CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 44955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdata aijg.aI1epajti- A.,1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso proposto per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale Bologna con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. in Bologna sino al 31 maggio 2022. 2. Il ricorrente censura la ritenuta equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. Considerato infatti, le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci