CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO - sez. misure cautelari. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], provvisoriamente indagato per il reato di truffa aggravata e continuata ai danni di un ente pubblico, ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare presentato nel suo interesse ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. contro l'ordinanza con la quale, in data 11/12/2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per la durata di anni uno ed il sequestro preventivo dei suoi beni fino al raggiungimento della somma di euro 23.901,56, deducendo: I - violazione di legge e difetto di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza e di reato (l'indagato era in buona fede, ha prontamente rimosso la causa di incompatibilità con la clinica S. Anna, e comunque il fatto accertato integrava al più il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.); II - mancanza assoluta di motivazione quanto alle esigenze cautelari valorizzate; III - nullità del sequestro preventivo (difetterebbero il necessario fumus boni iuris oltre che il periculum in mora; ai fini del sequestro, occorreva un autonomo decreto; il sequestro per equivalente andava eseguito soltanto fino a concorrenza dell'importo indicato dal g.i.p., non come avvenuto, per un importo superiore). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati. 1. Deve premettersi che il motivo riguardante la necessità, ai fini del sequestro, di un autonomo decreto è manifestamente infondato, ben potendo la misura cautelare personale e quella reale essere disposte contestualmente con un medesimo provvedimento, che assume, rispettivamente, natura promiscua di ordinanza quanto all'applicazione della prima, e di decreto quanto all'applicazione della seconda. 1.1. Inoltre, il motivo riguardante la presunta esecuzione del disposto sequestro su beni di valore eccedente rispetto all'importo indicato dal g.i.p. non è consentito, riguardando la questione la fase esecutiva, e dovendo essere quindi proposta all'organo competente per l'esecuzione. + 2. Ai fini della qualificazione giuridica dei fatti accertati, il Tribunale ha valorizzato la condotta artificiosa ascritta al ricorrente, consistente nelle sei false dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità oggetto di provvisoria contestazione. 2.1. Questa Corte (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104 - 01) ha da tempo chiarito che integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore, ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell'esistenza dell'attestazione stessa, precisando che si ha erogazione, pur in assenza di un'elargizione, quando il richiedente ottiene un vantaggio economico che viene posto a carico della comunità. Il principio risulta sin qui costantemente ribadito, senza approfondimenti o variazioni, da plurime decisioni. In particolare, secondo Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Rv. 261000 - 01, la produzione all'ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali integra il reato di cui all'art. 316- ter cod. pen., anziché quello di truffa aggravata, qualora l'ente assistenziale non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento; secondo Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979 - 01, il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di truffa e non quello di cui all'art. 316-ter cod. pen., atteso che, ai sensi del regolamento CE 1122/2009, l'accoglimento delle domande non si fondava su semplici dichiarazioni autocertificate ma implicava articolati controlli da parte dell'autorità competente per l'accertamento dell'ammissibilità dei contributi); secondo Sez., n. 51962 del 02/10/2018, Rv. 274510 - 02, integrano il reato di indebita percezione di erogazioni a carico di enti pubblici, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci e compie attestazioni non veritiere in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali, al fine di ottenere un contributo economico erogato da un ente locale per lo svolgimento di attività socialmente utili, rinvenendosi il tratto distintivo rispetto al reato di malversazione a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-bis cod. pen., nella mancata violazione di un vincolo di destinazione gravante sulle somme elargite e quello rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis cod. pen., nei connotati della condotta, che, in tal caso, implica l'induzione in errore dell'ente erogatore e la determinazione di un danno per lo stesso; da ultimo, secondo Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036 - 03, il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva (fattispecie in cui si è confermata la qualificazione in termini di truffa dell'artificiosa redazione, ai fini dell'erogazione di rimborsi elettorali in favore di un partito politico, di rendiconti apparentemente regolari, in realtà basati su false annotazioni contabili, prive di documenti giustificativi, ma supportati da una certificazione di regolarità dei revisori dei conti ideologicamente falsa, trattandosi di condotta decettiva che ha indotto in errore l'ente quanto alla sussistenza dei presupposti dell'erogazione). 2.2. Questi essendo i principi in applicazione dei quali va operata la qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente accertati, appare evidente che il Tribunale non ha compiutamente illustrato le ragioni di fatto valorizzate ai fini della prescelta qualificazione giuridica dei fatti, non spiegando, in particolare, da cosa discendesse l'indebita erogazione di somme nel caso di specie e se l'ente che si assume truffato sia stato, o meno, indotto in errore, ovvero se esso fosse chiamato, o meno, a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati, senza compiere una autonoma attività di accertamento. 2.3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per il giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. ed ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p., che colmerà l'evidenziata alcuna. 2.3.1. La decisione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso. Non appare, peraltro, inopportuno ricordare che, secondo questa Corte (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla Pt confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. ed ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso