CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12241/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17063/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliat e presso il suo recapito digitale con indirizzo pec; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- per la cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli n. 1689/2022,depositato i l 20 gennaio 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso depositato il 13 aprile 2022, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] C. e la [OSCURATO:SOCIETA]. - creditrici ammesse al passivo del fallimento n. 20/2007 del Tribunale di Avellino, [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., dichiarato in data 4 settembre 2007- chiedevano alla Corte d’appello di Napoli l’equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura fallimentare. Il 24-27 giugno 2022 veniva emesso il decreto monocratico nel quale il Consigliere delegato accoglieva il ricorso attribuendo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. un’equa riparazione pari all’importo capitale ammesso al passivo e alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un’equa riparazione pari ad euro 3.200. 2. –Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto, chiedendone l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva con memoria difensiva. La Corte di Appello di Napoli accoglieval’opposizione. 3. –Avverso tale decreto le società ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2 sexies, lettera g), l. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art.1 del primo protocollo addizionale e agli artt.111 e 117 della Costituzione - art . 360, n.3 La Corte d Appello ha ritenuto integrata la presunzione di irrisorietà di cui all’art. 2, comma n. 2 sexies , lettera g) della l . 89/2001 a fronte di un “valore della causa ” di euro 95.328 in rapporto ai dati del bilancio della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di euro 1.245 in rapporto al capitale sociale per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrenti evidenziano che la norma di cui alla lettera g) dell’art. 2 comma 2 sexies l. 89/2001 ha forza di legge ordinaria e, di essa, quindi, non può essere fornita una interpretazione che si ponga in contrasto sia con la giurisprudenza ultratrentennale della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia con la giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla specifica materia dell’equa riparazione.La fonte primaria in punto di applicazione del diritto all’equa riparazione, ovvero, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, più volte, ha ritenuto “irrisorie”, e come tali non esaminabili, pretese dal contenuto patrimoniale estremamente modesto. A tal fine si richiama la “Guida pratica alle condizioni di ricevibilità” sulla “Assenza di pregiudizio importante”su come debba essere intesa la “irrisorietà” del processo presupposto, evidenziando chela Corte ha finora riscontrato l’assenza di un “pregiudizio importante” nelle cause,in cui l’importo in questione era pari o inferiore a circa eur o 500. La Corte è consapevole del fatto che le conseguenze di una perdita economica non debbano essere misurate in termini astratti, per cuianche un modesto danno economico può essere importante alla luce delle specifiche condizioni in cui si trova la persona e della situazione economica del Paese o della regione in cui vive.Pertanto, la norma applicata dalla Corte d’appello andrebbe letta all’esatto contrario di quanto afferma il decreto, in quantola valutazione della irrisorietà della pretesa deve essere effettuata anche in relazione alle condizioni personali delle parti, il che implica un concetto relativo di tale irrisorietà, per cui ai fini della verifica della sua ricorrenza occorre di volta in volta valutare il valore della pretesamedesima in rapporto alle condizioni anche “economiche ” della parte che ne abbia richiesto l’accertamento ai giudici nel giudizio presupposto. Si evidenzia,altresì, che nel decreto non viene preso in considerazione quanto rappresentato dalla sentenza n. 184/2015 della Corte costituzionale rispetto agli spazi di discrezionalità del legislatore nel conformare il diritto all’equa riparazione nell’ordinamento interno. In tal senso, l’interpretazione della legge nazionale - nel caso della lettera g) del comma n. 2 sexies - non può condurre a una sostanziale abrogazione del diritto all’equa riparazione da parte del Giudice interno. Con il secondo motivo di ricorso si pro spetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 135 cod. proc. civ . in relazione all’art.2, comma 2 sexies, lettera g), l. 89/2001, all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 della Costituzione -Nullità del decreto - art . 360, n. 4 . La Corte d’appello ha ritenuto irrisorio il valore della causa in relazione alle condizioni personali delle parti ricorrenti, senza chiarire ove si collochi la soglia della irrisorietà. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, l . 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art.1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione - art . 360 n. 3 cod. proc. civ . La Corte d’appello avrebbe illegittimamente fondato la decisione di rigetto della domanda di equa riparazione (anche) sulla necessitata “consapevolezza” del creditore chirografario ammesso al passivo del fallimento presupposto rispetto alla sua mancata soddisfazione all’esito della procedura. I ricorrenti evidenziano che tale “consapevolezza” non è prevista dalla legge n. 89/2001 quale ragione per fondare il rigetto della domanda. L’unica ipotesi normativa della quale si potrebbe ipotizzare l’avvenuta applicazione è rappresentata della lettera a) del comma 2 quinquies della novellata l.89/2001. 1.1. –I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte(Cass., Sez. II , 13 febbraio 2024 , n. 3970 ) . Alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa››, in particolare, si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale. Al di là dei casi in cui il giudice comune torni a occuparsi della richiesta di cessazione degli effetti lesivi della violazione accertata dalla Corte di Strasburgo (Corte cost. 18 luglio 2013, n. 210; Corte cost. 7 aprile 2011, n. 113), l’interpretazione offerta dalla Corte EDU vincola il giudice nazionale soltanto in quanto espressiva di un “diritto consolidato”, mentre nessun obbligo esiste a fronte di pronunce che non siano il frutto di un orientamento divenuto definitivo (Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49 che ribadisce e precisa quanto affermato dalle sentenze 22 luglio 2011, n. 236 e 26 novembre 2009, n. 311 secondo cui il giudice comune è tenuto a uniformarsi alla «giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente», «in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza», fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro, Corte cost. 6 gennaio 2012, n. 15 e n. 317/2009).[OSCURATO:PERSONA] (Corte cost. n. 49 del 2015) evidenzia che il riferimento al “diritto consolidato” risponde alle modalità organizzative della Corte di Strasburgo, che consente opinioni dissenzienti e prevede un meccanismo idoneo a risolvere il contrasto tra singole sezioni, quale la rimessione alla Grande Camera (la nozione stessa di “giurisprudenza consolidata” trova riconoscimento nell’art. 28 della CEDU con riferimento al potere del comitato investito di un ricorso individuale ai sensi dell’art. 34 di potere, con voto unanime, di dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito, solo quando tale “giurisprudenza consolidata” sussista e vada applicata). La formazione del diritto giurisprudenziale della CEDU riveste quindi un carattere progressivo. La Corte europea dei diritti dell’uomo può dichiarare che una domanda costituisca un abuso del diritto quando è manifestamente priva di qualsiasi interessereale e/o riguarda una somma di denaro irrisoria o è generalmente estranea agli interessi legittimi oggettivi del richiedente (Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia, n.50634/11, 5 novembre 2013; Bock c. Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010). Dal momento dell’entrata in vigore de l Protocollo n. 14 ( 1° giugno 2010), questo tipo di domanda rientra nell'ambito dell'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione (assenza di svantaggio significativo). In particolare, la Corte di Strasburgoconsidera la sproporzione tra il carattere banale dei fatti del caso, cioè la natura irrisoria della somma in questione, e il sovraccarico della Corte di numerosi ricorsi pendenti che sollevano gravi questioni di diritti umani. In tale contesto, la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo (richiamata anche nella Guida pratica alle condizioni di ricevibilità elaborata dalla cancelleria) t iene conto anche della situazione finanziaria del ricorrente e delle possibili ripercussioni della causa in questione su di essa, nonché della natura e dell'importanza della presunta violazione della Convenzione (Bock c. Germania, n. 22051/07, 19 gennaio 2010, e Jenik c. Austria, nn. 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08, 48865/08, 20 novembre 2012), appuntandosi principalmente sul valore meramente bagatellare della lite. In tal senso, la Corte di Strasburgo ha applicato il criterio del “danno significativo” a i sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), per consentirle di trattare rapidamente le domande futili, sul presupposto che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificare l'esame da parte di un tribunale internazionale (Korolev c. Russia, déc. no 25551/05, 1° luglio2010, principio de minimis non curat praetor). Per quanto riguarda l'impatto finanziario irrilevante, in particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha finora riscontrato l'assenza di “svantaggio significativo” in casi in cui la pretesa era di entità minima, con un importo in genere pari o inferiore a circa 500 euro: in un caso relativo a un procedimento in cui l'importo in questione era di 90 euro (Ionescu c. Romania (dec.), n. 36659/04, 1° giugno 2010); in un caso relativo al mancato pagamento da parte delle autorità al richiedente di una somma equivalente a meno di un euro (Korolev c. Russia (dec.), n. 25551/05, 01/07/2010); in un caso relativo al mancato pagamento da parte delle autorità al richiedente di una somma approssimativamente pari a 12 euro (Vasilchenko c. Russia, n. 34784/02, 23 September 2010, § 49); in un caso relativo a una multa stradale di 150 euro e alla correzione della patente del ricorrente con un punto di penalità (Rinck c. Francia (dec.), n. 18774/09, 19 ottobre 2010); in un caso di ritardato pagamento di 25 euro (Gaftoniuc c. Romania (dec.), n. 30934/05, 22 febbra i o 2011); nell'ipotesi di mancato rimborso di 125 euro ( Ştefănescu c. Romania (dec.), n. 11774/04, 12 april e 2011 ); il mancato pagamento da parte delle autorità statali di 12 euro al ricorrente (Fedotov c. Moldavia (dec.), n. 51838/07, 24 ma ggio 2011 ); il mancato pagamento da parte delle autorità statali di 107 euro al ricorrente, oltre a costi e spese per 121 euro, per un totale di 228 euro (Burov c. Moldavia(dec.), n. 38875/03, 14 giugno 2011 ); in un caso relativo a un'ammenda di 135 euro, 22 euro di spese e un punto di penalità sulla patente di guida del ricorrente (Fernandez c. Francia (dec.), n. 65421/10, 17 gennaio2012); in un caso in cui la Corte ha rilevato che l'importo del danno pecuniario in questione era di 504 euro (Kiousi c. Grecia(dec.), n. 52036/09, 20 settembre 2011 ); in un caso in cui è stata presa in considerazione la richiesta iniziale di 99 euro avanzata dal ricorrente nei confronti del suo avvocato, oltre al fatto che gli erastato riconosciuto l'equivalente di 1.515 euro per la durata del procedimento di merito (Havelka c. Repubblica Ceca (dec.), n. 7332/10, 20 settembre 2011 ) ; nel caso di arretrati di stipendio per una somma equivalente a circa 200 euro (Guruyan c. Armenia(dec.), n. 11456/05, 24 gennaio 2012 ); in un caso relativo a 227 euro di spese (Šumbera c. Repubblica Ceca (dec.), n. 48228/08, 21 febbraio 2012); nel caso relativo all'esecuzione di una sentenza per 34 euro (Shefer c. Russia (dec.), n. 45175/04, 13 marzo 2012); in una causa relativa a un danno non patrimoniale di 445 euro per l'interruzione di una fornitura di energia elettrica (Bazelyuk c. Ucraina (dec.), n. 49275/08, 27 marzo 2012 ) ; in una causa relativa a multe amministrative di 50 euro (Boelens e altri c. Belgio(dec.), n. 20007/09, 11 settembre 2012 ) ; in una causa in cui le richieste riguardavano una retribuzione compresa tra 98 e 137 euro, oltre agli interessi di mora (Hudecová e altri c. Slovacchia (dec.), n. 53807/09, 18 December 2012); la mancata esecuzione di decisioni relativamente modeste, tra i 29 e i 62 euro (Shtefan e altri c. Ucraina, [Comitato], n. 36762/06, 31 luglio 2014 ); in un caso relativo a multe amministrative di 35 e 31 euro (Şimşek, Andiç e Boğatekin c. Turchia (dec.), n. 75845/12, 17 marzo 2020 , §§ 26 - 29); l'ipotesi di un sequestro per più di quattro anni e mezzo delle azioni di un ricorrente in una società con un valore nominale complessivo di due rubli, vale a dire, inferiore a 0,50 euro (Sebeleva e altri c. Russia, n. 42416/18, 1 marzo 2022, §§ 42-43). La Corte è tuttavia consapevole che l'impatto di una perdita pecuniaria non deve essere misurato in termini astratti.In tal senso, ancheun danno pecuniario modesto può essere significativo alla luce della condizione specifica della persona e della situazione economica del Paese o della regione in cui vive. Pertanto, la Corte –tenuto conto dei criteri esaminati– considera l'effetto della perdita finanziaria alla luce della situazione economica dell'individuo. Nella causa Fernandez c. Francia (dec.), 2012, ad esempio, il fatto che la ricorrente fosse un giudice della corte d'appello amministrativa di Marsiglia è stato considerato rilevante nel ritenere che la multa di 135 euro non fosse un importo per lei significativo. Alla luce di tali parametri, risulta evidente che la Corte d'appello abbia errato nell'applicazione della previsione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, poiché gli importi fatti valere in giudizio, oggetto di ammissione al passivo della procedura fallimentare, non costituivano di per sé valori irrisori alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo. Il parametro delle “condizioni personali delle parti” gioca nel senso di consentire di recuperare rilevanza di unimporto irrisorio ai casi in cui anche l’importo bagatellare perde questa qualità e diventa significativo. Pertanto, le condizioni personali possono consentire l’indennizzo di equa riparazione anche per importi in astratto bagatellari, non per evitare di indennizzare soggetti che possiedono un'adeguata capacità finanziaria. 2. – L'accoglimento dei primi tre motivi determina l'assorbimentodel quarto con cui si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ . e dell’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 - art . 360, n. 3 cod. proc. civ . sulle spese . 3. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.con la liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione in favore di entramb e le ricorrenti nella misura riconosciuta nel decreto monocratico(alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. va quindi liquidata un’equa riparazione pari a euro 1.245,12 e alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un’equa riparazione pari ad euro 3.200,00, oltre interessi dalla domanda) e la liquidazionedelle spese della fase di opposizione in favore degli attuali ricorrenti, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosiantistatario. Anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosiantistatario. P.Q.M La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa il decretoe , decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamentodell’indennizzo per equa riparazione in favore di entrambe le ricorrenti nella misura riconosciuta nel decreto monocratico pari a euro 1 . 245,12 in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e pari ad euro3.200,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero della giustizia alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese di lite relative al giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.100,00, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Condanna il controricorrente alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.600,00, di cui euro 2 00,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15