CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il motivo di ricorso con cui si censura l'intervenuto riconoscimento del ricorrente risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con motivazione esente da lacune ed illogicità, ha spiegato che gli operanti avevano avuto un significativo lasso di tempo ed avevano, inoltre, rivenuto sul mezzo sul quale viaggiava il documento di identità riproducente la effigie del Kabba, elementi che non lasciavano dubbi sulla certa corrispondenza tra costui ed il soggetto che era in definitiva il titolare dello stupefacente rinvenuto e sequestrato sull'autovettura dal quale era fuggito all'atto del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/0