CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2021
Cassazione n. 11873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e e to 1- ORDINANZA sul ricorso 5295-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 763/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza con la quale, nell'anno 2020, il giudice di pace aveva parzialmente rigettato l'impugnazione della stessa, proposta con atto d'opposizione notificato il 20/12/2018, avverso due cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate-Riscossione per il recupero di crediti maturati in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per violazioni del codice della strada. 1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: - le spese di lite dovessero seguire il criterio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, ponendone a carico soltanto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, essendo risultato che l'ente impositore si era tempestivamente attivato con la consegna dei ruoli e che la prescrizione era maturata unicamente per l'inerzia dell'esattore; - le spese dovevano essere liquidate "al di sotto dei minimi attesa la natura prettamente documentale del giudizio e l'estrema celerità dello stesso (2 udienze del presente grado, 3 nel primo solo riassegnazione fascicolo)" 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 24/2/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato al pari dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, così come modificato dal d.m. 37 del 2018, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esse allegate, deil'art. 91, 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver affermato che le spese di lite dovevano seguire il criterio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, ha, tuttavia, provveduto, senza fornire un'adeguata motivazione, alla loro liquidazione "al di sotto dei minimi" tariffari previsti dalle tabelle 1 e 2 allegate al d.m. n. 55 del 2014, i quali, peraltro, non sono derogabili. Ric. 2021 n. 5295 - Sez. 2-6 - CC dell 17 febbraio 2022 3.2. Il motivo è fondato. Premesso che: - il d.m. n. 37 del 2018, recante modifiche al d.m. n. 55 del 2014 (concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi deil'art. 13, comma 6, della I. n. 247 del 2012), è stato pubblicato sulla GU n. 96 del 26/4/2018; - i parametri previsti dal d.m. n. 37 cit. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto (cfr. Cass. n. 27233 del 2019); rileva la Corte come il d.m. n. 37 del 2018 abbia modificato l'art. 4 del d.m. n. 55 cit. introducendo il principio dell'inderogabilità delle riduzioni massime nel senso che i valori medi indicati nelle tabelle allo stesso allegate "in ogni caso" possono essere diminuiti "non oltre" il 70 per cento. Il tribunale, al contrario, dopo aver correttamente affermato che le spese di lite dovessero seguire il criterio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio (svoltisi per intero nella vigenza dei nuovo parametro), ha erroneamente ritenuto che le stesse potessero essere liquidate "al di sotto dei minimi", senza tener conto che, in realtà, i valori (medi) indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 cit. in ogni caso non possono essere diminuiti oltre il 70%. 3.3. D'altra parte, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, se non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, resta, tuttavia, il principio per cui tali parametri sono derogabili, nei limiti esposti, solo con apposita motivazione, che è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. n. 89 del 2021). [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 5295 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, infatti, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. 3.4. Nel caso in esame, come visto, il tribunale, lì dove ha (illegittimamente) ritenuto che le spese di lite maturate per entrambi i gradi di giudizio potessero essere liquidate "al di sotto dei minimi", ha fornito, sul punto, una motivazione che, in quanto fondata sulla "natura prettamente documentale del giudizio" e l'"estrema celerità dello stesso (2 udienze del presente grado, 3 nel primo solo riassegnazione fascicolo)", risulta, evidentemente, del tutto errata, non potendo in alcun modo rilevare, ai fini in esame, né che il giudizio si sia articolato (come spesso accade) con l'acquisizione di prove esclusivamente o prevalentemente documentali, né che lo stesso si sia svolto (come dovrebbe essere) in tempi particolarmente veloci. 4.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, pur avendo integralmente accolto la domanda proposta in primo grado anche nei confronti dell'ente creditore, ha, tuttavia, omesso di regolamentare le spese relative al rapporto processuale tra l'appellante e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 5295 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 4.2. Con il terzo motivo, proposto in via dichiaratamente subordinata, e cioè per l'ipotesi in cui l'omessa regolamentazione delle spese relative al rapporto processuale tra l'appellante e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] fosse ritenuta come dispositiva dell'integrale compensazione delle stesse, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha inteso, appunto, compensare integralmente le spese in questione sul rilievo che l'ente impositore si era tempestivamente attivato con la consegna dei ruoli e che la prescrizione era maturata unicamente per l'inerzia dell'esattore senza, tuttavia, considerare che: - gli artt. 91 e 92 c.p.c. consentono la compensazione delle spese di lite solo nei caso di reciproca soccombenza o di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; - l'individuazione della parte soccombente tenuta a rimborsare le spese di giudizio prescinde dall'individuazione della parte che con il suo comportamento attivo od omissivo abbia dato causa al processo dovendo essere ricercata nella parte che, in base al principio di causalità, vada considerata soccombente rispetto all'opponente. 4.3. Il secondo motivo è infondato mentre è fondato il terzo. Escluso, invero, che il tribunale sia incorso nel vizio di omessa pronuncia posto che, in realtà, la statuizione assunta sulle spese di lite, come sopra esposta„ contiene, relativamente al rapporto l'appellante ed il Comune, un'implicita ma inequivoca decisione di compensazione delle stesse, rileva la Corte che l'art. 92, comma 2°, c.p.c. (nella formulazione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla I. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado Ric. 2021 n. 5295 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 è stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni") legittima la compensazione delle spese processuali, ove (come nella specie) non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione. 4.4. Questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019). 4.5. Ed in tale vizio è incorsa la decisione impugnata lì dove il tribunale, nel riferire la ricorrenza delle condizioni (implicitamente) giustificative della compensazione delle spese di lite tra l'appellante ed il Comune, ha erroneamente dato rilievo al fatto che quest'ultimo, quale ente creditore, si era tempestivamente attivato con la consegna dei ruoli e che la prescrizione era maturata unicamente per l'inerzia dell'esattore. 4.6. Si tratta, invero, di circostanze che, riguardando esclusivamente i rapporti interni tra l'agente per la riscossione e l'ente creditore, sono, ai fini in esame, del tutto irrilevanti in quanto inopponibili all'opponente: in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, infatti, ove, a seguito di opposizione, la cartella di Ric. 2021 n. 5295 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. n. 1070 del 2017). 5. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie d ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezi