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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16439/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Paola il 10/01/2018, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione per i per i reati di cui ai capi A, B e C della rubrica, che risultavano accertati a Paola il 06/08/2014.

L'imputato, inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del tentato omicidio contestato all'imputato al capo B - di cui si invocava la riqualificazione nella diversa fattispecie delle lesioni personali aggravate - e del mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, reale o putativa, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catanzaro conformemente alle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).

Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte di appello di Corte di appello di Catanzaro effettuava un vaglio ineccepibile della piattaforma probatoria indispensabile alla formulazione del giudizio di responsabilità censurato, evidenziando che era incontroverso che l'azione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] era idonea a provocarne la morte, tenuto conto della violenza del fendente sferrato alla persona offesa con un'arma da taglio, che la attingeva nell'area toracica sinistra, dove, com'è noto, si trovano numerosi organi vitali.

Sulla scorta di questa ricostruzione dell'aggressione posta in essere dall'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che deve essere necessariamente correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua estemporanea determinazione omicida, la Corte di appello di Catanzaro formulava un giudizio affermativo sull'idoneità degli atti posti in essere dal ricorrente a provocare la morte della persona offesa, nel valutare la quale è necessario richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688-01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo.

Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421-01).2.1.

Non risulta, al contempo, dimostrato che Makkaoui avesse agito allo scopo di difendersi dall'azione aggressiva posta in essere nei suoi confronti da Hamil.

Al contrario, le emergenze processuali, su cui le sentenze di merito si soffermavano in termini congrui, imponevano di ritenere che l'accoltellamento conseguiva a uno scontro, alla cui alimentazione avevano contribuito entrambi gli antagonisti.

In questa cornice, tenuto conto delle modalità con cui si sviluppava l'aggressione armata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non è possibile ritenere la condotta delittuosa posta in essere dal ricorrente giustificabile ai sensi dell'art.52 cod. pen., nemmeno sotto il profilo dell'eventuale eccesso colposo, alla stregua dei parametri canonizzati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.

L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art.55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante» (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401-01).

Nemmeno è possibile, proprio in conseguenza della dinamica dell'accoltellamento e della tipologia delle ferite riportate da [OSCURATO:PERSONA] - che veniva attinto nell'area toracica da una distanza ravvicinata con un fendente sferrato dal ricorrente con notevole forza -, ritenere sussistenti i presupposti della legittima difesa putativa, alla luce dei parametri ermeneutici elaborati da questa Corte, secondo cui: «La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente» (Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv. 207336-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 6024 del 27/01/2016, Mistretta, Rv. 266199-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Paola il 10/01/2018, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione per i per i reati di cui ai capi A, B e C della rubrica, che risultavano accertati a Paola il 06/08/2014. L'imputato, inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del tentato omicidio contestato all'imputato al capo B - di cui si invocava la riqualificazione nella diversa fattispecie delle lesioni personali aggravate - e del mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, reale o putativa, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catanzaro conformemente alle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte di appello di Corte di appello di Catanzaro effettuava un vaglio ineccepibile della piattaforma probatoria indispensabile alla formulazione del giudizio di responsabilità censurato, evidenziando che era incontroverso che l'azione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] era idonea a provocarne la morte, tenuto conto della violenza del fendente sferrato alla persona offesa con un'arma da taglio, che la attingeva nell'area toracica sinistra, dove, com'è noto, si trovano numerosi organi vitali. Sulla scorta di questa ricostruzione dell'aggressione posta in essere dall'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che deve essere necessariamente correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua estemporanea determinazione omicida, la Corte di appello di Catanzaro formulava un giudizio affermativo sull'idoneità degli atti posti in essere dal ricorrente a provocare la morte della persona offesa, nel valutare la quale è necessario richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421-01).2.1. Non risulta, al contempo, dimostrato che Makkaoui avesse agito allo scopo di difendersi dall'azione aggressiva posta in essere nei suoi confronti da Hamil. Al contrario, le emergenze processuali, su cui le sentenze di merito si soffermavano in termini congrui, imponevano di ritenere che l'accoltellamento conseguiva a uno scontro, alla cui alimentazione avevano contribuito entrambi gli antagonisti. In questa cornice, tenuto conto delle modalità con cui si sviluppava l'aggressione armata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non è possibile ritenere la condotta delittuosa posta in essere dal ricorrente giustificabile ai sensi dell'art.52 cod. pen., nemmeno sotto il profilo dell'eventuale eccesso colposo, alla stregua dei parametri canonizzati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art.55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante» (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401-01). Nemmeno è possibile, proprio in conseguenza della dinamica dell'accoltellamento e della tipologia delle ferite riportate da [OSCURATO:PERSONA] - che veniva attinto nell'area toracica da una distanza ravvicinata con un fendente sferrato dal ricorrente con notevole forza -, ritenere sussistenti i presupposti della legittima difesa putativa, alla luce dei parametri ermeneutici elaborati da questa Corte, secondo cui: «La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente» (Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv. 207336-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 6024 del 27/01/2016, Mistretta, Rv. 266199-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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