CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 32368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 11/02/2026 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, depositando requisitoriascritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 17 febbraio 2025, haapplicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare incarcere in ordine al capo c) delle imputazioni provvisorie, concernente i reati dicui agli artt. 3 della legge n. 146 del 2006, 99, primo e secondo comma, n. 2,416, primo, secondo e sesto comma, cod. pen., finalizzati al compimento di piùdelitti di cui all’art. 12, commi 1 e 3, lett. a), b), c), d) ed e), 3-bis, 3-ter, lett.b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dellostraniero).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi diseguito enunciati secondo il disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’illogicità della motivazioneper travisamento degli indizi.Il ricorrente, in primo luogo, deduce che il Tribunale, già nella parteintroduttiva dell’ordinanza, è incorso nel suddetto vizio che ha condizionatol’intero impianto argomentativo, in quanto le intercettazioni alle quali è fattoriferimento, l’analisi dei tabulati telefonici e delle movimentazioni bancarie o leinformative - da cui si ricavava la partecipazione del ricorrente all’associazionededita al traffico di migranti, con il ruolo di reclutare scafisti - non conterrebberoaltro che la proposizione di prospettazioni ipotetiche o possibilistiche inducentidubbi ed incertezze sulla possibile responsabilità del ricorrente.La difesa deduce, inoltre, che non è sufficiente ai fini della prova dellaresponsabilità dell’indagato affermare che la sua attività fosse strettamentecollegata a quella della coindagata [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che dai colloquiintercettati in carcere e svolti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] erapossibile cogliere plurimi riferimenti alla [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che, in viaesclusiva, aveva assunto i due scafisti, ponendo in essere un’attività, dunque,non riconducibile al ricorrente.Ad avviso della difesa il ruolo di scafista del ricorrente non può essereaffermato sulla base del colloquio del 15 marzo 2021 tra la Slavuta ed il figlioAnatolii per ritenere che - lì dove la donna afferma che di quanto accadutoavrebbero dovuto rispondere “quelli che vi prendono al lavoro” essendo “loro deireclutatori” e che “loro assumano le persone e poi le prendono in giro” - conl’indicazione “loro” ci si riferisse al ricorrente.Si osserva, inoltre, che i colloqui indicati nell’ordinanza evidenziano untotale disinteresse del ricorrente, in quanto non risponde alle telefonate, la suautenza non risulta mai raggiungibile, e, inoltre, non risulta che abbia mai datoalcuna indicazione; circostanze che, ad avviso della difesa, sarebbero inverosimiliin relazione ad un soggetto indicato quale organizzatore con il compito direclutatore degli scafisti.Non corrisponderebbe poi al vero che il ricorrente avesse intrattenutorapporti con altri soggetti del sodalizio e in particolare con il promotore [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla somma di denaro, la difesa deduce che il colloquio del 18maggio 2021 dimostrava che il denaro venisse inviato alla [OSCURATO:PERSONA] e non alricorrente, sicché sarebbe illogica l’affermazione del Tribunale, lì dove alla pagina35 afferma che la circostanza che i soldi fossero inviati alla donna non esclude ilcompimento di una condotta rilevante da parte del [OSCURATO:PERSONA].Rileva la difesa che tale significativa condotta non era stata provata,risultando, piuttosto, che in data 24 settembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevutoa ridosso dello sbarco il bonifico di 7.400,00 dollari effettuato da KurtskhalidzeMerab, uno tra i principali cassieri dell’organizzazione.In particolare, la difesa contesta al Tribunale di non aver spiegato perchéil ricorrente sia stato considerato come collegamento tra tale somma di denaro eil [OSCURATO:PERSONA] e con gli altri membri dell’organizzazione, pur risultando documentatoche per la transazione erano stati utilizzati una utenza e un passaporto riferibilialla Romanchuck.Inoltre, secondo la difesa, dalle conversazioni richiamate dalla pagina1016 a 1030 non sarebbero emersi elementi di responsabilità nei confronti delricorrente, il quale non era risultato essere nella disponibilità di denaro, né erarisultato alcun accredito in suo favore.Quanto al colloquio del 15 aprile 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre,la difesa osserva come da tale conversazione risulti che [OSCURATO:PERSONA] non solo nonaveva costretto [OSCURATO:PERSONA] a seguirlo, ma gli aveva proposto un lavoro e i contatti atal fine erano intervenuti solo con la Romanchuck, e non con il ricorrente.Piuttosto, osserva la difesa, dall’interrogatorio di garanzia emerge che ilricorrente indicava all’[OSCURATO:PERSONA], che gli aveva fatto richiesta di lavoro, difrequentare in Georgia una scuola di navigazione per poi occuparsi di viaggituristici, ignaro dell’esistenza di una organizzazione illecita alle spalle.Sarebbe, poi, priva di fondamento l’affermazione contenuta nella pagina19 dell’ordinanza, lì dove si afferma che sia stato il ricorrente a contattareAnatolii e a proporgli il lavoro consistente nell’ effettuare la traversata e poi losbarco in data 21 settembre 2019, non emergendo tale assunto da alcun attoprocessuale.Anche le conversazioni attinenti alle fasi antecedenti al viaggio di [OSCURATO:PERSONA] evidenzierebbero l’assenza di qualsia attività riconducibile al ricorrente.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazionedelle disposizioni sopra indicate e la carenza assoluta della gravità indiziaria per ildelitto in contestazione.La difesa, ribadendo le argomentazioni di cui al primo motivo, deduce cheil Tribunale ha avallato pedissequamente l’ordinanza genetica ritenendo lagravità indiziaria del reato senza avvedersi della superficiale valutazione diinsieme che avrebbe dovuto condurre ad escludere la univocità di contegni,espressione di indubbia partecipazione associativa.Secondo la difesa non vi sarebbero elementi per ritenere che il ricorrenteabbia partecipato quale organizzatore componente della frangia ucraina alreclutamento degli scafisti da impiegare nell’espletamento delle traversate.In particolare, la difesa rileva che in primo luogo il capo di imputazione siriferisce ad un solo sbarco, quello del 21 settembre 2019 e non ai plurimi sbarchicui più volte fa cenno l’ordinanza e del quale il ricorrente contesta la riferibilitànon avendo preso parte ad alcuna attività prodromica, attuativa o successivacollegata ad una organizzazione, della quale afferma di non fare parte e di cuiignora i componenti, non essendo pertanto configurabili gli elementi integranti lafattispecie associativa.Le indagini avrebbero descritto esclusivamente colloqui tra i due scafisti, iquali sono stati condannati in via definitiva per il reato di favoreggiamento dellaimmigrazione clandestina (in ordine al trasporto di 40 migranti di nazionalitàiraniana e irachena in data 20 settembre 2019) e assolti dal reato associativo.Inoltre, la difesa deduce che gli esiti delle intercettazioni sono connotatida ampi margini di discrezionalità in ordine al significato delle conversazioni.2.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione delle disposizioni di cuiagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché l’illogicità e la carenza di motivazionesulla sussistenza delle esigenze cautelari.La difesa deduce che dalle pagine 36-38 risulta che le esigenze cautelarisiano state affermate sulla base della sola gravità dei fatti, omettendosi di dareconto dell’attualità e concretezza delle stesse, in relazione al pericolo direiterazione e di fuga.Né sarebbe stata fornita sufficiente motivazione della sussistenza dellestesse alla luce del tempo intercorso dalla presunta commissione del delitto e ilmomento applicativo della misura, non avendo avuto il ricorrente alcun contattocon i soggetti di cui al capo C), né, diversamente da quanto indicatodall’ordinanza, con il Labdaze, soggetto ritenuto a capo di una organizzazionecriminale operante in diversi Stati, ma con il quale il ricorrente non aveva avutoalcun contatto.Né, sostiene la difesa, può dirsi provato che, in caso di rimessione inlibertà, il ricorrente possa reiterare le condotte illecite, peraltro dubbie, operandomovimentazioni finanziarie, non risultando che egli abbia disponibilitàeconomiche rilevanti; né sussisterebbe il pericolo di fuga in quanto la circostanzache la madre, la sorella e la nipote risiedano in Italia da diversi anni costituirebbeun deterrente alla fuga.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, previo deposito di requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente risponde del reato di associazione per delinquere a caratteretransnazionale, in relazione alla traversata in barca a vela e allo sbarco di 41migranti in [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 21 settembre 2019.Secondo l’imputazione provvisoria, insieme con la Romanchuck, il ricorrenteavrebbe reclutato i due scafisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali per la traversata conpartenza dalla Turchia si sarebbero attenuti alle istruzioni dei due predetticoncorrenti. A Roma i due scafisti avrebbero incontrato un uomo, quale personadi riferimento del ricorrente, che avrebbe permesso loro di rientrare nel Paese diorigine dopo la traversata, non riuscendovi per essere stati arrestati e poicondannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, venendo, poi,successivamente, assolti a seguito del giudizio di appello, con sentenza divenutairrevocabile il 13 ottobre 2022.Ciò precisato, va altresì rilevato che la difesa, con l’istanza di riesame, nonaveva contestato l’esistenza della organizzazione criminale, né la riconducibilitàdella traversata e dello sbarco del 21 settembre 2019 all’operativitàdell’organizzazione, ma aveva confutato la sussistenza della gravità indiziariacirca l’inserimento del ricorrente nell’organizzazione criminale, proponendocensure che vengono reiterate con il ricorso per cassazione.2. Le censure articolate dal ricorrente, attraverso il primo e il secondomotivo, si risolvono in deduzioni generiche e frammentarie, in quanto siconfrontano soltanto parzialmente con l’analitico percorso argomentativosviluppato nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame, come di seguitoevidenziato, richiamando e facendo proprie le valutazioni del Giudice per leindagini preliminari in punto di gravità indiziaria, ha autonomamente dato contodelle ragioni poste a fondamento della decisione, mediante una motivazionepuntuale e coerente.Con essa il ricorrente ha omesso di misurarsi, essendosi limitato a reiterarele medesime doglianze già disattese in sede di merito, così riproponendo, inmodo non consentito in questa sede, un asserito travisamento degli indizi dicolpevolezza, peraltro manifestamente infondato.3. Il Tribunale ha confermato l’ordinanza applicativa, dando ampio conto dellaconsistenza del quadro indiziario sulla base di una pluralità di elementi emersinel corso delle indagini.3.1. In primo luogo, ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede diinterrogatorio di garanzia dai due conducenti l’imbarcazione. In particolare, allepagine 18 e 19 dell’ordinanza impugnata è stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] avevariferito come il ricorrente gli avesse proposto di frequentare una scuola nautica inGeorgia al fine di apprendere la conduzione di imbarcazioni destinate a viaggituristici e di averne fatto conoscenza durante un periodo di detenzione, nel corsodel quale aveva altresì ricevuto il contatto di un soggetto di nome “Rustam”,individuato in [OSCURATO:PERSONA], ritenuto promotore dell’associazione.L’ordinanza ha, inoltre, dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva preso contatti conGulnara [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del ricorrente e che la stessa gli aveva fornitoil recapito di [OSCURATO:PERSONA]. Da tali dichiarazioni il Tribunale ha logicamente desuntoche il ricorrente avesse contattato [OSCURATO:PERSONA] e, per il suo tramite, anche [OSCURATO:PERSONA],prospettando dapprima l’addestramento e successivamente l’attività lavorativapoi concretamente realizzatasi nella traversata conclusasi con lo sbarco del 21settembre 2019.Sulla base di elementi dichiarativi, il Collegio del riesame ha, quindi, posto inrilievo lo stretto collegamento esistente tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].Già con riguardo a tale primo segmento del compendio indiziario, il Tribunaleha specificamente confutato la prospettazione difensiva secondo cui le condottecontestate sarebbero risultate riconducibili esclusivamente alla predettaRomanchuk, evidenziando come la difesa avesse valorizzato soltanto una partedelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, segnatamente quelle riportate apagina 192 dell’ordinanza genetica, senza confrontarsi con il contenutocomplessivo delle dichiarazioni stesse, come trascritte alle pagine 1012 eseguenti dell’ordinanza applicativa, dalle quali emergevano elementi di segnoopposto pienamente valorizzati dal giudice della cautela.3.2. Il Tribunale ha, inoltre, valorizzato le conversazioni intercettate il 31dicembre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e i propri familiari, rilevando come dalle stesseemergessero frequenti riferimenti al ricorrente. In particolare, ha evidenziato cheè emerso che quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] il compensoper l’attività prestata e che il suo nominativo veniva costantemente accostato aquello di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto incaricato di provvedere al pagamento.Sulla base di tali emergenze, l’ordinanza impugnata ha correttamente posto inrilievo non solo l’esistenza di un rapporto di conoscenza tra il ricorrente e ladonna, ma anche il ruolo da quest’ultima svolto quale longa manus delmedesimo durante il periodo di detenzione, quale soggetto deputato a gestire,per suo conto, gli aspetti esecutivi connessi alla corresponsione delle sommedovute.Il Tribunale ha, quindi, fatto proprie le valutazioni del Giudice per le indaginipreliminari, soffermandosi sulla conversazione del 17 febbraio 2020, dalla quale,secondo quanto evidenziato nell’ordinanza, emerge che la donna fosse ritenutada [OSCURATO:PERSONA] una persona pericolosa e la necessità della stessa di riferire al detenutodi mettersi in contatto con il ricorrente. Ciò, si evidenzia nell’ordinanza, avrebbecomprovato ancora una volta i legami tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente.Il Tribunale ha, inoltre, attribuito rilievo alle conversazioni dei due scafistidetenuti, nelle quali ricorrono plurimi riferimenti al ricorrente (pagine 20-27dell’ordinanza).In particolare, con riguardo al colloquio del 13 dicembre 2019, nell’ordinanzasi è evidenziato come da esso emerga che il ricorrente ammoniva la madre diAnatolii sul fatto che i due giovani scafisti detenuti dovessero mantenere ilsilenzio e come si comprendesse che le somme promesse non erano state lorocorrisposte.L’ordinanza ha, poi, valorizzato la portata della domanda della madre diAnatolii che chiedeva se il ricorrente, a seguito dell’arresto dei due scafisti,avrebbe effettuato un colloquio, da ciò deducendo l’intraneità del medesimoall’organizzazione quale soggetto che aveva reclutato i due scafisti e dei qualiavrebbe potuto interessarsi, avendo egli provveduto al reclutamento (pag. 22).Il Tribunale ha, ancora, attribuito significativa rilevanza al colloquio del 21febbraio 2020, dal quale, secondo quanto evidenziato nell’ordinanza, emergevauna pluralità di elementi corroboranti la gravità indiziaria, ovvero: l’esistenza diun consolidato rapporto tra la donna e il ricorrente; che il ricorrente e la donna sioccupavano dei medesimi traffici illeciti di quelli per i quali il detenuto avevaappreso che altri soggetti erano stati arrestati in Ucraina; che il detenutoipotizzava che il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] potessero temere gli esiti dell’analisidei dispositivi sequestrati all’atto dello sbarco, nei quali erano memorizzati i loronumeri e altri dati; nonché che il ricorrente gestisse il recupero del creditovantato dai due scafisti.È stato, altresì, richiamato il colloquio del 28 febbraio 2020, nel quale siapprezzava l’interesse dello scafista detenuto a sapere se la donna e il ricorrenteavessero telefonato, circostanza che, secondo il Tribunale, avrebbe dimostrato illoro coinvolgimento nelle vicende che avevano portato all’arresto dei due scafisti.L’ordinanza si è, anche, soffermata sul colloquio del 18 maggio 2020, dalquale emergevano due ipotesi circa il denaro che doveva essere corrisposto aidue scafisti: una prima ipotesi secondo la quale tali somme erano stateaccreditate su una carta del ricorrente; un’altra, secondo la quale esse eranofinite nelle mani della [OSCURATO:PERSONA], circostanza, quest’ultima, negata dalla donna.Particolare rilievo viene attribuito al colloquio del 15 marzo 2021, nel quale ildetenuto [OSCURATO:PERSONA] precisa che [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente non fossero gli organizzatori,ma parte dell’associazione, nonché al colloquio del 15 aprile 2021, nel corso delquale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ricordava tutte le fasi della traversata e ribadiva di nonavere costretto [OSCURATO:PERSONA] ad accettare il lavoro, essendosi limitato a metterlo incontatto con la [OSCURATO:PERSONA].Deve al riguardo rilevarsi che le doglianze difensive che contestanol’interpretazione dei dialoghi captati risultano non rapportarsi al principio statuitoda Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01, secondo cui intema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione dellinguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato,costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, laquale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, sisottrae al sindacato di legittimità.Come evidenziato, le doglianze difensive, avuto riguardo alla loroframmentarietà e genericità, non risultano idonee a dimostrare profili dimanifesta illogicità o irragionevolezza dell’interpretazione operata dai giudici dimerito che, invero, risulta connotata da coerenza e linearità interpretativa.3.3. Il Tribunale ha, poi, analizzato l’elemento indiziario costituito dall’analisidei dispositivi cellulari sequestrati ai due scafisti.A pagina 27 dell’ordinanza si è evidenziato come vi siano chat tra [OSCURATO:PERSONA] e ilricorrente dalle quali, mediante rinvio alle pagine 1034-1052 dell’ordinanzagenetica, emerge che sin dal mese di giugno 2019 il ricorrente fornisseindicazioni ai due scafisti, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], indicazioni necessarieper compiere il viaggio; che il ricorrente costituisse il punto di riferimentoprimario dell’organizzazione; che tali contatti fossero numerosi e che, per quantoriportato a pagina 1050 dell’ordinanza genetica, quelli intercorsi nei mesi di luglioe agosto 2019 risultassero significativi della necessità di organizzare il viaggiodel 21 settembre 2019.L’ordinanza si è, poi, soffermata su due messaggi inviati da [OSCURATO:PERSONA] allaRomanchuk, ritenuti particolarmente significativi, in quanto, nel primo, [OSCURATO:PERSONA],mostrandosi preoccupato di non riuscire a contattare la donna o il ricorrente unavolta sbarcato in Italia, al fine di fare ritorno in Ucraina, riceveva rassicurazioneche, qualora fossero riusciti ad arrivare a Roma, avrebbero trovato un uomoquale riferimento di [OSCURATO:PERSONA] ad attenderli.Inoltre, l’ordinanza, evidenziando che la donna nel messaggio facevariferimento al georgiano [OSCURATO:PERSONA], ha rimarcato come fosse riscontrato quantoriferito da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo sia alla circostanza che la donna aveva fornitoloro il contatto telefonico di [OSCURATO:PERSONA], sia al fatto che il ricorrente aveva propostoad [OSCURATO:PERSONA] il lavoro e il contatto del medesimo [OSCURATO:PERSONA], con il quale gli scafisti sierano poi successivamente interfacciati durante la permanenza in Turchia.Elementi investigativi valorizzati dal Tribunale per evidenziare che il contattotelefonico di [OSCURATO:PERSONA] risultava, dunque, essere stato fornito tanto dal ricorrentequanto da [OSCURATO:PERSONA].3.4. Quanto ai tabulati telefonici, il Tribunale ha rilevato che, con la rogatorian. 151 del 2021, erano stati trasmessi quelli relativi all’arco temporale compresotra il 10 giugno 2019 e il 4 novembre 2022, dunque riferiti anche a un periodo digran lunga successivo allo sbarco, inerenti alle utenze in uso alla donna (pag.34), dai quali risultavano numerosi contatti tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA] e tra la stessae il ricorrente.3.5. Con riferimento, poi, alle informative di polizia, viene in rilievo, a pagina32 dell’ordinanza, l’informativa della [OSCURATO:PERSONA] del 24 gennaio 2025, dallaquale emerge che, in esito alle intercettazioni dell’utenza della donna svolte dalleautorità ucraine in esecuzione di rogatoria, risultava un contatto tra la stessa e ilricorrente in data 24 luglio 2022, nel corso del quale i due parlavano del compitoaffidato alla donna di attraversare le frontiere con alcune persone e di faresuccessivamente rientro.3.6. Infine, quanto alle movimentazioni monetarie (pag. 28), il Tribunale haindicato un bonifico di 7.400 dollari effettuato in favore della donna pochi giornidopo lo sbarco da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il cassieredell’organizzazione.4. Tanto precisato, va, dunque, rilevato che il ricorso non si è confrontato conil complessivo compendio indiziario, puntualmente valorizzato dal Tribunale, dacui risulta esaustivamente ricostruito il ruolo del ricorrente come colui che si eraoccupato, all’interno del sodalizio criminoso, del reclutamento dei due scafisti,condotta correttamente letta non come episodio isolato, ma qualemanifestazione di un ruolo stabilmente inserito nell’organizzazione criminale.Ciò in ragione dell’attività di indirizzamento verso l’addestratore, dellafornitura dei contatti riferibili a [OSCURATO:PERSONA], effettivamente rinvenuti negli appuntidegli stessi scafisti, nonché delle indicazioni fornite per la fase successiva allosbarco, relative ai soggetti ai quali essi avrebbero dovuto rivolgersi per il rientroin Ucraina, dei costanti rapporti intrattenuti dal ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA],della perdurante esistenza dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche inepoca successiva allo sbarco del 21 settembre 2019 e fino al luglio 2022.Attraverso il compendio indiziario sopra richiamato, largamente trascurato dalricorrente, l’ordinanza ha fornito ampia e puntuale dimostrazione dellapartecipazione [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, sviluppando un percorsomotivazionale che ha efficacemente illustrato le ragioni per cui gli elementiinvestigativi acquisiti, apprezzati nella loro valutazione unitaria e complessiva,delineano un contributo stabile, consapevole e funzionalmente inserito nelledinamiche associative, idoneo a sorreggere il giudizio di gravità indiziaria inordine alla appartenenza del ricorrente all’associazione criminale.D’altronde, giova ricordare che, in tema di scrutinio di legittimitàdell’ordinanza del riesame in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato,controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828: in motivazione, la Corte premesso che larichiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, siapure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare conriguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e aipresupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, haposto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame,dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalcitato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare,non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non dellaresponsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).5. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché l’illogicità e lacarenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, èmanifestamente infondato.Si tratta di censure generiche che reiterano doglianze già sottoposte alTribunale, già disattese con argomentazioni puntuali ed esaustive.L’ordinanza impugnata ha sottolineato l’insussistenza di elementi idonei asuperare la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,struttura associativa.I Giudici del riesame hanno correttamente ritenuto che la gravità dellecondotte perpetrate, il ruolo apicale ricoperto in relazione alla cd. “frangiarussofona e ucraina”, ai fini del reclutamento degli scafisti e con riferimento allarelazione con [OSCURATO:PERSONA], indicato quale capo dell’organizzazione criminale operantein diversi Stati, imponga la misura più rigorosa, evidenziando come una misurameno restrittiva non potesse adeguatamente impedire la reiterazione di condotteanaloghe e il rischio di fuga.Quanto al tempo trascorso dai fatti, deve rilevarsi che questa Corte haaffermato che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma dicui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientatadella stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice,ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condottedell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientraretra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui siriferisce l'art. 275, comma 3, cit. (ex multis, Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025,C., Rv. 288803 – 01;Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02)Il Tribunale si è correttamente attenuto a tale principio, evidenziando comeil tempo trascorso dai fatti, risalenti a un arco temporale che, secondol’imputazione, colloca l’operatività dell’associazione tra il 2017 e il 2022, nonfosse, a fronte dei gravi elementi indiziari posti a carico del ricorrente, idoneo asuperare la duplice presunzione di pericolosità.Con motivazione puntuale, il Tribunale ha infatti ritenuto che tale circostanzanon fosse dimostrativa del venir meno delle esigenze cautelari, né indicativadella possibilità di applicare una misura meno afflittiva.Il ricorso si è, dunque, confrontato solo genericamente con l’iterargomentativo sviluppato nell’ordinanza di rimessione, senza addurre elementiidonei a dimostrare l’insussistenza delle esigenze cautelari puntualmenteevidenziate dal Tribunale.Infine, generica è l’ulteriore deduzione difensiva in ordine alla esistenza dilegami familiari in Italia, soltanto genericamente prospettati con il ricorso e noncorredati da alcuna specifica documentazione a sostegno, in violazione delprincipio di autosufficienza, che postula l'onere di puntuale indicazione, da partedel ricorrente, degli atti che si assumono travisati (in questo senso, ex multis,Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01, Sez. 5, n. 5897del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01)6. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va, dunque, dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]