Taranto ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, in data 20/05/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Damiano erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione (il primo) ai delitti di associazione per delinquere e estorsione consumata e tentata, nonché (il secondo) ad altro delitto di tentata estorsione, come rispettivamente meglio specificato in rubrica. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla definizione del giudizio senza trattazione orale, pur non avendo il ricorrente rinunziato al proprio intervento. Si evidenzia che il decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato al [OSCURATO:PERSONA], conteneva l'ordine di traduzione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che per questa ragione la casa circondariale di Taranto comunicò al ricorrente (che aveva più volte chiesto all'ufficio matricola, nei giorni precedenti l'udienza, di essere tradotto) che non era necessaria alcuna richiesta. Tuttavia l'ordine di traduzione venne revocato e, nonostante l'ulteriore richiesta del [OSCURATO:PERSONA] conseguente al rinvio della causa dovuto alla mancata trasmissione delle conclusioni del P.G. ad uno dei difensori, la Corte d'Appello confermò all'udienza di rinvio la propria decisione di trattare il processo senza la presenza delle parti. Si osserva che tale decisione aveva determinato una lesione del diritto all'intervento dell'imputato. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali rese da BOCCUNI Mario. La difesa censura il mancato accoglimento della relativa eccezione da parte del G.u.p., del Tribunale e della stessa Corte d'Appello, nonostante il fatto che, dall'utenza fissa dell'esercizio pubblico dell dichiarante, fossero partite alcune telefonate ritenute rilevanti per le ipotesi di estorsione contestate al ricorrente: situazione già nota agli operanti al momento dell'escussione, che imponeva di ritenere inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni del BOCCUNI, escusso a sommarie informazioni senza garanzie. La difesa richiama, al riguardo, la necessità di prendere in esame la posizione del dichiarante in chiave sostanziale, ovvero indipendentemente dalla pendenza di un procedimento a suo carico e dall'esistenza di una iscrizione, censurando il riferimento, operato dai giudici di merito, al fatto che il BOCCUNI avesse reso dichiarazioni davanti al giudice: essendo oggetto della censura non già la deposizione dibattimentale, ma le precedenti dichiarazioni, risultate decisive proprio per escludere l'attendibilità di quanto affermato in dibattimento. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'acquisizione ed utilizzazione, per l'affermazione di penale responsabilità ai sensi del comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese in sede di indagini da quattro testimoni. Si censura la sentenza impugnata per non essersi confrontata con il principale rilievo formulato con l'atto di appello, concernente la mancanza di elementi dotati di 2 concretezza dimostrativa delle supposte interferenze illecite alla regolare esplicazione del contraddittorio. La difesa passa in rassegna, al riguardo, le decisioni citate dai giudici di merito, evidenziando che in tutti i provvedimenti si era dato rilievo ad elementi diversi ed ulteriori rispetto alla rilevata ritrattazione, pur se ingiustificata. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo B). Si censura il travisamento in cui anche la Corte d'Appello era incorsa a proposito delle dichiarazioni del teste MARTINI (che aveva reso dichiarazioni in corso di indagine non acquisite, come invece avvenuto per altri dichiaranti, ai sensi del comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen.), affermando che il teste avrebbe operato uno stretto collegamento tra la richiesta di danaro formulata da FONTANA Luca e l'incontro avvenuto, nel precedente mese di settembre, tra lo stesso MARTINI, il LONGO, il LEONE e l'odierno ricorrente. La difesa sottolinea che il teste aveva dichiarato di non ricordare la circostanza, prima di essere richiamato su richiesta del P.M. Si censura altresì la valorizzazione del fatto - frutto in realtà di un equivoco - che poco dopo l'arresto in flagranza del FONTANA il difensore del [OSCURATO:PERSONA] si era presentato presso la caserma dei Carabinieri. 2.5. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Si lamenta la mancata risposta ai rilievi del ricorrente imperniati sulla scarsa consistenza degli elementi indizianti, anche in considerazione del fatto che le condotte contestate non erano state poste in essere in contesti di stampo mafioso, ciò che rendeva poco plausibile la valorizzazione dei riferimenti alla "insigne personalità ma lavitosa" del ricorrente, ai suoi "atteggiamenti silenti ma efficaci" nell'incutere terrore, ecc. 2.6. Vizio di motivazione con riferimento all'entità del trattamento sanzionatorio. Si censura l'individuazione del reato più grave nell'estorsione di cui al capo D), nonostante fosse intervenuto il risarcimento delle somme estorte alle persone offese con conseguente applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 o 62.bis cod. pen. "soggettivamente estensibile a tutti i membri della riconosciuta associazione" cui doveva ritenersi imputabile l'evento dannoso. . 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Damiano, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Si censura la ritenuta idoneità delle dichiarazioni del BOCCUNI a fondare l'affermazione di penale responsabilità, dal momento che l'individuazione della data del 14/02/2018 sarebbe in realtà stata effettuata dalle forze dell'ordine, mentre il BOCCUNI si era limitato ad affermare che anche il ricorrente aveva fatto uso dell'utenza telefonica. Si censura anche il mancato apprezzamento del fatto che, nelle vicinanze del bar del BOCCUNI, vi era una cabina telefonica utilizzabile da chiunque, nonché dell'ulteriore circostanza 3 costituita dal fatto che il CAROLI non si era sentito intimidito dalla telefonata "muta" di quel giorno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prendendo le mosse dal ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che la fondatezza del primo motivo assuma rilievo assorbente, ed imponga l'annullamento della sentenza impugnata. 1.1. Dalla consultazione degli atti processuali, cui la Corte ha avuto accesso in considerazione della tipologia di doglianze prospettate, emerge che, alla prima udienza del 10/03/2021, la Corte d'Appello rigettò la richiesta di trattazione orale, formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con atto scritto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], osservando che non risultava c:he l'imputato avesse "manifestato la volontà di presenziare all'udienza né al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio né successivamente", e che tale volontà neppure era stata manifestata dai difensori (lo aveva fatto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Damiano, ma la richiesta era stata dichiarata inammissibile perché inviata ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello dedicato). La Corte rinviò peraltro la causa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentire la trasmissione alla difesa delle conclusioni del P.G. Dagli atti emerge inoltre che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in previsione dell'udienza di rinvio, inviò altre due richieste di traduzione: in data 12/03/2021 con dichiarazione all'ufficio matricola (rigettata dal Presidente con provvedimento in calce che richiamava quello reso in udienza), e in data 25/03/2021 (anch'essa rigettata dalla Corte d'Appello con ordinanza emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], motivata con il richiamo alla tardività delle precedenti richieste e al fatto che il rinvio era stato determinato solo dalla mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del P.G.). 1.2. Osserva il Collegio che la decisione di non ammettere la trattazione orale, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] "manifestato la volontà di presenziare all'udienza né al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio né successivamente", e non essendo stata tale volontà manifestata neppure dai difensori, potrebbe prima facie apparire corretta, dal momento che l'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020 (conv. dalla I. n. 176 del 2020) prevede che la richiesta di trattazione orale sia formulata dall'imputato tramite il suo difensore, nei termini ivi previsti. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi, in linea con quanto osservato dal difensore del ricorrente, qualora si tenga in adeguato conto il fatto che a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato un decreto di citazione a comparire personalmente dinanzi alla Corte d'Appello, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 9.30, 4 che recava in calce l'ordine del Presidente di "traduzione dell'imputato detenuto, nel luogo e nel giorno indicati, secondo le disposizioni del Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena". È invero evidente che l'ordine di traduzione per l'udienza in Corte d'Appello, formulato dal Presidente all'interno del decreto di citazione notificato al [OSCURATO:PERSONA] (ordine che non risulta revocato o comunque superato da alcun tipo di provvedimento successivo), ha dato luogo ad un ragionevole affidamento, in capo all'imputato, di poter comparire in udienza senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà in tal senso. Non può quindi in alcun modo condividersi la motivazione dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dalla Corte territoriale, secondo cui l'istanza di trattazione orale doveva essere rigettata, anzitutto, perché il [OSCURATO:PERSONA] non aveva manifestato una siffatta richiesta al momento della notifica del decreto introduttivo: motivazione resa nonostante l'istanza difensiva avesse avuto cura di richiamare l'ordine di traduzione contenuto nel decreto di citazione a giudizio (nell'istanza si fa anche riferimento a specifiche richieste di essere tradotto formulate dal [OSCURATO:PERSONA] all'ufficio matricola, peraltro non documentate). Deve allora darsi seguito all'orientamento recentemente espresso da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 43564 del 19/10/2021, Ferraro) in una fattispecie del tutto analoga, nella quale l'ordine di traduzione dell'imputato era stato inserito anche in quel caso nel decreto di citazione per il giudizio di appello. La Sesta Sezione ha tra l'altro osservato, accogliendo I motivo di ricorso, che «sebbene non risulti dagli atti che l'imputato avesse comunicato al giudice di appello la sua volontà di comparire all'udienza nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., la già disposta traduzione aveva evidentemente reso superflua tale esplicita richiesta da parte dell'imputato, atteso che il predetto poteva legittimamente confidare sulla partecipazione all'udienza perché indotto in errore dalla citazione a giudizio con il contestuale ordine di accompagnamento in aula». 1.3. Quanto fin qui esposto evidenzia che il diritto dell'imputato a presenziare al processo d'appello è stato illegittimamente compresso dalla Corte territoriale, che pur avrebbe potuto agevolmente rimediare disponendo la traduzione del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza del 26/10 (traduzione negata nonostante la duplice richiesta rivolta personalmente dall'imputato). La sentenza emessa nei suoi confronti deve pertanto essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Damiano è inammissibile. 2.1. È utile qui richiamare, preliminarmente, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione 5 fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di legittimità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale (pag. 41 seg.) ha valorizzato le convergenti risultanze costituite dalle dichiarazioni del CAROLI (destinatario di una telefonata "muta" della durata di 19 secondi, ricevuta la mattina stessa dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nelle prime ore del 12/02/2018), dall'accertamento che aveva consentito di attribuire la chiamata all'utenza fissa sita nell'esercizio pubblico del BUCCONI, nonc:hé dalle dichiarazioni di quest'ultimo, che di tanto in tanto era stato costretto a subire la pretesa di alcuni soggetti di utilizzare l'apparecchio cordless posto all'interno del bar, e che aveva precisato che ciò avvenne il giorno 12/02/2018 ad opera di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], mentre il giorno 14, all'ora della telefonata "muta", fu [OSCURATO:PERSONA] Damiano a pretendere l'uso del telefono. Su tali basi, la Corte territoriale ha ritenuto di attribuire la chiamata all'odierno ricorrente, e di collegare tale condotta al contesto intimidatorio in danno del CAROLI posto in essere fino all'arresto dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi sodali. Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, certo non vulnerato dai riferimenti difensivi all'esistenza di una cabina 6 pubblica nei pressi del bar che poteva essere utilizzata, o al fatto che sarebbero stati gli operanti a precisare la data in cui il C:AROLI ricevette la telefonata che qui rileva. 2.3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Damiano che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremi