Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 00474/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Numero registro generale 9410/2025 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 474/2026 Data pubblicazione 09/01/2026 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 9410/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione a vantaggio del difensore dei controricorrenti, che ne ha fatto istanza – quale antistatario – ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del difensore anticipatario.

Roma, 23 dicembre 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 9410/2025 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 474/2026 Data pubblicazione 09/01/2026 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 9410/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione a vantaggio del difensore dei controricorrenti, che ne ha fatto istanza – quale antistatario – ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del difensore anticipatario. Roma, 23 dicembre 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9
Sentenza Cassazione n. 00474/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris