CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 14428 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14428del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(P.I.: 08225561003), in persona del le- gale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a , giusta procura al legata a l ricorso, dall’avvocatoSimona [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M60 G482V ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M69 G088W) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2898/2021, pubblicatain data 17 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 14428/2021 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio per ottenere l’annulla- mento di una cartella di pagamento notificatale dalla Agenzia delle Entrate –Riscossione in virtù di crediti iscritti a ruolo dalla Provincia di Grosseto per sanzioni amministrative perinfrazione al codice della strada. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, con compensazione delle spese di lite. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello dell’opponente vitto- riosa, relativo alla sola statuizione sulle spese di lite, compen- sando a sua volta le spese del grado. Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso la Provincia di Grosseto. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3». Il ricorso è infondato. La società ricorrente sostieneche sarebbe “insoddisfacente” la motivazione sulla base della quale i giudici del merito hanno disposto la compensazione delle spese processuali, nonostante l’integrale accoglimento della sua opposizione. Va premesso che il giudice di pace, pur avendo accolto l’oppo- sizionenel merito, aveva disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo a tal fine sufficiente la circostanza che fosse stato impugnato un mero estratto di ruolo, pur non essendovi Ric. n. 14428/2021 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 alcuna pretesa in atto per il recupero del relativo credito da parte dei soggetti a tanto legittimati. Il tribunale ha confermato la suddetta statuizione sulle spese processuali (l’unica che era stata oggetto di gravame), rile- vando che, effettivamente,l’iscrizione a ruolo era avvenuta nel 2014, l’estratto di ruolo opposto era stato acquisito solo nel 2019 e l’opposizione era stata accolta sulla base del mero ri- lievo della mancata notificazione della cartella di pagamento, pur non essendo ancora maturata la prescrizione. Ha peraltro aggiunto, a integrazione della motivazione resa dal giudice di primo grado, che proprio la stessa questione dell’ammissibilità dell’impugnazione delmero estratto di ruolo era stata oggetto di contrasti giurisprudenziali. Si tratta di una motivazione certamente adeguata a giustificare la compensazione delle spese giudiziali, pur in presenza di soc- combenza integrale di una parte, in base al disposto dell’art. 92, comma 2. c.p.c., come integrato a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 19 aprile 2018), che ne ha dichiarato l’illegittimità, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa com- pensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccombenza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal muta- mento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Nella specie, oltre alle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, da ritenersi correttamente individuate dai giudici del merito nella circostanza di fatto dell’essere stata proposta l’opposi- zione nonostante la mancata notificazione di una cartella di pa- gamento a oltre quattro anni dall’iscrizione a ruolo del credito Ric. n. 14428/2021 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 (e nonostante non fosse ancora maturata la prescrizione), è in realtà da ritenere sussistente lo stesso presupposto del muta- mento della giurisprudenza su una questione dirimente, atteso che effettivamente la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo è stata oggetto di contrasti e di mutamenti di indirizzo, sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità. Basti considerare, in proposito, che proprio a causa della persi- stenza ditali contrasti giurisprudenziali, con l’art. 3 bis del de- creto-legge 21 ottobre 2021n. 146, inserito in sede di conver- sione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha novella t o l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma4 bis , il legislatore ha stabi lito che « l’ estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di di- retta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 201 6 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del rego- lamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che « in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela Ric. n. 14428/2021 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o inva- lidamente notificata; sono manifestamente infondate le que- stioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in rife- rimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo ad- dizionale n. 1 della Convenzione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283del 6/09/2022, Rv. 665660 – 02). Nella motivazione di tale decisione è ulteriormente specificato che «l’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuri- dico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del depo- sito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». Nella specie, non vi è dubbio che sul merito dell’opposizione e, quindi, anche con riguardo alla sussistenza dell’interesse ad agire, si sia formato il giudicato interno e, di conseguenza, non è più possibile rilevare, nella presente sede, l’inammissibilità dell’opposizione proposta, sulla base della normativa sopravve- nuta. Le considerazioni che precedono, peraltro, rendono ancor più evidente egiustificano palesemente la statuizione impugnata in ordine alla integrale compensazione delle spese del giudizio di merito, che va pertanto confermata. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 14428/2021 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) dicui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’entecontroricorrente, li- quidandole in complessivi € 700,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello