CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2025
Cassazione n. 32148/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso; uditi i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Palermo ha respinto l’istanza di riesame proposta contro l’ordinanza che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a l reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen., artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza: si deduceva che dagli elementi di prova raccolti sarebbe emerso che il ricorrente non avrebbe avuto alcun ruolo nella c onsumazione della estorsione , dato che sarebbeemerso solo che egli ne fosse stato informato . A conferma della estraneità si allegava che l’incontro presso il bar “[OSCURATO:PERSONA]” di via Papireto a Palermo sarebbe stato erroneamente valutato come confermativo del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell ’ azione estorsiva , dato che , contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale tale esercizio commerciale non sarebbe gestito dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. Il ricorrente insta infatti per la rivalutazione dei contenuti delle intercettazioni senza in dicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno del rigetto del l ’ istanza di riesame e senza allegare discrasie decisive tra prove raccolte e prove valutate. Invero, contrariamente a quanto dedotto, i l Tribunale ha eff e t t uato una persuasiva ed accurata valutazione delle prove raccolte ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo di indiscusso protagonismo nella vice nda estorsiva oggetto di giudizio, essendo il mandante della richiesta illecita che il Giunta e l’Incontrera avevano avanzato al Manfrè. [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre,che la circostanza che il bar “ [OSCURATO:PERSONA] ” non fosse gestito dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA](circostanza asserita ma non supportata da alcuna allegazione in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) è irrilevante, dato che il percorso motivazionale tracciato per giungere alla conferma della condanna non è fondato su tale d ato, ma su l contenuto delle intercettazioni e delle videoriprese (pag. 5 dell’ordinanza impugnata). 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi -ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bisdel citato articolo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio 2025. Il Consigliere estensore La P residente