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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32756/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. !t 7 L'A 2t-ij [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha definito i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia. 2.11 dispositivo così recita: «Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge». 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che, in luogo di: « Condanna inoltre l'imputato», deve leggersi e scriversi «Condanna inoltre gli imputati».

P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativamente al procedimento R.G. n. 19360/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 1 nel senso che laddove è scritto «Condanna, inoltre, l'imputato», deve leggersi e scriversi «Condanna, inoltre, gli imputati».

Si annoti in calce al ruolo d'udienza.

Così deciso in Roma, il 13/04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. !t 7 L'A 2t-ij [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha definito i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia. 2.11 dispositivo così recita: «Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge». 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che, in luogo di: « Condanna inoltre l'imputato», deve leggersi e scriversi «Condanna inoltre gli imputati». P.Q.M. Dispone correggersi il ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativamente al procedimento R.G. n. 19360/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 1 nel senso che laddove è scritto «Condanna, inoltre, l'imputato», deve leggersi e scriversi «Condanna, inoltre, gli imputati». Si annoti in calce al ruolo d'udienza. Così deciso in Roma, il 13/04/
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