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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 14277/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30288/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1882/2021 depositata il 15/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In una causa di riduzione per lesione di legittima proposta innanzi al Tribunale di Milano in relazione alla successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], l’attore [OSCURATO:PERSONA] (uno dei tre figli della de cuius) ha chiamato nel giudizio, oltre l’erede istituita [OSCURATO:PERSONA], anche il terzo figlio della testatrice [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, per quanto ora rileva, dopo avere determinato il valore dell’asse, ha detratto da questo, in favore dell’erede istituita, alcune somme da questa anticipate per la ristrutturazione degli immobili ereditari e le spese funerarie, negando che l’erede avesse diritto a detrazioni ulteriore; quindi, ha liquidato in denaro i diritti del legittimario attore, ponendo l’obbligo del pagamento a carico dell’erede istituita.

Il primo giudice ha posto le spese di lite a carico di entrambi i convenuti, ravvisando la soccombenza di entrambi.

La Corte d’appello, adita dai convenuti soccombenti, ha confermato la decisione, condannando gli appellanti alle spese del grado.

Avverso questa decisione propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Si difende [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti censurano la sentenza impugnata sulla base di due motivi, il primo riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA], il secondo la sola [OSCURATO:PERSONA], come di seguitoriassunti: 1) violazione ed errata applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. anche in relazione all’art. 553 c.c. e comunque in relazione agli artt. 99 e 105 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ravvisato la soccombenza del ricorrente nei due gradi del giudizio in assenza dei presupposti: egli non aveva proposto alcuna domanda e nessuna domanda fu proposta contro di lui, essendo quindi ingiusta la condanna alle spese pronunziata nei suoi confronti; 2) violazione ed errata applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.: l’esito della causa, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della pretesa dell’attore, giustificava fin dal primo grado la compensazione delle spese, comprese quelle della consulenza tecnica, resasi necessaria anche per ricostruire i debiti ereditari, pagati dell’erede istituita e infondatamente negati dall’attore. ll primo motivo è manifestamente infondato, tanto da integrare una ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

La statuizione sulle spese assunta dalla Corte d’appello è così motivata: «[OSCURATO:PERSONA], pur non essendo destinatario di pretese avanzate da [OSCURATO:PERSONA], ha assunto in giudizio una posizione di conflitto con quest’ultimo, non limitandosi a far rilevare la propria neutralità rispetto all’iniziativa giudiziaria del fratello, ma chiedendo sin dalla comparsa di risposta, il rigetto di ogni domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto le ragioni di [OSCURATO:PERSONA], ciò che giustifica, come ritenuto dal primo giudice, una valutazione di soccombenza anche dello stesso [OSCURATO:PERSONA]».

Tramite queste considerazioni, la Corte d’appello non è incorsa in alcuna violazione dellenorme in tema soccombenza, avendo essa fatto corretta applicazione del principio secondo cui « ai fini della ripartizione dell'onere della spesa, il principio dellasoccombenza funziona anche nei confronti delle parti comunque intervenute nel giudizio, in reazione all'atteggiamento, diadesione o di contrasto, da esse assunto verso altre parti» (Cass. n. 2765/1976).

È inammissibile il secondo motivo.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «In tema dispese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindila condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., S.U., 32061/2022).

In rapporto a tale principio si capisce come sia in errore la ricorrente quando ravvisa, nell’accoglimento della domanda di riduzione in misura ridotta rispetto alla pretesa iniziale del legittimario, una ipotesi di soccombenza reciproca, non essendo pertinente al caso la relativa nozione.

Ma al di là di tale rilievo è decisiva la considerazione che il motivo investe comunque un profilo (quello del mancato esercizio del potere del giudice di compensare le spese) incensurabile in sede di legittimità: « in tema di spese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass.n. 11329/2019;Cass.

S.U., n. 14989/2005).

Infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30288/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1882/2021 depositata il 15/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In una causa di riduzione per lesione di legittima proposta innanzi al Tribunale di Milano in relazione alla successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], l’attore [OSCURATO:PERSONA] (uno dei tre figli della de cuius) ha chiamato nel giudizio, oltre l’erede istituita [OSCURATO:PERSONA], anche il terzo figlio della testatrice [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, per quanto ora rileva, dopo avere determinato il valore dell’asse, ha detratto da questo, in favore dell’erede istituita, alcune somme da questa anticipate per la ristrutturazione degli immobili ereditari e le spese funerarie, negando che l’erede avesse diritto a detrazioni ulteriore; quindi, ha liquidato in denaro i diritti del legittimario attore, ponendo l’obbligo del pagamento a carico dell’erede istituita. Il primo giudice ha posto le spese di lite a carico di entrambi i convenuti, ravvisando la soccombenza di entrambi. La Corte d’appello, adita dai convenuti soccombenti, ha confermato la decisione, condannando gli appellanti alle spese del grado. Avverso questa decisione propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Si difende [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti censurano la sentenza impugnata sulla base di due motivi, il primo riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA], il secondo la sola [OSCURATO:PERSONA], come di seguitoriassunti: 1) violazione ed errata applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. anche in relazione all’art. 553 c.c. e comunque in relazione agli artt. 99 e 105 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ravvisato la soccombenza del ricorrente nei due gradi del giudizio in assenza dei presupposti: egli non aveva proposto alcuna domanda e nessuna domanda fu proposta contro di lui, essendo quindi ingiusta la condanna alle spese pronunziata nei suoi confronti; 2) violazione ed errata applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.: l’esito della causa, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della pretesa dell’attore, giustificava fin dal primo grado la compensazione delle spese, comprese quelle della consulenza tecnica, resasi necessaria anche per ricostruire i debiti ereditari, pagati dell’erede istituita e infondatamente negati dall’attore. ll primo motivo è manifestamente infondato, tanto da integrare una ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La statuizione sulle spese assunta dalla Corte d’appello è così motivata: «[OSCURATO:PERSONA], pur non essendo destinatario di pretese avanzate da [OSCURATO:PERSONA], ha assunto in giudizio una posizione di conflitto con quest’ultimo, non limitandosi a far rilevare la propria neutralità rispetto all’iniziativa giudiziaria del fratello, ma chiedendo sin dalla comparsa di risposta, il rigetto di ogni domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto le ragioni di [OSCURATO:PERSONA], ciò che giustifica, come ritenuto dal primo giudice, una valutazione di soccombenza anche dello stesso [OSCURATO:PERSONA]». Tramite queste considerazioni, la Corte d’appello non è incorsa in alcuna violazione dellenorme in tema soccombenza, avendo essa fatto corretta applicazione del principio secondo cui « ai fini della ripartizione dell'onere della spesa, il principio dellasoccombenza funziona anche nei confronti delle parti comunque intervenute nel giudizio, in reazione all'atteggiamento, diadesione o di contrasto, da esse assunto verso altre parti» (Cass. n. 2765/1976). È inammissibile il secondo motivo. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «In tema dispese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindila condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., S.U., 32061/2022). In rapporto a tale principio si capisce come sia in errore la ricorrente quando ravvisa, nell’accoglimento della domanda di riduzione in misura ridotta rispetto alla pretesa iniziale del legittimario, una ipotesi di soccombenza reciproca, non essendo pertinente al caso la relativa nozione. Ma al di là di tale rilievo è decisiva la considerazione che il motivo investe comunque un profilo (quello del mancato esercizio del potere del giudice di compensare le spese) incensurabile in sede di legittimità: « in tema di spese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass.n. 11329/2019;Cass. S.U., n. 14989/2005). Infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a no
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