Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 33028/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in relazione a plurime condotte di cessione, detenzione e offerta in vendita di sostanza stupefacente.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla utilizzabilità delle intercettazioni compiute sul sistema SkyEcc, acquisite mediante ordine di indagine europeo, senza che sia stato consentito alcun controllo sulle forme di acquisizione e decriptazione delle intercettazioni.

Si contestava l'assenza di un provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità francese, né era noto se quest'ultima avesse comunicato all'autorità italiana la localizzazione sul territorio nazionale dei dispositivi intercettati, come richiesto dall'art. 44 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i reati contestati.

Si contesta, in particolare, l'affidabilità dell'individuazione del ricorrente nell'utilizzatore del telefono criptato, stante la mancanza di sicuri indici sulla cui base stabilire l'identità dell'interlocutore.

Risulterebbe non dirimente il fatto che l'utilizzatore del cellulare con il codice 6VPUDI appellava "cug" (abbreviazione del termine cugino) il coindagato [OSCURATO:PERSONA], posto che tale locuzione veniva utilizzata anche nel colloquiare con altro soggetto, sicuramente non legato da vincoli di parentela all'indagato.

3. Il ricorso veniva rinviato a seguito della rimessione alle Sezioni unite della questione concernente l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite in Francia.

Fissata la nuota udienza di trattazione a seguito del deposito delle motivazioni della predetta pronuncia, il ricorrente rinunciava al ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la sopravvenuta rinuncia ai motivi derivante dall'intervenuta revoca dell'ordinanza cautelare impugnata, così come dedotto nella rinuncia, sottoscritta dal ricorrente con firma autenticata, del 26 giugno 2024.

L'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

C Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 ammende.

Così deciso I'll luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in relazione a plurime condotte di cessione, detenzione e offerta in vendita di sostanza stupefacente. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla utilizzabilità delle intercettazioni compiute sul sistema SkyEcc, acquisite mediante ordine di indagine europeo, senza che sia stato consentito alcun controllo sulle forme di acquisizione e decriptazione delle intercettazioni. Si contestava l'assenza di un provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità francese, né era noto se quest'ultima avesse comunicato all'autorità italiana la localizzazione sul territorio nazionale dei dispositivi intercettati, come richiesto dall'art. 44 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i reati contestati. Si contesta, in particolare, l'affidabilità dell'individuazione del ricorrente nell'utilizzatore del telefono criptato, stante la mancanza di sicuri indici sulla cui base stabilire l'identità dell'interlocutore. Risulterebbe non dirimente il fatto che l'utilizzatore del cellulare con il codice 6VPUDI appellava "cug" (abbreviazione del termine cugino) il coindagato [OSCURATO:PERSONA], posto che tale locuzione veniva utilizzata anche nel colloquiare con altro soggetto, sicuramente non legato da vincoli di parentela all'indagato. 3. Il ricorso veniva rinviato a seguito della rimessione alle Sezioni unite della questione concernente l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite in Francia. Fissata la nuota udienza di trattazione a seguito del deposito delle motivazioni della predetta pronuncia, il ricorrente rinunciava al ricorso. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la sopravvenuta rinuncia ai motivi derivante dall'intervenuta revoca dell'ordinanza cautelare impugnata, così come dedotto nella rinuncia, sottoscritta dal ricorrente con firma autenticata, del 26 giugno 2024. L'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. C Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 ammende. Così deciso I'll luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33028/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris