CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 9 novembre 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R. n. 570 del 1960, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale illecito ex art 100 d.P.R. n. 361 del 1957, e lo aveva condannato alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di secondo grado, risulta condannato per avere indotto il consigliere del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ad autenticare i moduli recanti le firme degli elettori raccolte per la presentazione delle liste dei candidati del partito politico [OSCURATO:PERSONA] per le elezioni del giugno 2015 del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Veneto, attestando falsamente di avere accertato personalmente l'identità dei sottoscrittori e di avere assistito alla apposizione delle firme da parte degli stessi. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 90, secondo comma, d.P.R. n. 570 del 1960, sostenendo che la condotta sarebbe inoffensiva, in quanto l'integrità della procedura elettorale non era stata neppure messa in pericolo, atteso che il numero delle firme raccolte da [OSCURATO:PERSONA] era risultato in ogni caso, anche considerando valide le sottoscrizioni oggetto di falsificazione, inferiore a quello minimo richiesto dalla legge per l'ammissione della lista dei canditati, con la conseguenza che in ogni caso detto partito politico mai avrebbe potuto essere ammesso alla competizione elettorale. Il bene giuridico protetto dalla norma, ossia il regolare svolgimento delle elezioni, non era mai stato esposto ad alcun pericolo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della negazione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello risulta illogica, atteso che essa ha affermato che il comportamento processuale dell'imputato era stato «tutt'altro che positivo» osservando che egli si era rifiutato di indicare i nomi, a lui noti, dei militanti che avevano raccolto le firme risultate apocrife, mentre, in realtà, tale omissione era dovuta al mero timore di incolpare per errore soggetti innocenti e comunque egli aveva ammesso le sue responsabilità. Neppure risultava provato che egli conoscesse i nomi di chi aveva apposto le firme apocrife. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto la giurisprudenza di questa Corte di cassazione è costante nell'affermare, in tema di falsità in atti, che sussiste il «falso innocuo» quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946). È, quindi, irrilevante che i moduli di raccolta firme falsamente autenticati dal Polato, su istigazione del Castellini, fossero poi comunque insuscettibili di condurre all'ammissione delle lista dei candidati di [OSCURATO:PERSONA] alla competizione elettorale, poiché la mancata verificazione dell'evento non deriva da una inidoneità dell'atto falso a svolgere la sua funzione di attestazione, ma da una circostanza ad esso esterna, ossia il mancato raggiungimento del numero minimo di firme a tal fine necessario. Del tutto correttamente, peraltro, la Corte di appello, a confutazione dell'argomento posto a sostegno del motivo di gravame, ha osservato che il reato per il quale è stata pronunciata condanna sussisterebbe anche laddove le firme di cui è stata falsamente attestata l'apposizione in presenza del Polato fossero state autentiche (vedi Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505, che, proprio in relazione alla autenticazione di moduli di raccolta firme per la presentazione delle candidatura ad elezioni amministrative, ha affermato che la falsa certificazione della firma come apposta in presenza del pubblico ufficiale, se irrilevante in punto di autenticità della sottoscrizione, potrebbe documentare in modo ingannevole l'esistenza in vita o la presenza dell'interessato in una certa data od in un certo luogo, citando anche Sez. 6, n. 6885 del 10/01/2002, Alasia, Rv. 222246 e Sez. 5, n. 24872 del 31/01/2005, Sacchini, Rv. 231852). 2. Anche il secondo motivo non si sottrae alla sanzione della inammissibilità, atteso che la Corte di appello ha posto a base della conferma del rigetto delle circostanze attenuanti generiche due distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali viene indicata come in grado di sorreggere da sola la decisione, ossia i plurimi precedenti penali dell'odierno ricorrente ed il suo contegno non collaborativo. Deve, allora, osservarsi che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448), in quanto l'assenza di censure dirette ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque sufficiente a sorreggere la decisione la ratio non censurata, e nel caso di specie il Castellini ha attaccato esclusivamente la ratio fondata sull'atteggiamento processuale non collaborativo. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma