CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 depositata il 15 marzo 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso affidato a cinque motivi,notificato il 7 ottobre 2024 e depositato il 22 ottobre 2024, avverso la sen-tenza 25 marzo 2024, n. 112 della Corte di appello di Lecce – Sezione di-staccata di Taranto che ha respinto l'appello dell'odierna ricorrente control'ordinanza 18 settembre 2022 emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dalTribunale di Taranto nel giudizio di rilascio di immobile occupato sine titulo.2. Adito dal Comune di Palagiano con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. de-positato il 17 marzo 2017 (proc. n. 2222/2017 R.G.), il Tribunale di Tarantoaveva dichiarato l'illegittima occupazione, ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]., delterreno posto nel detto Comune, località [OSCURATO:SOCIETA], di cui alle due par-ticelle n. 378 e n. 382, foglio n. 52, e, respinta la domanda riconvenzionaledi usucapione, aveva condannato la società convenuta al rilascio dell'immo-bile e al pagamento delle spese processuali.3. Nel rigettare l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. avversola decisione di primo grado, la Corte di appello di Lecce:- ha in sostanza affermato che il Comune di Palagiano, come già accer-tato in un precedente giudizio civile con statuizione ormai coperta da giudi-cato (non rilevato dal Giudice di primo grado, benché formatosi nel 2021),era divenuto proprietario del terreno de quo, avendolo acquisito di dirittogratuitamente al proprio patrimonio in forza dell'art. 7, comma 3, l. 28febbraio 1985, n. 47, nel testo applicabile ratione temporis, per effettodell'inottemperanza, accertata con atto 29 luglio 2008 prot. 12116, di ordi-nanze sindacali di demolizione di opere edili abusive, emesse nel 1986 neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., responsabile degli abusi: l'attodi accertamento emesso il 29 luglio 2008 dal responsabile del settore tec-nico del Comune di Palagiano era stato trascritto nei registri immobiliari il14 maggio 2009 e aveva resistito all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026Lenne s.p.a. davanti al giudice amministrativo (TAR n. 1530/2011; Consigliodi Stato, n. 2484/2013);- ha rilevato che l'atto di compravendita tra la società [OSCURATO:PERSONA] di Lennes.p.a., venditrice, e l'odierna ricorrente, stipulato il 25 settembre 2012 inpendenza del giudizio definito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2484/2013), trascritto il 28 settembre 2012, era già stato dichiarato nullo, nellaparte avente ad oggetto l'alienazione delle due particelle n. 378 e n. 382,nonché inopponibile al Comune di Palagiano, con ordinanza 14 aprile 2016ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Taranto (proc. n. 8723/2014 R.G.);ordinanza confermata dalla Corte d'appello di Lecce – Sez. dist. Taranto,che con sentenza 3 ottobre 2019, n. 456 aveva rigettato l'impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., e infine divenutairrevocabile per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso percassazione introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]. (Cass., Sez. VI-2, ord. 11 no-vembre 2021, n. 33570): dunque, la società [OSCURATO:SOCIETA]. non potevaopporre un valido titolo di acquisto a titolo derivativo, avendo essa acqui-stato da chi ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), come da accertamento coperto dagiudicato, non era più proprietario dell'immobile ormai acquisito ipso iure,a titolo originario, al patrimonio comunale per effetto dell'inottemperanzaentro i novanta giorni dalla notificazione delle ordinanze del 1986 recantiingiunzione a demolire emesse ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 47/1985(Corte d'appello di Lecce – Sez. dist. Taranto, 3 ottobre 2019, n. 456, èchiara nell'affermare che l'atto 29 luglio 2008 trascritto il 14 maggio 2009ha natura meramente dichiarativa di un effetto acquisitivo già prodottosicon l'inutile decorso del termine per eseguire la demolizione degli immobiliabusivi, come rimarcato da Cass., Sez. VI-2, ord. 11 novembre 2021, n.33570, pagine 3 e 4);- ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione,non essendo decorso il tempo necessario a usucapire il terreno, poiché atutto concedere [OSCURATO:SOCIETA] «l'avrebbe posseduto soltanto a partire dalNumero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/202625.9.2012 (data del suo acquisto a non domino)», e non potendo Nature2000 unire utilmente al proprio possesso, per goderne gli effetti (art. 1146c.c.), quello della sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che lo aveva per-duto a seguito dell'acquisizione del terreno al patrimonio del Comune.4. Il 4 febbraio 2024 è stata depositata la proposta di definizione acce-lerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.5. Il 14 febbraio 2025, dunque oltre il termine di cui all'art. 370, comma1, c.p.c., il Comune di Palagiano ha depositato controricorso corredato dadocumenti.6. Il 16 marzo 2025 [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza di decisioneai sensi del comma 2 dell'art. 380-bis c.p.c.7. Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, non sonostate depositate memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Come si legge nella sentenza impugnata, il Comune di Palagiano,«reclamando la proprietà del terreno ablato» perché acquisito al propriopatrimonio ai sensi dell'art. 7, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (espressamenterichiamato dall'atto di accertamento 29 luglio 2008 e applicabile rationetemporis in relazione alla data delle ordinanze di demolizione non ottempe-rate e del conseguente fatto acquisitivo, cfr. Cass., Sez. II, 31 maggio 2017,n. 13773; ad esso corrisponde l'art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380),aveva adito il Tribunale di Taranto per ottenere, previa declaratoria dellaillegittima occupazione del terreno, la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] 2000s.r.l., occupante abusiva, al rilascio dell'immobile.2. Il ricorso è articolato in cinque motivi.Nella premessa si afferma che la domanda giudiziale del Comune, voltaal rilascio delle due particelle occupate sine titulo, è stata illegittimamenteaccolta, che la proprietà comunale delle suddette particelle è stata dichia-rata «senza che vi fosse alcun titolo del Comune» e che tutto ciò è avvenutoNumero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026«sull'erroneo presupposto che un atto (semplice verbale) endoprocedimen-tale del Comune di Palagiano potesse avere effetto ablatorio sulle stesse infavore del civico ente e senza tenere conto della posizione di terzo acqui-rente in buona fede della [OSCURATO:SOCIETA].».L'istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. riproduce, in so-stanza, gli argomenti già illustrati nel ricorso, salvo un generico richiamo, afronte delle prospettate questioni di inammissibilità, ai principi del giustoprocesso (art. 6, par. 1 CEDU), e non muove efficaci obiezioni alla propostadi definizione accelerata.2.1. Col primo motivo si deduce l'esistenza di «vizi della sentenza: [OSCURATO:PERSONA]», in quanto in entrambi i gradi di merito «non si è tenuto contoche la [OSCURATO:SOCIETA]. risulta essere terzo acquirente in buona fede delleparticelle n. 378 e n. 382 del foglio 52 del Comune di Palagiano».2.2. Col secondo motivo si lamenta l'esistenza di «vizi della sentenza:Error in Iudicando» poiché l'atto amministrativo endoprocedimentale (postoin essere il 29 luglio 2008 dal funzionario comunale responsabile del settoretecnico), «cui peraltro mai è stato attribuito un numero ed una data di pro-tocollo (e quindi inesistente)», non ha valore di provvedimento e dunque ilComune non ha alcun titolo di proprietà sulle particelle per cui è causa.Secondo la ricorrente, per errore «i giudicanti considerano l'atto di ac-certamento d'inottemperanza alle ordinanze di demolizione […] quale prov-vedimento ablatorio. […] Infatti l'accertamento in questione è atto di naturadichiarativa che si vuole inopinatamente tramutare in costitutiva», mentrel'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune «assume effi-cacia ablativa» ex art. 7, l. n. 47/1985 «solo se emessa dal sindaco» e «nonda un semplice funzionario dell'ufficio tecnico del comune».2.3. Il terzo motivo deduce «vizi della sentenza: Error in Iudicando».Secondo la ricorrente, la Corte d'appello si è riportata alle motivazionidel Tribunale senza tenere in alcun conto le autorizzazioni e le concessioniprecedentemente emesse dal Comune in favore della società [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026Lenne s.p.a.; la domanda di sanatoria e la domanda di condono presentaterispettivamente nel 1992 e nel 1995; il contributo economico concesso nel2005 a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. dopo un'alluvione; la necessità di una even-tuale riadozione ad opera del Comune di provvedimenti ablatori «laddoveesistenti».2.4. Il quarto motivo lamenta «vizi della sentenza: Error in Iudicando».Secondo la ricorrente, la Corte d'appello si è riportata alle motivazionidel Tribunale senza considerare che nel giudizio davanti al giudice ammini-strativo, avente ad oggetto l'atto di accertamento 29 luglio 2008 e definitoda Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2013, n. 2848, erano stati fatti valereinteressi legittimi e non diritti soggettivi; che «la pronuncia in sede ammi-nistrativa non poteva essere costitutiva di diritto di proprietà»; che «co-munque il Comune di Palagiano non era costituito nella causa in sede am-ministrativa che richiama a tal uopo».2.5. Il quinto motivo deduce «vizi della sentenza: Error in procedendo».A quanto afferma la ricorrente, «[i]l Procedimento ex art. 702 bis nonpoteva sfociare nella dichiarazione di proprietà delle particelle al Comune,sia poiché il petitum era limitato alla occupazione illegittima, sia perché lostrumento procedimentale non consentiva, se non dopo il mutamento delrito, di addivenire ad una sentenza costitutiva del diritto di proprietà sulleparticelle per cui è causa».3. I cinque motivi, strettamente connessi, possono essere esaminaticongiuntamente.Essi sono inammissibili poiché la ricorrente, e tale profilo ha rilievo as-sorbente, non si confronta con gli elementi assunti a presupposto della sen-tenza impugnata e dunque con la effettiva ratio decidendi sottesa al rigettodell'appello.3.1. E' vero che la Corte salentina, sulle orme del Tribunale di Taranto,presenta l'atto di accertamento 29 luglio 2008 quale atto ablatorio, adesempio laddove osserva, nel riassumere la decisione appellata, che «[i]lNumero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026Giudice di prime cure ha […] accolto la domanda proposta dal Comune diPalagiano, che in forza di provvedimento ablativo ex art. 7 Legge n. 47/1985emesso in data 29.7.2008 ha acquisito la proprietà dei terreni per cui ècausa, dopo aver accertato l'inottemperanza della [OSCURATO:SOCIETA]. all'or-dinanza sindacale di demolizione dei manufatti abusivi ivi realizzati».E' altresì vero, però, come già rilevato nella proposta di definizione ac-celerata, che la sentenza di appello dà conto, e su ciò essa trova il propriofondamento, sia del giudicato formatosi sulla validità dell'atto di accerta-mento emesso ai sensi dell'art. 7, comma 4, l. n. 47/1985 (si richiama dun-que Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2013, n. 2484, che ha definito il proc.n. 10008/2011 R.G.), sia del giudicato formatosi, con l'ordinanza 11 no-vembre 2021, n. 33570 di questa Corte, in ordine all'acquisizione del ter-reno al patrimonio comunale, e dunque all'acquisto a titolo originario dellaproprietà in capo all'ente locale per il solo fatto, accertato con l'atto 29 luglio2008, dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire una volta decorso iltermine di novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza sindacale (art. 7,comma 3, l. n. 47/1985; sull'acquisizione gratuita quale sanzione per l'inot-temperanza, da parte del responsabile dell'abuso, all'ingiunzione a demo-lire, v. già, fra le altre, Corte cost., 15 luglio 1991, n. 345; sull'acquisizionequale effetto automatico dell'inottemperanza, se imputabile al destinatariodell'ordine di demolizione, e sulla natura meramente dichiarativa dell'atto,vincolato, di accertamento dell'inottemperanza e acquisizione del bene, v.Cons. Stato, ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16, con riferimento all'art. 31,d.P.R. n. 380/2001; sulla c.d. confisca urbanistica di cui all'art. 7, l. n.47/1985 quale fonte di un acquisto a titolo originario, v. la ricostruzione delquadro normativo operata da Cass., Sez. Un., ord. interlocutoria 8 gennaio2024, n. 583, che, con riferimento alla posizione del creditore ipotecario, hasollevato la questione di legittimità costituzionale ritenuta fondata da Cortecost., n. 160/2024).Numero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026Basti qui richiamare il passaggio della sentenza impugnata laddove siafferma che «[i]l citato provvedimento [l'atto di accertamento 29 luglio2008, n.d.r.] è stato trascritto in data 14.5.2009, nonché validato dalle pro-nunzie del TAR e del CdS (sentenza n. 484/2013 [rectius, n. 2848/2013,n.d.r.]), che hanno rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].;nelle more del giudizio davanti al GA quest'ultima società ha ceduto l'im-mobile alla [OSCURATO:SOCIETA]. con rogito del 25.9.2012, trascritto in data28.9.2012, atto poi dichiarato nullo ed inopponibile all'Ente civico con ordi-nanza ex art. 702-bis cpc emessa dal Tribunale di Taranto in data 14.4.2016, confermata da questa CA con sentenza n. 456/2019 e quindi passatain giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cas-sazione proposto dall'odierna appellante (ordinanza della Cassazione n.33570/2021 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA])».Prosegue la Corte d'appello di Lecce:«Ciò posto, appare evidente che il Comune di Palagiano, reclamando laproprietà del terreno ablato e chiedendone l'immediato rilascio da parte dichi ancora illegittimamente lo occupava, ha esercitato il suo buon dirittoacquisito mediante il provvedimento amministrativo emesso ex art 7 L.47/1985 e regolarmente trascritto in data 14.5.2009, in modo da renderloopponibile ai terzi.D'altro canto, l'odierna società appellante ha acquistato lo stesso immo-bile a non domino, essendo stata legittimamente espropriata la Pino diLenne s.p.a. mediante l'emissione e trascrizione del citato provvedimentoablativo».In conclusione, la Corte d'appello di Lecce, avuto riguardo a Cons. Stato,n. 2848/2013 e Cass., ord. n. 33570/2021, ha escluso che l'occupanteavesse acquistato il terreno, a titolo derivativo o originario:«[OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. non può pertanto in alcun modo affermarsi legit-tima proprietaria, né in forza di un atto di acquisto già dichiarato nullo edinopponibile al Comune con provvedimento passato in giudicato, né perNumero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026averlo usucapito, non ricorrendone alcun presupposto di legge, dal mo-mento che, a tutto voler concedere alla sua indimostrata tesi difensiva, l'a-vrebbe posseduto soltanto a partire dal 25.9.2012 (data del suo acquisto anon domino) e quindi per un tempo ben inferiore al ventennio ovvero aldecennio utile ex artt. 1158-1159 c.c. rispetto all'azione di rivendica espe-rita dal Comune di Palagiano con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 17.3.2017.Né può fondatamente sostenersi che l'odierna appellante avrebbe unitoil proprio possesso a quello della sua dante causa [OSCURATO:SOCIETA]., poi-ché nessuno nega che quest'ultima sia stata proprietaria (e non semplicedetentrice con animus possidendi) per aver acquistato l'immobile a mezzodi rogito dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], solo che tale qualificata e legittima posizione giuri-dica l'ha poi persa in forza del provvedimento ablativo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e trascritto il successivo 14.5.2009.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha quindi giustamente accolto le domande pro-poste dall'Ente civico con rito sommario e supportate da prova documen-tale, non essendovi alcuna ragione per convertire il rito in ordinario al finedi ammettere mezzi di prova chiaramente inammissibili ed irrilevanti, qualiquelli che ancora oggi ripropone l'appellante».Ora, la motivazione della sentenza impugnata fa implicito riferimento alcomma 4 dell'art. 7, l. n. 47/1985, e dunque alla natura e alla funzionedell'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, atto che,«[…] previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nelpossesso e per la trascrizione nei registri immobiliari […]» (negli stessi ter-mini dispone l'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001).Inoltre, dà per assodati - proprio in ragione del giudicato formatosi sullavalidità dell'atto 29 luglio 2008, dopo il rigetto del ricorso al giudice ammi-nistrativo presentato dalla società dante causa dell'odierna ricorrente (Cons.Stato, n. 2848/2013), e dell'inammissibilità del ricorso per cassazione diNature 2000 nel giudizio civile promosso dal Comune di Palagiano deciso inNumero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026primo grado con ordinanza 14 aprile 2016 del Tribunale di Taranto (Cass.,ord. n. 33570/2021) - sia l'avvenuta acquisizione del terreno al patrimoniodel Comune di Palagiano, e dunque l'accertamento dell'acquisto a titolo ori-ginario in favore dell'ente locale, sia la nullità in parte qua, e l'inopponibilitàal Comune, della compravendita 25 settembre 2012, invocata da Nature2000 quale atto di acquisto a titolo derivativo.3.2. E' sufficiente richiamare l'ordinanza n. 33570/2021, con cui questaCorte ha dichiarato inammissibili, rispettivamente per novità della censurae per difformità rispetto alla giurisprudenza della Corte sanzionata dall'art.360-bis, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., ord. 6 settembre 2010, n. 19051;conf. Cass., Sez. II, ord. 28 dicembre 2020, n. 29629), i due motivi di ri-corso allora formulati da [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza 3 ottobre 2019n. 456 della Corte salentina.In particolare, l'ordinanza n. 33570/2021, una volta premesso che ladecisione di merito aveva dichiarato parzialmente nulla «per “impossibilitàdell'oggetto”» la compravendita 25 settembre 2012 in quanto le aree, eprecisamente le due particelle 378 e 382, vendute da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]a [OSCURATO:SOCIETA] erano già state «acquisite dal Comune di Palagiano a seguitodella accertata inottemperanza alle ordinanze di demolizione delle operesulle stesse realizzate in mancanza della concessione edilizia» (sulla nullitàdi compravendita pronunciata nell'ambito di una controversia tra privati, econ riferimento anche all'art. 40, l. n. 47/1985, v. Cass., Sez. II, 31 gennaio2017 n. 2528), ha osservato:- quanto al primo motivo, che la decisione impugnata (n. 456/2019)aveva attribuito all'atto previsto dall'art. 7, comma 4, l. n. 47/1985 (oggicorrispondente all'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001) «natura mera-mente dichiarativa dell'effetto acquisitivo prodottosi all'inutile decorso deltermine per eseguire la demolizione degli immobili abusivi», mentre la ri-corrente non aveva specificato quale fosse il fondamento normativo dell'af-fermata necessità di un atto del sindaco né si era confrontata «con il giudi-Numero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026cato amministrativo […], avendo il Consiglio di Stato con la sentenza2484/2013 confermato la validità del provvedimento del 29/7/2008 di ac-certamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione di opere abu-sive e di contestuale acquisizione delle aree di sedime al patrimonio comu-nale»;- quanto al secondo motivo, che in forza del comma 3 dell'art. 7, l. n.47/1985 (ora art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001) si era prodotto unacquisto a titolo originario, come da consolidato principio della giurispru-denza di legittimità enunciato da Cass., Sez. VI-3, ord. 6 ottobre 2017, n.23453 e Cass., Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1693, la quale in motivazionerichiama Cass., Sez. un., 12 giugno 1999, n. 333, relativa peraltro a que-stione di giurisdizione risolta ai sensi dell'art. 15, l. 28 gennaio 1977, n.10.Sull'acquisto a titolo originario a favore dell'ente locale si vedano daultimo, per quanto qui interessa, la già citata Cass., Sez. Un., ord. interlo-cutoria n. 583/2024, paragrafi 7 e 8, Corte cost., 3 ottobre 2024, n. 160,paragrafi 7 e 8, nonché Cass., Sez. Un., ord. 25 aprile 2025, n. 10933,paragrafi 7, 7.1, 8, 11, relative alla posizione, ora non in esame, del terzocreditore ipotecario (su cui v. Cass., Sez. II, ord. 16 agosto 2025, n. 23350).3.3. In altri termini, le questioni concernenti la proprietà dell'immobilein capo al Comune e la carenza di un titolo negoziale idoneo a giustificarel'occupazione del bene da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e così a paralizzare l'azionerestitutoria, erano già state decise con sentenze passate in giudicato, comesi legge nella decisione qui impugnata.Da un lato, il Giudice amministrativo, cui è riservata la giurisdizioneesclusiva in materia (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 19357; Cass.,Sez. Un., 28 ottobre 1998, n. 10736; con riferimento anche agli artt. 15 e16, l. 28 gennaio 1977 n. 10, Cass., Sez. Un., ord. 12 gennaio 2007, n.417), aveva respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa diNature 2000 s.r.l., volto a ottenere l'annullamento del provvedimento di ac-certamento dell'inottemperanza alle ordinanze sindacali di demolizioneNumero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026emesse nel 1986, costituente titolo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, l. n.47/1985, per l'immissione nel possesso dei beni non demoliti, con la relativaarea di sedime, e per la trascrizione nei registri immobiliari (eseguita il 14maggio 2009) dell'avvenuto acquisto a favore del Comune di Palagiano. Si-gnificativamente, nel rigettare l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di Lennes.p.a., Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2013, n. 2484 aveva affermato, conrichiamo a Cons. Stato n. 1793/2011, che «[l]'acquisizione gratuita delleopere abusive e dell'area di sedime sono atti dovuti, consequenziali, con-nessi e conseguenti all'inottemperanza che non richiedono particolare edulteriore motivazione» (v. ora Cons. Stato, Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n.16, con riferimento all'art. 31, d.P.R. n. 380/2001).Dall'altro, l'acquisizione di diritto, gratuita e a titolo originario, al patri-monio del Comune e la mancanza di un atto di acquisto a titolo derivativoopponibile da [OSCURATO:SOCIETA] all'ente locale erano già state irrevocabilmenteaccertate dal giudice civile (Cass., Sez. I, ord. 11 novembre 2021, n. 33570)prima della pronuncia della sentenza qui impugnata, che ha respinto l'ap-pello di [OSCURATO:SOCIETA] contro l'ordinanza di condanna al rilascio dell'immobileoccupato sine titulo.Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], dunque, ripropone questioni di diritto già de-cise con pronunce divenute irrevocabili, mentre ne propone altre del tuttoinconferenti, laddove deduce, senza neppure specificare con chiarezza se ein quale atto processuale dei gradi di merito la specifica questione fossestata sollevata, che il Comune di Palagiano non si era costituito nel proce-dimento davanti al Consiglio di Stato definito con la sentenza n. 2484/2013(v. il quarto motivo) o, nell'illustrazione del quinto motivo, che le domande(accertamento dell'illegittima occupazione, condanna al rilascio) propostedal Comune avrebbero imposto il mutamento del rito, da sommario di co-gnizione a ordinario, e ancora che la rinuncia del Comune, in primo grado,alla domanda risarcitoria avrebbe dovuto comportare la cessazione dellamateria del contendere anche sulla domanda di rilascio.Numero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/20263.4. A ciò si aggiunga che nessuna specifica impugnazione è stata pro-posta avverso la conferma del rigetto della domanda di usucapione formu-lata da [OSCURATO:SOCIETA] in via riconvenzionale.Sul punto, dunque, si è formato il giudicato.E' appena il caso di osservare che la soluzione accolta dalla Corte diappello di Lecce è conforme al principio di diritto enunciato da Cass., Sez.II, 1 agosto 2024, n. 21672, secondo cui «Acquisita a titolo originario alpatrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito neltermine di legge, non è configurabile in capo al precedente proprietario, intal modo privato della proprietà, rimasto a detenere l'immobile, l'animuspossidendi, salvo atti di mutamento della detenzione in possesso ai sensidel secondo comma dell'art. 1141 cod. civ.».4. Su tali premesse, il ricorso va dichiarato inammissibile.Si perviene, dunque, alla conclusioni già enunciate con la proposta didefinizione accelerata, la quale - dopo aver premesso che i cinque mezzi diimpugnazione non sono ricondotti, almeno esplicitamente, a uno dei motivitipici ex art. 360 c.p.c., che si rileva il mancato rispetto delle disposizioni dicui ai numeri 4 e 6 dell'art. 366 c.p.c. e che paiono prospettati vizi motiva-zionali in elusione del divieto di cui al comma 4 dell'art. 360 c.p.c. - haravvisato l'inammissibilità dei motivi, «[i]nfine e soprattutto», nel fatto che«la ricorrente non affronta e non confuta la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, con vizio dirimente di difetto di specificità e pertinenza» inquanto «il ricorso non censura in alcun modo il fondamento della sentenzaimpugnata sul precedente giudicato civile conseguito alla ordinanza di que-sta Corte 33570 del 2021, totalmente ignorato».5. Nulla sulle spese processuali, attesa la tardività del deposito, e dun-que l'improcedibilità, del controricorso del Comune di Palagiano (cfr. Cass.,Sez. tributaria, ord. 23 aprile 2025, n. 10608, anche per il richiamo ai pre-cedenti relativi al previgente art. 370, comma 1, c.p.c., nel testo poi sosti-tuito dall'art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 197;Numero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026Cass., Sez. lavoro, ord. 4 aprile 2024, n. 8922; Cass., Sez. lavoro, 29 otto-bre 2020, n. 23921; Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2007, n. 116; Cass., sez.III, 12 settembre 2005, n. 18091; da ultimo, Cass., Sez. III, ord. 16 set-tembre 2025, n. 25283).6. La tardiva costituzione dell'intimato, cui consegue l'improcedibilitàdel controricorso, non è invece di ostacolo all'applicazione del comma 4dell'art. 96 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.,quale effetto, predeterminato dal legislatore, della definizione del giudizioin conformità alla proposta di decisione accelerata, salva la liquidazione delquantum debeatur, tra un minimo e un massimo, ad opera della Corte.Infatti, a differenza di quella stabilita dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ilpagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende èsanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa ed èvolta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una sin-tetica proposta di decisione accelerata e dunque ad evitare il compimentodi atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., ord. 27 settem-bre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., ord. 22 settembre 2023, n. 27195; v.anche Cass., Sez. trib., ord. 28 febbraio 2024, n. 5243; Cass., Sez. III, ord.4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. I, ord. 11 luglio 2023, n. 19749; daultimo, Cass., Sez. I, ord. 16 luglio 2025).7. Attesa l'inammissibilità del ricorso, la ricorrente è soggetta al c.d.raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Dichiara improcedibile il controricorso.Condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. inrelazione al comma 4 dell'art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Numero registro generale 22033/2024Numero sezionale 4102/2025Numero di raccolta generale 12843/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presup-posti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025Il PresidenteGUIDO MERCOLINO