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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02106/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02B0013) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \r\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminati i ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 5.12.2024 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza, emessa in data 14.12.2021 dal G.u.p. del Tribunale di Torino, di condanna degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti; Rilevato che entrambi i ricorsi presentano motivi meramente reiterativi di una parte dei motivi d'appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che li ha precisamente disattesi; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02B0013) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \r\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminati i ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 5.12.2024 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza, emessa in data 14.12.2021 dal G.u.p. del Tribunale di Torino, di condanna degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti; Rilevato che entrambi i ricorsi presentano motivi meramente reiterativi di una parte dei motivi d'appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che li ha precisamente disattesi; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.
Sentenza Cassazione n. 02106/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris