CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 agosto 2012
Cassazione n. 10566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6716/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 128/24/12, depositata 1'8 agosto 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2020 dal [OSCURATO:PERSONA]. Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 128/24/12 del 08/08/2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 370/03/11, la quale aveva accolto il ricorso di Trelettra s.r.l. avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni ed interessi per mancata corresponsione dell'acconto IVA relativo all'anno d'imposta 2007. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, essendo stata riscontrata dalla dichiarazione (rigo VH 13) l'indicazione della debenza di un acconto IVA mai corrisposto. 1.2. La CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate evidenziando che: a) il contribuente aveva optato in dichiarazione per il metodo storico, evidenziando un acconto da versare di euro 54.847,00 nel dicembre 2007, corrispondente all'ottantotto per cento dell'importo indicato a debito nel dicembre 2006; b) quanto indicato in ricorso (opzione per il metodo effettivo) era in contraddizione rispetto a quanto indicato in dichiarazione (opzione per il metodo storico), la quale non era stata modificata nel termine previsto dalla legge; c) non vi era prova dell'errore presunto dal contribuente, in ragione del quale era stato accolto il ricorso di primo grado. 2 Cons. est. G.M. Nonno 2. Trelettra s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 3. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i primi tre motivi di ricorso Trelettra s.r.l. deduce vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente: a) ritenuto che la società contribuente avrebbe scelto, in sede di dichiarazione, il metodo di liquidazione dell'IVA concernente l'anno d'imposta 2007, scelta impossibile in assenza della relativa opzione; b) omesso l'esame dei documenti prodotti e concernenti la effettiva sussistenza dell'opzione concernente il metodo di scelta dell'IVA nell'ambito del modello di dichiarazione concernente l'anno d'imposta in contestazione; c) omesso di motivare circa il dedotto errore materiale nella compilazione del rigo VH13. 2. Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2008/5850 del 15/01/2008 e la falsa applicazione del decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2009/4792 del 15/01/2009, non prevedendo tali decreti la possibilità di optare per uno specifico metodo di liquidazione dell'IVA con riferimento all'anno d'imposta 2007. 3. I motivi, che possono essere esaminati nel loro complesso - involgendo l'esame di questioni strettamente connesse - vanno disattesi. 3.1. Va prima di tutto evidenziata che la società contribuente afferma che il modello di dichiarazione relativo all'anno d'imposta 2007 3 Cons. est. G.M. Nonno non conteneva la possibile opzione per il metodo di liquidazione dell'IVA, ma non ha né trascritto, né allegato, il modello che assume essere stato prodotto in giudizio, con conseguente carenza di specificità delle censure di cui al primo e secondo motivo, che sono inammissibili. 3.2. In ogni caso, la CTR non ha sostenuto né che i modelli di dichiarazione prevedevano l'opzione per l'uno o per l'altra modalità di liquidazione, né che l'opzione per il metodo storico sia stata effettuata a mezzo l'indicazione specifica dell'opzione, essendosi limitata ad affermare che detta scelta si evince dalle modalità con cui è stata compilata la dichiarazione, con l'indicazione al rigo VH 13 dell'importo dell'acconto da versare. 3.2.1. In altri termini, la CTR ha accertato in fatto che, tenuto conto delle modalità con cui è stato compilato in modulo, la società contribuente ha sicuramente optato per il metodo storico: e trattasi di un ragionamento inferenziale del tutto logico e consequenziale, in ragione della indicazione dell'importo IVA da versare in acconto, correttamente calcolato con riferimento all'IVA risultante a debito. 3.3. Il superiore accertamento resiste non solo alle censure proposte con i primi due motivi, ma anche alla censura proposta con il terzo motivo, non sussistendo il denunciato vizio di omessa motivazione: la CTR ha chiaramente affermato che manca la prova della sussistenza dell'errore che Trelettra s.r.l. ha dedotto di avere compiuto, comunque non emendato nel termine previsto dalla legge. 3.3.1. La ricorrente evidenzia che tale errore sarebbe riconoscibile in ragione del comportamento tenuto dalla società, titolare di un credito d'imposta idoneo a consentirle di non versare VIVA. Peraltro, da un lato, la possibile diversa interpretazione degli atti di causa non inficia l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello; dall'altro, si fa riferimento a documentazione versata in atti non trascritta né allegata, 4 Cons. est. G.M. Nonno sicché ancora una volta il motivo è, oltre che infondato, anche inammissibile per difetto di specificità. 3.4. Infine, anche l'ultimo motivo deve ritenersi inammissibile atteso che non possono essere sollevate questioni di violazione di legge con riferimento ad atti amministrativi interni all'Amministrazione finanziaria, senza indicare le norme che si ritengono violate e senza specificare in che modo tali atti integrerebbero le menzionate disposizioni. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società contribuente va condannata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di euro 17.575,38. 4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art., 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. 5 Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma 1'8 giugno 2021. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132, terzo comma 3 cod. proc. civ. Il Consigliere est. ([OSCURATO:PERSONA]) Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) DEPOSITAT