CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 37700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 24/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro 9K/estri; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con riguardo alla esigenza cautelare di cui all'art.274 lett. a) cod. proc. pen. e il rigetto del ricorso nel resto; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la inviolabilità del domicilio informatico e contro la pubblica amministrazione e, in particolare, alla corruzione ed alla rivelazione di segreti d'ufficio.Spano, in qualità di legale rappresentante della società di recupero crediti Legalpromo s.r.I., insieme a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratori di fatto della ToKe crediti, avrebbero ricevuto notizie riservate relativi a ignari utenti dell'INPS nei cui confronti avevano ottenuto da terzi l'incarico di recuperare dei crediti; a tal fine essi avrebbero corrotto un funzionario dell'Inps di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], anch'egli partecipe dell'associazione, che, attraverso accessi abusivi al sistema informatico, avrebbe verificato le posizioni contributive dei soggetti terzi, poi comunicate. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, pur ravvisando i gravi indizi di colpevolezza, aveva rigettato la domanda cautelare sul presupposto che l'intervenuto sequestro delle società avesse neutralizzato le esigenze cautelali e in particolare, il pericolo di recidiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità ed adeguatezza delle misura cautelare; l'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui il Tribunale, condividendo gli assunti del Pubblico Ministero, ha ritenuto che, nonostante l'intervenuto sequestro, sussista il pericolo di recidiva. Si tratterebbe di una congettura, atteso che l'indagato, a seguito del sequestro della società Legalpromo, non avrebbe nessuna possibilità di esercitare l'attività di recupero crediti, essendo peraltro subentrato nell'amministrazione della società in questione l'amministratore giudiziario, che avrebbe chiesto ed ottenuto le dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, diversamente dagli assunti accusatori, non avrebbe affatto creato una subordinazione della misura cautelare personale a quella reale, ma avrebbe solo correttamente applicato i principi di adeguatezza e proporzione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, affermato sulla base di asserzioni generiche, sganciate da elementi concreti; Spano avrebbe avuto notizia dell'indagine nei suoi riguardi già con l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e con la richiesta di accertamenti irripetibili del 24/07/2019 - a cui era allegata l'informazione di garanzia - e tuttavia non avrebbe mai tentato di contattare nessuno o di inquinare il quadro probatorio. Il Tribunale avrebbe in realtà fatto riferimento a fatti diversi da quelli per cui si procede. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto al pericolo di recidiva ritenuto sussistente sulla base del titolo del reato e della gravità della condotta, senza tuttavia tenere conto che, nella specie, si procede nei riguardi di un soggetto settantenne che da circa trenta anni esercita attività di recupero crediti senza essere incorso in condotte criminose ed i cui precedenti penali, collocabili nei primi anni novanta, sarebbero relativi a condotte di resistenza a pubblico ufficiale compiute in un momento della sua vita in cui faceva abuso di sostane alcoliche.La possibilità di reiterare l'attività criminosa sarebbe stata neutralizzata con il sequestro della azienda e con le dimissioni dalla carica di amministratore 2.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione; il Tribunale non avrebbe spiegato come l'indagato possa reiterare l'attività criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 2. Il Tribunale, dopo aver a lungo ricostruito i fatti e riportato il quadro indiziario, a pag. 13 ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva fatto discendere, oltre dalla gravità delle condotte, dalla stabilità dell'attività illecita e dalla personalità dell'indagato, dall'avere Spano, anche dopo il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA], continuato ad avvalersi, nonostante fosse a conoscenza delle indagini, di nuovi canali di informazione illeciti sino a qualche giorno prima della emissione del titolo cautelare, cioè dell'ordinanza con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro della società riferibile all'indagato. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, in particolare„ emerge che Spano avrebbe versato a [OSCURATO:PERSONA], cioè ad uno dei "nuovi" canali informativi, denaro fino all'estate del 2021. 3. Si tratta di una motivazione viziata. 3.1. Dalla lettura delle imputazioni, riportate nella stessa ordinanza impugnata, si evince che all'indagato è contestato un reato associativo ed alcuni reati fine, consumatisi al più tardi il 27 marzo del 2019 -, quando cioè sarebbero state revocate a [OSCURATO:PERSONA] le credenziali di accesso al sistema dell'Inps- nonché ulteriori reati che Spano avrebbe commesso con soggetti diversi dai partecipi al sodalizio (Covone, Pusceddu) fino all'ottobre del 2020. Rispetto a tale quadro di riferimento, non è innanzitutto chiaro nel ragionamento del Tribunale: a) quali sarebbero i fatti che avrebbero portato Spano a consegnare denaro a Pusceddu nell'estate del 2021, cioè in un momento successivo all'ultima imputazione contestata; b) quale sarebbe la causale delle dazioni di denaro compiute nel 2021; e, dunque, quale rapporto abbiano le dazioni in questione con i fatti per cui si procede. Né il Tribunale ha spiegato sulla base di quali elementi concreti Spano, dopo il sequestro delle società, potrebbe ancora commettere reati dello stesso genere, e, dunque, perché sussisterebbe il pericolo attuale e concreto di recidiva. 3.2. Non diversamente, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, il pericolo richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque acadit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, Papa, Rv. 202984). Tale pericolosità deve, peraltro, essere concretamente correlata alla personalità o alle condotte illecite poste in essere dell'indagato (Sez. III, n. 40535 del 12/10/2007, Russo, Rv. 237556) e non può essere desunta apoditticamente dal ruolo che l'indagato riveste nell'organizzazione criminale (Sez. 6, n. 69 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cerciello, Rv. 201071). Per evitare che il requisito richiesto del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è, pertanto, necessario,, che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, Papa, Rv. 202984; Sez. I, n. 4153 del 13/10/1993, Iannaccone, Rv. 196913, che ulteriormente specifica come la concretezza del pericolo implica non solo il richiamo ad una situazione effettiva, e non semplicemente astratta, ma anche FI doveroso riferimento ad una situazione controllabile sulla base degli atti del procedimento). Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo fatto derivare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett,a ) cod. proc. pen., da fatti di cui, come detto, non è stato spiegato alcunchè di concreto. Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, tenuto conto che la concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, deve essere esclusa qualora l'indagatki non abbia tenuto, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova. (cfr., tra le altre, Sez, 2, n. 31340 del 16/05/2017, F., Rv. 270670). P. Q. M.