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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 19972/2026

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ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Demuro– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 400/2021 de-positata il 18/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/2026RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza n. 400/2021, la Corte d'appello di Potenza, nellaregolare costituzione dell'appellata REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], ha respintoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tri-bunale di Matera n. 154/2017, pubblicata in data 25 luglio 2017.2.

Quest'ultima, a propria volta, aveva respinto l'opposizione pro-posta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza-ingiunzionecon la quale il Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] Montana della REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] – a seguito di ac-certamento della Guardia di Finanza del 28 dicembre 2012, con ilquale all'odierna ricorrente era stata contestata la violazione dell'art.2, Legge n. 898/1986 per aver indebitamente percepito dal 1998 al2010 aiuti comunitari afferenti al ritiro della produzione di terreni nel-la sua disponibilità – aveva ingiunto il pagamento della somma di €53.480,00, pari all'ammontare degli aiuti indebitamente percepiti.3.

La Corte d'appello ha disatteso i motivi di gravame dell'odiernaricorrente, osservando che:− le deduzioni in ordine alla mancata notifica della contestazionedella violazione a causa del difetto di formale relata di notificaerano superate dalla legale conoscenza dell'atto, conoscenza dicui l'odierna ricorrente aveva dato prova apponendo la propriasottoscrizione in calce al verbale di contestazione, rendendo que-st'ultima immediata ex art. 14, Legge n. 689/1981;− le doglianze sulla carenza di motivazione dell'ingiunzione eranoprive di pregio, contenendo il provvedimento sanzionatorio unespresso rinvio agli atti di accertamento e così una esaustivamotivazione per relationem;Sez.

S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/2026− infondate erano le deduzioni in ordine al difetto dell'elementopsicologico in quanto l'odierna ricorrente, pur avvalendosi di unprofessionista, era comunque tenuta alla vigilanza su eventualiterzi incaricati;− correttamente era stata ritenuta in primo grado l'assenza deipresupposti per richiedere gli aiuti comunitari, in quanto risultavache i terreni in questione appartenevano in nuda proprietà allamadre dell'appellante, e quindi la ricorrente odierna “non potevaaver ricevuto dalla congiunta alcun diritto di godimento, compre-so il vantato comodato gratuito”;− infondata, infine, era l'eccezione di parziale prescrizione, doven-dosi applicare il principio per cui il diritto a riscuotere le sommedovute per l'illecito amministrativo in materia di controlli comuni-tari si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezionedell'aiuto, e nel caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione inuna pluralità di pagamenti, dalla data dell'ultimo pagamento,versandosi in tale ipotesi in illecito amministrativo a consumazio-ne prolungata.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Poten-za ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso REGIONE [OSCURATO:SOCIETA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 18, sestoSez.

S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/2026comma, Legge n. 689/1981; 3, Legge n. 890/1982; 14 Legge n.689/1981.Come sintetizzato in ricorso dalla stessa ricorrente, “E' inesisten-te, perciò non suscettibile di sanatoria, la notificazione dell'ordinanzaingiunzione a mezzo posta ove manchi la relazione di notificazione,poiché in tal caso neppure è possibile accertare se vi abbia provvedu-to soggetto a ciò legittimato, che, ai sensi dell'art. 18 co. 6 L. 689/1981, potrebbe essere anche "l'ufficio che adotta l'atto".

Ne consegueche, in ipotesi di inesistenza della notificazione, la ricezione dell'ordi-nanza ingiunzione da parte del destinatario del plico non è utile, néad incardinare il procedimento di formazione e di esecuzione coatta diun titolo stragiudiziale - che in mancanza di opposizione o a seguito dirigetto della stessa sarebbe idoneo a divenire definitivo -, né a costi-tuire il dies a quo da cui far decorrere il termine di giorni trenta per laproposizione del ricorso di opposizione”.1.2.

Con il secondo motivo – formulato in via subordinata rispettoal primo ‒ il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.Come sintetizzato in ricorso dalla stessa ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] -che ha pronunciato sulla questione, mai sollevata, della notificazionedel verbale di contestazione - ha omesso di pronunciare sulla que-stione della inesistenza della notificazione dell'ordinanza-ingiunzionesollevata dalla parte, così violando l'art. 112 cpc.

La questione è diri-mente, poiché, ove ritenuta fondata, consequenziale sarebbe statonegare la sussistenza di elemento utile, da un lato, ad incardinare neiconfronti della destinataria il procedimento di formazione e di esecu-zione coatta di un titolo stragiudiziale - che mancando l'opposizione oa seguito di rigetto della stessa, è idoneo a divenire definitivo - e,dall'altro, a costituire il dies a quo da cui far decorrere il termine perSez.

S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/2026la proposizione del ricorso di opposizione, con consequenziale acco-glimento della opposizione”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.Come sintetizzato in ricorso dalla stessa ricorrente, “La Corte diAppello che, scrutinati gli atti, ha giudicato che [OSCURATO:PERSONA] nuda proprietaria, invece che usufruttuaria, da un lato, non haposto a fondamento della decisione i fatti non specificatamente con-testati dalla parte costituita, in particolare l'allegata qualità di usufrut-tuaria di [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, ha disatteso le prove legali,in particolare la nota di trascrizione dell'atto di donazione con riservadi usufrutto a favore di [OSCURATO:PERSONA] e le prove per testi ovetale qualità era presupposta, così incorrendo nel vizio denunciato.Il vizio è rilevante, perché, a causa di esso, la Corte non ha poiproceduto ad esaminare la questione del diritto della ricorrente sullacosa, derivante, in un primo tempo, dalla concessione da parte dellausufruttuaria e, successivamente, essendone la ricorrente già nudaproprietaria, dalla morte della usufruttuaria.”.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, Leggen. 898/1986; 28 Legge n. 689/1981; 2, paragrafo 1, lett.

F), e 4, pa-ragrafo 1, Reg.

CEE n. 2078/92.Come sintetizzato in ricorso dalla stessa ricorrente, “Ove l'aiutocomunitario è erogato per premi annuali - come nel caso di specie,diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, in cui l'aiuto è re-lativo alla misura F dell'art. 2 del Regolamento CEE 2078/92 ed ero-gato per premi annuali ai sensi dell'art. 4 co. 1 del medesimo Rego-lamento CEE 2078/92 - "la percezione indebita di aiuti comunitari perpiù campagne annuali, integra una pluralità di illeciti amministrativi,Sez.

S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/2026con la conseguenza che la prescrizione per la riscossione delle san-zioni pecuniarie decorre autonomamente dalla data di consumazionedi ciascun illecito, che si identifica con il momento della riscossionedel relativo contributo" (Cass. 26847/2011 Rv. 620266-01).”.1.5.

Con il quinto motivo – formulato in via subordinata rispetto alquarto motivo ‒ il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4,c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.Come sintetizzato in ricorso dalla stessa ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA],che non ne ha menzionato alcuno, ha del tutto disatteso elementiistruttori in atti, tutti utili a provare in maniera univoca l'ipotesi dellapluralità di illeciti amministrativi, poiché da tutti emerge che nel casosono stati erogati premi annuali in esito a domande per singole an-nualità.

Si tratta di prova rilevante ai fini del dies a quo della prescri-zione della sanzione amministrativa, che, in tal caso, decorre auto-nomamente per ciascun illecito, con consequenziale minor importodovuto”.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.L'inammissibilità del mezzo discende dal fatto che lo stesso – co-me peraltro dedotto dalla stessa ricorrente – viene a sollevare unaquestione che non è stata esaminata dalla decisione impugnata e che,pertanto, non ne costituisce ratio decidendi, essendosi la Corte terri-toriale occupata del diverso tema della notifica del verbale di conte-stazione e non della questione inerente la successiva notifica dell'or-dinanza ingiunzione, dal che emerge che alcuna violazione o falsa ap-plicazione dell'art. 18, Legge n. 689/1981 può essere imputata allasentenza della Corte d'appello di Potenza, per la semplice ragione chedi tale previsione in concreto non è stata fatta applicazione alcuna.Sez.

S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicaz ion e 15/06/20263.

Proprio le considerazioni che hanno condotto alla declaratoria diinammissibilità del primo motivo vengono invece a fondare l'accogli-mento del secondo mezzo.Giova premettere che lo stesso deve considerarsi rispettoso delcanone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., dal momento che essoprocede sia ad adeguata riproduzione parziale degli atti di causa siaalla loro relativa localizzazione, anche nell'ambito dello speciale fasci-colo del grado di legittimità.Valutazione, questa, che, essendo dedotto un error in procedendo,rende possibile anche l'esame diretto degli atti di causa nell'eserciziodel potere-dovere rimesso a questa Corte quale giudice del fatto pro-cessuale (Cass. Sez.

Un. - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass.Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 1/12/2020; Cass. Sez.

Un., Sentenzan. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Esame che, a propria volta, viene ad evidenziare che sia la sen-tenza di prime cure sia l'atto di appello proposto dall'odierna ricorren-te venivano ad occuparsi dello specifico profilo della validità o menodella notifica dell'ordinanza-ingiunzione, e non del diverso tema dellacontestazione della violazione, tema sul quale, invece, viene a basarsila motivazione della decisione impugnata, come visto anche in prece-denza.Una volta constatato, a questo punto, che la Corte d'appello hasoffermato il proprio esame su un profilo diverso da quello sollevatocon l'atto di appello – e sulla cui base era stata chiesta dalla ricorren-te la riforma della decisione di prime cure – appare ineludibile giunge-re alla conclusione per cui la Corte territoriale ha omesso di pronun-ciarsi su uno dei motivi di appello ed ha, in tal modo, violato diretta-mente l'art. 112 c.p.c.Sez.

S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/20264.

L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento diquelli ulteriormente articolati dalla ricorrente.5.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento in relazione al se-condo motivo, inammissibile il primo ed assorbiti terzo, quarto equinto, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio allaCorte d'appello di Potenza, in diversa composizione, la quale provve-derà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legitti-mità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile ilprimo ed assorbiti terzo, quarto e quinto, cassa l'impugnata sentenzae rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corted'appello, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 24 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Demuro– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 400/2021 de-positata il 18/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 400/2021, la Corte d'appello di Potenza, nellaregolare costituzione dell'appellata REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], ha respintoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tri-bunale di Matera n. 154/2017, pubblicata in data 25 luglio 2017.2. Quest'ultima, a propria volta, aveva respinto l'opposizione pro-posta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza-ingiunzionecon la quale il Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] Montana della REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] – a seguito di ac-certamento della Guardia di Finanza del 28 dicembre 2012, con ilquale all'odierna ricorrente era stata contestata la violazione dell'art.2, Legge n. 898/1986 per aver indebitamente percepito dal 1998 al2010 aiuti comunitari afferenti al ritiro della produzione di terreni nel-la sua disponibilità – aveva ingiunto il pagamento della somma di €53.480,00, pari all'ammontare degli aiuti indebitamente percepiti.3. La Corte d'appello ha disatteso i motivi di gravame dell'odiernaricorrente, osservando che:− le deduzioni in ordine alla mancata notifica della contestazionedella violazione a causa del difetto di formale relata di notificaerano superate dalla legale conoscenza dell'atto, conoscenza dicui l'odierna ricorrente aveva dato prova apponendo la propriasottoscrizione in calce al verbale di contestazione, rendendo que-st'ultima immediata ex art. 14, Legge n. 689/1981;− le doglianze sulla carenza di motivazione dell'ingiunzione eranoprive di pregio, contenendo il provvedimento sanzionatorio unespresso rinvio agli atti di accertamento e così una esaustivamotivazione per relationem;Sez. S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/2026− infondate erano le deduzioni in ordine al difetto dell'elementopsicologico in quanto l'odierna ricorrente, pur avvalendosi di unprofessionista, era comunque tenuta alla vigilanza su eventualiterzi incaricati;− correttamente era stata ritenuta in primo grado l'assenza deipresupposti per richiedere gli aiuti comunitari, in quanto risultavache i terreni in questione appartenevano in nuda proprietà allamadre dell'appellante, e quindi la ricorrente odierna “non potevaaver ricevuto dalla congiunta alcun diritto di godimento, compre-so il vantato comodato gratuito”;− infondata, infine, era l'eccezione di parziale prescrizione, doven-dosi applicare il principio per cui il diritto a riscuotere le sommedovute per l'illecito amministrativo in materia di controlli comuni-tari si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezionedell'aiuto, e nel caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione inuna pluralità di pagamenti, dalla data dell'ultimo pagamento,versandosi in tale ipotesi in illecito amministrativo a consumazio-ne prolungata.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Poten-za ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso REGIONE [OSCURATO:SOCIETA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 18, sestoSez. S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/2026comma, Legge n. 689/1981; 3, Legge n. 890/1982; 14 Legge n.689/1981.Come sintetizzato in ricorso dalla stessa ricorrente, “E' inesisten-te, perciò non suscettibile di sanatoria, la notificazione dell'ordinanzaingiunzione a mezzo posta ove manchi la relazione di notificazione,poiché in tal caso neppure è possibile accertare se vi abbia provvedu-to soggetto a ciò legittimato, che, ai sensi dell'art. 18 co. 6 L. 689/1981, potrebbe essere anche "l'ufficio che adotta l'atto". Ne consegueche, in ipotesi di inesistenza della notificazione, la ricezione dell'ordi-nanza ingiunzione da parte del destinatario del plico non è utile, néad incardinare il procedimento di formazione e di esecuzione coatta diun titolo stragiudiziale - che in mancanza di opposizione o a seguito dirigetto della stessa sarebbe idoneo a divenire definitivo -, né a costi-tuire il dies a quo da cui far decorrere il termine di giorni trenta per laproposizione del ricorso di opposizione”.1.2. Con il secondo motivo – formulato in via subordinata rispettoal primo ‒ il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.Come sintetizzato in ricorso dalla stessa ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] -che ha pronunciato sulla questione, mai sollevata, della notificazionedel verbale di contestazione - ha omesso di pronunciare sulla que-stione della inesistenza della notificazione dell'ordinanza-ingiunzionesollevata dalla parte, così violando l'art. 112 cpc. La questione è diri-mente, poiché, ove ritenuta fondata, consequenziale sarebbe statonegare la sussistenza di elemento utile, da un lato, ad incardinare neiconfronti della destinataria il procedimento di formazione e di esecu-zione coatta di un titolo stragiudiziale - che mancando l'opposizione oa seguito di rigetto della stessa, è idoneo a divenire definitivo - e,dall'altro, a costituire il dies a quo da cui far decorrere il termine perSez. S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/2026la proposizione del ricorso di opposizione, con consequenziale acco-glimento della opposizione”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.Come sintetizzato in ricorso dalla stessa ricorrente, “La Corte diAppello che, scrutinati gli atti, ha giudicato che [OSCURATO:PERSONA] nuda proprietaria, invece che usufruttuaria, da un lato, non haposto a fondamento della decisione i fatti non specificatamente con-testati dalla parte costituita, in particolare l'allegata qualità di usufrut-tuaria di [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, ha disatteso le prove legali,in particolare la nota di trascrizione dell'atto di donazione con riservadi usufrutto a favore di [OSCURATO:PERSONA] e le prove per testi ovetale qualità era presupposta, così incorrendo nel vizio denunciato.Il vizio è rilevante, perché, a causa di esso, la Corte non ha poiproceduto ad esaminare la questione del diritto della ricorrente sullacosa, derivante, in un primo tempo, dalla concessione da parte dellausufruttuaria e, successivamente, essendone la ricorrente già nudaproprietaria, dalla morte della usufruttuaria.”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, Leggen. 898/1986; 28 Legge n. 689/1981; 2, paragrafo 1, lett. F), e 4, pa-ragrafo 1, Reg. CEE n. 2078/92.Come sintetizzato in ricorso dalla stessa ricorrente, “Ove l'aiutocomunitario è erogato per premi annuali - come nel caso di specie,diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, in cui l'aiuto è re-lativo alla misura F dell'art. 2 del Regolamento CEE 2078/92 ed ero-gato per premi annuali ai sensi dell'art. 4 co. 1 del medesimo Rego-lamento CEE 2078/92 - "la percezione indebita di aiuti comunitari perpiù campagne annuali, integra una pluralità di illeciti amministrativi,Sez. S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/2026con la conseguenza che la prescrizione per la riscossione delle san-zioni pecuniarie decorre autonomamente dalla data di consumazionedi ciascun illecito, che si identifica con il momento della riscossionedel relativo contributo" (Cass. 26847/2011 Rv. 620266-01).”.1.5. Con il quinto motivo – formulato in via subordinata rispetto alquarto motivo ‒ il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4,c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.Come sintetizzato in ricorso dalla stessa ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA],che non ne ha menzionato alcuno, ha del tutto disatteso elementiistruttori in atti, tutti utili a provare in maniera univoca l'ipotesi dellapluralità di illeciti amministrativi, poiché da tutti emerge che nel casosono stati erogati premi annuali in esito a domande per singole an-nualità. Si tratta di prova rilevante ai fini del dies a quo della prescri-zione della sanzione amministrativa, che, in tal caso, decorre auto-nomamente per ciascun illecito, con consequenziale minor importodovuto”.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.L'inammissibilità del mezzo discende dal fatto che lo stesso – co-me peraltro dedotto dalla stessa ricorrente – viene a sollevare unaquestione che non è stata esaminata dalla decisione impugnata e che,pertanto, non ne costituisce ratio decidendi, essendosi la Corte terri-toriale occupata del diverso tema della notifica del verbale di conte-stazione e non della questione inerente la successiva notifica dell'or-dinanza ingiunzione, dal che emerge che alcuna violazione o falsa ap-plicazione dell'art. 18, Legge n. 689/1981 può essere imputata allasentenza della Corte d'appello di Potenza, per la semplice ragione chedi tale previsione in concreto non è stata fatta applicazione alcuna.Sez. S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicaz ion e 15/06/20263. Proprio le considerazioni che hanno condotto alla declaratoria diinammissibilità del primo motivo vengono invece a fondare l'accogli-mento del secondo mezzo.Giova premettere che lo stesso deve considerarsi rispettoso delcanone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., dal momento che essoprocede sia ad adeguata riproduzione parziale degli atti di causa siaalla loro relativa localizzazione, anche nell'ambito dello speciale fasci-colo del grado di legittimità.Valutazione, questa, che, essendo dedotto un error in procedendo,rende possibile anche l'esame diretto degli atti di causa nell'eserciziodel potere-dovere rimesso a questa Corte quale giudice del fatto pro-cessuale (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass.Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 1/12/2020; Cass. Sez. Un., Sentenzan. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Esame che, a propria volta, viene ad evidenziare che sia la sen-tenza di prime cure sia l'atto di appello proposto dall'odierna ricorren-te venivano ad occuparsi dello specifico profilo della validità o menodella notifica dell'ordinanza-ingiunzione, e non del diverso tema dellacontestazione della violazione, tema sul quale, invece, viene a basarsila motivazione della decisione impugnata, come visto anche in prece-denza.Una volta constatato, a questo punto, che la Corte d'appello hasoffermato il proprio esame su un profilo diverso da quello sollevatocon l'atto di appello – e sulla cui base era stata chiesta dalla ricorren-te la riforma della decisione di prime cure – appare ineludibile giunge-re alla conclusione per cui la Corte territoriale ha omesso di pronun-ciarsi su uno dei motivi di appello ed ha, in tal modo, violato diretta-mente l'art. 112 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 13846/2022Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 19972/2026Data pubblicazione 15/06/20264. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento diquelli ulteriormente articolati dalla ricorrente.5. In conclusione, il ricorso merita accoglimento in relazione al se-condo motivo, inammissibile il primo ed assorbiti terzo, quarto equinto, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio allaCorte d'appello di Potenza, in diversa composizione, la quale provve-derà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legitti-mità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile ilprimo ed assorbiti terzo, quarto e quinto, cassa l'impugnata sentenzae rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corted'appello, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 24 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 13846/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 19972/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris