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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11882/2026

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, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 5620/2018, depositata il 20 agosto 2018.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] di Finanza avviava una verifica generale neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. esercente l'attività di commercioall'ingrosso di computer e software.

Nel corso del controllovenivano rinvenuti documenti amministrativi che facevanoriferimento ad operazioni economiche poste in essere dalla societàmedesima, nonché dalle [OSCURATO:SOCIETA]. e Progetto InformaticoS.r.l., finalizzate a consentire ad altre imprese di sottrarreillecitamente gettito IVA al Fisco con il sistema delle "cartiere".Presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati riscontrati documentirelativi a rapporti commerciali intrattenuti con la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Dal controllo originava la verificanei confronti della contribuente.

Durante l'accesso i militarichiedevano e ottenevano di poter esaminare la documentazionecontabile relativa agli affari intrattenuti con le predette società, tracui le fatture passive ed i relativi pagamenti.

Dal riscontro delladocumentazione, la Guardia di Finanza constatava come le societàcoinvolte fossero accumunate dallo svolgere la funzione diproduttori di fatture di comodo, al fine di consentire ad altreimprese di attuare un sistema frodatorio ai danni dell'erario.

Tuttele società secondo i militari erano riconducibili e amministrate difatto da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricostruzione operata daiverbalizzanti, la ricorrente era pienamente consapevole dellapossibilità di porre in essere una frode ai danni del fisco e, anzi,decise di prenderne parte per profittare dei vantaggi economici chene derivavano.

La ricorrente, secondi i militari verbalizzanti, haposto in essere operazioni soggettivamente inesistenti con laconseguente indetraibilità dell'IVA assolta in fase di acquisto.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026L'Ufficio, richiamando per relationem il processo verbale diconstatazione, con l'avviso di accertamento n.TK503R302719/2013 ha proceduto alla rettifica della dichiarazioneIVA resa dalla contribuente per l'anno d'imposta 2006, procedendoal recupero dell'IVA detratta pari a euro 101.254,00 (in quantoriferita a operazioni soggettivamente inesistenti) e irrogandosanzioni per euro 126.567,50.La società impugnava l'accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 22102/2016, la Commissione tributariaprovinciale di Roma rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenzan. 5620/2018, depositata il 20 agosto 2018, ha rigettatol'impugnazione.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – È stata formulata, da parte del Consigliere all’uopodelegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art.380-bis c.p.c.A fronte di essa, la ricorrente ha domandato la decisione dellacausa.In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato una memoria illustrativa.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo si deduce una violazione di leggepoiché l'Ufficio, sulla base di presunzioni semplici, avrebbe invertitoin capo alla ricorrente l'onere della prova, onere che sarebbe statoregolarmente adempiuto dalla ricorrente e sarebbe statadimostrata la buona fede della società contribuente.

In relazione aciò si prospetta che sia nel ricorso introduttivo, sia nel ricorso inappello, la ricorrente ha evidenziato elementi specifici atti asuperare le presunzioni dell'Ufficio (l'iscrizione della ditta in [OSCURATO:PERSONA] con l'oggetto sociale di "Commercio all’ingrosso diprodotti Hardware e Software (quindi il riscontro che la società eraautorizzata tali operazioni); i rapporti venivano tenuti daldipendente della ricorrente (Fabio del Ciotto) con una dipendentedella società Gabriella; la ricorrente avrebbe dimostrato la propriaestraneità e/ buona fede anche dalla lettura del bilancio dell'anno2006, dal quale emerge che solo il 21,6 % degli acquisti è statoacquistato dalle società PC Market per euro 128.335 e ProgettoInformatico per euro 377.382).

Si evidenzia, infine, che nelparallelo procedimento penale, l'[OSCURATO:PERSONA] (RobertoBordini), ha rinunciato alla prescrizione al fine di dimostrateinteramente la propria innocenza e il giudice ha disposto inconformità.1.1. – Il motivo è inammissibile.L’orientamento consolidato della Corte di cassazione (Cass. n.9851/2018; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 25891/2023; in lineacon Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte digiustizia, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20), individua due oggetti di prova nelle operazionisoggettivamente inesistenti.

In particolare: l’Amministrazionefinanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore edNumero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026è tenuta a provare la consapevolezza del destinatario chel’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.La prova può essere anche solo indiziaria e quanto alla“consapevolezza del destinatario” l’oggetto specifico dell’onereincombente sull’erario non è costituito dalla prova dellapartecipazione del soggetto all’accordo criminoso né dalla provadella sua piena consapevolezza della frode ma solo che ilcontribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinariadiligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, chel’operazione si inseriva in una evasione fiscale”.In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntualeelemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà dellapartecipazione e/o dell’esistenza della frode ma l’osservanza di unparametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta perl’attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia siprecisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avvisoqualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente”) .Le modalità per assolvere a tale onere da parte dell’Ufficio nonpossono tradursi nel solo fatto che il fornitore sia fittizio, elementoche ha sì idoneità probatoria ma va suffragato da obbiettiviriscontri, quali, ad esempio, l'immediatezza dei rapporti tra isoggetti coinvolti.Correlativamente, sorge in capo al contribuente l’onere dellaprova contraria, ossia che il fornitore non è fittizio o che egli haagito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasionefiscale perché ha adoperato - per non essere coinvolto in una talesituazione - la diligenza massima esigibile da un operatore accortosecondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapportoalle circostanze del caso concreto.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026Quali mezzi di prova utili è però escluso che siano invocabili laregolarità della contabilità o la regolarità e congruità dei pagamentila mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.Questo perché si tratta di circostanze - le prime - già insite nellastessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (erelative a dati e documenti facilmente falsificabili), e - l’ultima -perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie edinidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.Nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha motivatamenteespresso le ragioni in base alle quali, alla luce delle indagini svolte,ha ritenuto che le società coinvolte fossero tutte delle “cartiere” (sisottolinea che tale evidenzia non solo non è stata contestata dallesocietà ma l'amministratore di fatto – il Gironi – ha ammesso digestire attività senza applicazione dell'imposta, aggiungendo unpiccolo margine nella rivendita, ottenendo un prezzo comprensivodell'imposta che comportava un guadagno visto il mancatoversamento di questa), reputando – al contrario – insufficienti glielementi contenuti negli scritti difensivi dell'appellante.Parte ricorrente, invero, chiede una rivalutazione del merito afronte di una “doppia conforme”.L’articolo 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, sui rapporti con ilsistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti, (percome introdotto con l’articolo 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n.87/2024), non è applicabile alla fattispecie.

La parte è stata assoltaperché il fatto non costituisce reato e manca il depositato dipassaggio in giudicato della pronuncia invocata.

Non vi è, inoltre,identità tra i fatti oggetto del processo penale, relativi ai periodi diimposta 2008 e 2009, e la presente causa riguarda l’avviso diaccertamento n.

TK503R302719/2013, relativo all’anno d’imposta2006.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/20262. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per ladefinizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisioneai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definitoin conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi3 e 4, c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverositàdel pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della Cassa delle Ammende: Cass.

S.U. n. 27195/2023).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di euro 3.800,00 equitativamente determinata,nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento dellasomma di euro 1.900,00 in favore della Cassa delle Ammende.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 5620/2018, depositata il 20 agosto 2018.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] di Finanza avviava una verifica generale neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. esercente l'attività di commercioall'ingrosso di computer e software. Nel corso del controllovenivano rinvenuti documenti amministrativi che facevanoriferimento ad operazioni economiche poste in essere dalla societàmedesima, nonché dalle [OSCURATO:SOCIETA]. e Progetto InformaticoS.r.l., finalizzate a consentire ad altre imprese di sottrarreillecitamente gettito IVA al Fisco con il sistema delle "cartiere".Presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati riscontrati documentirelativi a rapporti commerciali intrattenuti con la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Dal controllo originava la verificanei confronti della contribuente. Durante l'accesso i militarichiedevano e ottenevano di poter esaminare la documentazionecontabile relativa agli affari intrattenuti con le predette società, tracui le fatture passive ed i relativi pagamenti. Dal riscontro delladocumentazione, la Guardia di Finanza constatava come le societàcoinvolte fossero accumunate dallo svolgere la funzione diproduttori di fatture di comodo, al fine di consentire ad altreimprese di attuare un sistema frodatorio ai danni dell'erario. Tuttele società secondo i militari erano riconducibili e amministrate difatto da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione operata daiverbalizzanti, la ricorrente era pienamente consapevole dellapossibilità di porre in essere una frode ai danni del fisco e, anzi,decise di prenderne parte per profittare dei vantaggi economici chene derivavano. La ricorrente, secondi i militari verbalizzanti, haposto in essere operazioni soggettivamente inesistenti con laconseguente indetraibilità dell'IVA assolta in fase di acquisto.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026L'Ufficio, richiamando per relationem il processo verbale diconstatazione, con l'avviso di accertamento n.TK503R302719/2013 ha proceduto alla rettifica della dichiarazioneIVA resa dalla contribuente per l'anno d'imposta 2006, procedendoal recupero dell'IVA detratta pari a euro 101.254,00 (in quantoriferita a operazioni soggettivamente inesistenti) e irrogandosanzioni per euro 126.567,50.La società impugnava l'accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 22102/2016, la Commissione tributariaprovinciale di Roma rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenzan. 5620/2018, depositata il 20 agosto 2018, ha rigettatol'impugnazione.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – È stata formulata, da parte del Consigliere all’uopodelegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art.380-bis c.p.c.A fronte di essa, la ricorrente ha domandato la decisione dellacausa.In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato una memoria illustrativa.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo si deduce una violazione di leggepoiché l'Ufficio, sulla base di presunzioni semplici, avrebbe invertitoin capo alla ricorrente l'onere della prova, onere che sarebbe statoregolarmente adempiuto dalla ricorrente e sarebbe statadimostrata la buona fede della società contribuente. In relazione aciò si prospetta che sia nel ricorso introduttivo, sia nel ricorso inappello, la ricorrente ha evidenziato elementi specifici atti asuperare le presunzioni dell'Ufficio (l'iscrizione della ditta in [OSCURATO:PERSONA] con l'oggetto sociale di "Commercio all’ingrosso diprodotti Hardware e Software (quindi il riscontro che la società eraautorizzata tali operazioni); i rapporti venivano tenuti daldipendente della ricorrente (Fabio del Ciotto) con una dipendentedella società Gabriella; la ricorrente avrebbe dimostrato la propriaestraneità e/ buona fede anche dalla lettura del bilancio dell'anno2006, dal quale emerge che solo il 21,6 % degli acquisti è statoacquistato dalle società PC Market per euro 128.335 e ProgettoInformatico per euro 377.382). Si evidenzia, infine, che nelparallelo procedimento penale, l'[OSCURATO:PERSONA] (RobertoBordini), ha rinunciato alla prescrizione al fine di dimostrateinteramente la propria innocenza e il giudice ha disposto inconformità.1.1. – Il motivo è inammissibile.L’orientamento consolidato della Corte di cassazione (Cass. n.9851/2018; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 25891/2023; in lineacon Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte digiustizia, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20), individua due oggetti di prova nelle operazionisoggettivamente inesistenti. In particolare: l’Amministrazionefinanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore edNumero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026è tenuta a provare la consapevolezza del destinatario chel’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.La prova può essere anche solo indiziaria e quanto alla“consapevolezza del destinatario” l’oggetto specifico dell’onereincombente sull’erario non è costituito dalla prova dellapartecipazione del soggetto all’accordo criminoso né dalla provadella sua piena consapevolezza della frode ma solo che ilcontribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinariadiligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, chel’operazione si inseriva in una evasione fiscale”.In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntualeelemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà dellapartecipazione e/o dell’esistenza della frode ma l’osservanza di unparametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta perl’attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia siprecisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avvisoqualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente”) .Le modalità per assolvere a tale onere da parte dell’Ufficio nonpossono tradursi nel solo fatto che il fornitore sia fittizio, elementoche ha sì idoneità probatoria ma va suffragato da obbiettiviriscontri, quali, ad esempio, l'immediatezza dei rapporti tra isoggetti coinvolti.Correlativamente, sorge in capo al contribuente l’onere dellaprova contraria, ossia che il fornitore non è fittizio o che egli haagito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasionefiscale perché ha adoperato - per non essere coinvolto in una talesituazione - la diligenza massima esigibile da un operatore accortosecondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapportoalle circostanze del caso concreto.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026Quali mezzi di prova utili è però escluso che siano invocabili laregolarità della contabilità o la regolarità e congruità dei pagamentila mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.Questo perché si tratta di circostanze - le prime - già insite nellastessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (erelative a dati e documenti facilmente falsificabili), e - l’ultima -perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie edinidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.Nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha motivatamenteespresso le ragioni in base alle quali, alla luce delle indagini svolte,ha ritenuto che le società coinvolte fossero tutte delle “cartiere” (sisottolinea che tale evidenzia non solo non è stata contestata dallesocietà ma l'amministratore di fatto – il Gironi – ha ammesso digestire attività senza applicazione dell'imposta, aggiungendo unpiccolo margine nella rivendita, ottenendo un prezzo comprensivodell'imposta che comportava un guadagno visto il mancatoversamento di questa), reputando – al contrario – insufficienti glielementi contenuti negli scritti difensivi dell'appellante.Parte ricorrente, invero, chiede una rivalutazione del merito afronte di una “doppia conforme”.L’articolo 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, sui rapporti con ilsistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti, (percome introdotto con l’articolo 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n.87/2024), non è applicabile alla fattispecie. La parte è stata assoltaperché il fatto non costituisce reato e manca il depositato dipassaggio in giudicato della pronuncia invocata. Non vi è, inoltre,identità tra i fatti oggetto del processo penale, relativi ai periodi diimposta 2008 e 2009, e la presente causa riguarda l’avviso diaccertamento n. TK503R302719/2013, relativo all’anno d’imposta2006.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/20262. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per ladefinizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisioneai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definitoin conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi3 e 4, c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverositàdel pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di euro 3.800,00 equitativamente determinata,nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento dellasomma di euro 1.900,00 in favore della Cassa delle Ammende.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 36234/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 11882/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente
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